Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19386 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 30/09/2016, (ud. 01/03/2016, dep. 30/09/2016), n.19386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10702/2014 proposto da:

MARMIFERA APRICENESE SRL, in persona del legale rappresentante e

amministratore unico D.D., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 14, presso lo studio dell’avvocato CARLO

MARIA BARONE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANSELMO BARONE giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.F.A., G.E.G.,

D.F.A.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI PIETRALATA

320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI,

rappresentati e difesi dall’avvocato PASQUALE G. IANNARELLI giusta

procura speciale a margine del controricorso;

G.M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

VATICANO 48, presso lo studio dell’avvocato DEMETRIO FENUCCIU giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1626/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 02/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato ANSELMO BARONE;

udito l’Avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI per delega;

udito l’Avvocato DEMETRIO FENUCCIU;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Apricena, con sentenza n. 64 pubblicata in data 6.3.2009, dichiarava cessato alla data del (OMISSIS) il contratto di affitto di cava stipulato in data (OMISSIS) tra i concedenti D.F.A., D.F.A.M., G.M.M., G.E.G., da un lato, e la conduttrice Marmifera Apricenese s.r.l., dall’altro, condannando quest’ultima a risarcire i danni conseguenti alla protratta detenzione “sine titulo” e fino al rilascio dell’immobile, da liquidarsi in separato giudizio.

L’appello proposto dalla società veniva rigettato dalla Corte d’appello di Bari, con sentenza 2.12.2013 n. 1626 confermativa della decisione di prime cure, alla stregua dei seguenti argomenti: la istanza di rimessione in termine relativa alla produzione di un contratto registrato “inter alios” era sfornita di prova in ordine al fatto impeditivo non imputabile alla parte, attesa la pubblicità del documento; la postilla aggiunta al contratto di affitto stabiliva al (OMISSIS) il termine di efficacia del contratto e di rilascio dell’immobile senza necessità di disdetta; la previsione di “rinnovabilità” del contratto contenuta nella postilla, interpretata alla luce di altri elementi anche extratestuali, escludeva che le parti avessero pattuito un diritto di opzione, a favore del conduttore, avente ad oggetto il rinnovo automatico del contratto; la domanda di condanna generica era stata tempestivamente formulata, in via subordinata, dai concedenti con l’atto introduttivo; i danni liquidati dal primo giudice erano stati correttamente ricondotti alla mora della società nell’adempimento della obbligazione di restituzione dell’immobile.

La società “in persona del legale rappresentante ed amministratore unico D.D.” ha un impugnato per cassazione detta sentenza con ricorso notificato alle controparti in data 22 e 23 aprile 2014, con il quale ha dedotto con due motivi violazioni di norme di diritto.

Hanno resistito gli intimati, depositando distinti controricorsi, ed eccependo i fratelli D.F. e G.E.G. la inammissibilità del ricorso per difetto di rappresentanza e di legittimazione processuale dell’amministratore della società ricorrente, essendo quest’ultima stata posta in liquidazione con Delib. 10 dicembre 2013 ed Delib. 11 dicembre 2013, iscritte in data (OMISSIS) nel registro delle società tenuto dalla CCIAA di (OMISSIS), con conseguente attribuzione dei poteri rappresentativi in via esclusiva al liquidatore della società.

La società Marmifera Apricense in liquidazione a r.l. “in persona del liquidatore D.D.” ha, quindi, notificato in data 12.11.2014 alle parti resistenti “Atto di ratifica e conferma” del precedente ricorso.

D.F.A. ed A.M., G.E.G. e la società in liquidazione, hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. La eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso, proposta dalla difesa di D.F.A., D.F.A.M. e G.E.G. è infondata.

La resistente sostiene che, essendo stata collocata in liquidazione Marmifera Apricense s.r.l. con Delib. Assembleari 10 dicembre 2013 ed Delib. Assembleari 11 dicembre 2013, come risulta dalla iscrizione nel registro delle impreso presso la CCIAA di (OMISSIS) in data (OMISSIS), il ricorso per cassazione, tempestivamente notificato in data 23.4.2014 (essendo stata notificata la sentenza di appello, al procuratore domiciliatario della società in data 6.3.2014) dalla predetta società “in persona del legale rappresentante (e amministratore unico) D.D.”, deve ritenersi inammissibile in quanto proposto da soggetto privo del potere da rappresentanza processuale della persona giuridica, tale essendo in via esclusiva il “liquidatore”, il quale soltanto, pertanto, poteva validamente conferire procura ad litem al difensore che ha sottoscritto il ricorso.

1.1. Osserva il Collegio che a seguito della notifica del controricorso nel quale era formulata la predetta eccezione, la società in liquidazione ha notificato in data 13.11.2014 “atto di ratifica e conferma di precedente ricorso…….in persona del liquidatore D.D.”, evidenziando come la identità fisica del precedente amministratore unico e dell’attuale liquidatore della società escludesse il difetto di legittimazione processuale.

1.2 La questione involge l’applicazione ed interpretazione del complesso normativo costituito dagli artt. 75, 125 e 182 c.p.c. ed al riguardo è noto il contrasto giurisprudenziale che caratterizza la ratifica in sanatoria degli atti processuali compiuti dal soggetto non legittimato.

1.3 Premesso che nel caso di specie trova applicazione l’art. 182 c.p.c., comma 2 (“Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, il giudice può assegnare alle parti un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, salvo che si sia avverata una decadenza.”) nel testo anteriore alla modifica introdotta della L. 18 giugno 2009, n. 69 , art. 46, comma 2, che ha generalizzato l’effetto sanante della costituzione in giudizio del soggetto legittimato o del rilascio o rinnovo della procura alle liti invalida, estendendolo tanto ai vizi processuali quanto ai vizi sostanziali (modifica che, ai sensi dell’art. 58, comma 1 della medesima Legge, si applica ai giudizi introdotti successivamente alla data 4.7.2009), si evidenziano due distinti orientamenti giurisprudenziali di legittimità:

a) un primo orientamento sostiene che la ratifica dell’atto del “falsus procurator” con efficacia retroattiva (art. 1399 c.c.) non opera nel campo processuale e, in ipotesi di procura alle liti, fuori del caso previsto dall’art. 125 c.p.c., non vale a sanare le decadenze nel frattempo intervenute; pertanto, qualora per una persona giuridica abbia agito un soggetto privo di poteri rappresentativi, la sanatoria conseguente dalla spontanea costituzione in giudizio del soggetto munito di rappresentanza processuale ha efficacia “ex nunc”, ai sensi dell’art. 182 c.p.c. e non sana le decadenze maturate, nè impedisce l’eventuale formarsi del giudicato (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5175 del 09/03/2005; id. Sez. U, Sentenza n. 23019 del 31/10/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 3700 del 09/03/2012; id. Sez. 2, Sentenza n. 9464 del 11/06/2012; id. Sez. 3, Sentenza n. 17697 del 19/07/2013);

b) un diverso ed opposto orientamento afferma invece che il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisce in giudizio in rappresentanza di un ente può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio con efficacia retroattiva, con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato dell’effettiva rappresentanza dell’ente stesso, il quale manifesti la volontà anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del “falsus procurator”. Tanto la ratifica, quanto la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da un soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazione degli artt. 83 e 125 c.p.c. (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21811 del 11/10/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 23670 del 15/09/2008; id. Sez. U, Sentenza n. 9217 del 19/04/2010; id. Sez. 2, Sentenza n. 4198 del 21/02/2014, in motivazione; id. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 5343 del 18/03/2015; id. Sez. 1, Sentenza n. 22559 del 04/11/2015).

1.4 Orbene ritiene il Collegio di non dover rimettere la questione avanti le Sezioni Unite della Corte per risolvere il contrasto di giurisprudenza in quanto, nel peculiare caso in esame la identità fisica della persona, già titolare dei poteri di amministrazione della società e quindi titolare dei poteri di liquidazione conferiti dalla Delib. assembleare di nomina, ha impedito qualsiasi cesura del “continuum” nei poteri di rappresentanza processuale della società da parte del medesimo soggetto persona fisica, sicchè la (errata) formale indicazione, nel primo ricorso tempestivamente proposto, di poteri rappresentativi (spettanti all’amministratore unico) già cessati – a seguito della delibera di messa in liquidazione della società non può evidentemente occultare la effettiva attribuzione, al medesimo soggetto, dei poteri di rappresentanza processuale della medesima società in liquidazione, considerato: a) che la messa in liquidazione della società non determina alcuna modifica della soggettività giuridica dell’ente collettivo, con la conseguenza che l’atto di impugnazione non può che essere riferito alla società a responsabilità limitata Marmifera Apricenese; b) che la situazione giuridica sostanziale (il D., al tempo della proposizione del ricorso per cassazione rivestiva la qualità di liquidatore della società, peraltro nota ai terzi dalla pubblicità delle iscrizioni nel registro delle imprese, non può essere obliterata dall’errore formale nella indicazione della fonte del potere di rappresentanza processuale della società dovendo attribuirsi prevalenza alla realtà giuridica effettiva rispetto a quella apparente, ove la prima risulti incontestabilmente “ex actis”, tanto in applicazione del generale principio di conservazione degli atti giuridici.

Deve dunque confermarsi il principio secondo cui deve ritenersi valida ed efficace la procura alle liti conferita dal liquidatore di una società (nella specie società a responsabilità limitata), munito di potere rappresentativo, a nulla rilevando che egli abbia dichiarato di agire nella veste di “amministratore” della società (carica ricoperta prima dell’apertura della fase di liquidazione), in quanto, ai fini di stabilire la legittimazione processuale del soggetto che rappresenta la società occorre fare riferimento non alla qualità dichiarata, ma a quella effettiva di colui il quale svolge funzioni di amministratore o di liquidatore (cfr. Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25157 del 13/12/2010).

Incontestato che D.D. rivestiva la qualità di liquidatore al momento del conferimento della procura speciale ad litem e della proposizione del ricorso per cassazione, e dunque disponeva della legittimazione processuale della società ne segue la irrilevanza della erronea indicazione nell’atto di impugnazione della qualità di amministratore e la infondatezza della eccezione pregiudiziale.

p.2. Venendo all’esame dei motivi di ricorso, il Collegio osserva quanto segue.

2.1 Il primo motivo (violazione artt. 1175, 1362, 1363, 1366 e 1375 c.c.) è manifestamente infondato.

2.1.1. La critica che viene svolta si incentra, come è dato comprendere, interamente nell’applicazione del criterio ermeneutico oggettivo di buona fede ex art. 1366 c.c., ma trascura di considerare che la Corte d’appello aveva già risolto il dubbio interpretativo con l’applicazione del prevalente (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 6852 del 22/03/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 925 del 24/01/2012) criterio della ricerca della volontà negoziale ex art. 1362 c.c., desunta anche da elementi extratestuali, laddove ha affermato che la espressione rinnovabilità include un significato di mera eventualità che esclude l’attribuzione di un diritto “al rinnovo”, conclusione che veniva rafforzata dalla chiara indicazione del termine finale di efficacia del contratto senza necessità di preventiva disdetta ((OMISSIS)), nonchè dalle deposizioni dei testi escussi che aveva riferito che la postilla concernente la rinnovabilità era stata aggiunta dalle parti per consentire il più agevole accesso della società alla erogazione di finanziamenti bancari (sentenza in motivazione, pag. 6), ed ancora “a contrario” dalle clausole utilizzate nella prassi locatizia che riconoscevano un vero e propri diritto (qualificabile come opzione) al conduttore.

Inconferente appare inoltre l’argomento secondo cui la espressione in questione avrebbe dovuto imporre alle concedenti “di motivare e giustificare un eventuale diniego”: se infatti la prevista rinnovabilità legittimava certamente le parti ad intraprendere nuove trattative per pervenire alla stipula di un nuovo contratto alle medesime o variate condizioni del contratto cessato, e se non è dubbio che ove tali trattative fossero iniziate, il dovere di buona fede imponeva alle parti la tutela dell’affidamento ingenerato nei confronti dell’altra (art. 1337 c.c.), tale ipotesi tuttavia neppure è insorta, atteso che le concedenti con racc. 26.6.2001 avevano chiaramente manifestato la intenzione di volere cessare il rapporto contrattuale ed ottenere il rilascio dell’immobile.

Manifestamente infondato è poi l’argomento per cui il risultato ermeneutico del Giudice di appello attribuirebbe illegittimamente alle concedenti il diritto di far cessare arbitrariamente il rapporto contrattuale: premesso che il termine di cessazione di efficacia del contratto è stato pattuito liberamente dalle parti, è appena il caso di rilevare che tale prospettazione in negativo, viene a risolversi in positivo, nel riconoscimento al conduttore del diritto alla rinnovazione automatica del contratto, e dunque di un diritto di opzione per l’appunto escluso dal Giudice di merito in base alla interpretazione della clausola negoziale, e dunque si traduce in un argomentazione meramente paralogica.

2.2 Il secondo motivo (violazione degli artt. 1591 c.c. e 278 c.p.c.) è inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza.

2.2.1. La ricorrente impugna la sentenza nella parte in cui ha erroneamente ritenuto ammissibile la domanda subordinata (e non alternativa) di condanna generica al risarcimento dei danni proposta dalle concedenti, quando invece, avendo le stesse proposto in via principale domanda di condanna specifica, il Giudice avrebbe dovuto pronunciare nel merito senza accedere all’esame della domanda subordinata.

2.2.2. Non viene trascritto per intero il contenuto delle richieste formulate nell’atto introduttivo del giudizio e la mera trascrizione della proposizione “da accertarsi in corso di causa anche attraverso espletanda ctu” bene potrebbe preludere ad un accertamento del quantum, da effettuare “nella medesima causa” subordinatamente al previo accertamento con sentenza soltanto dell'”an”.

Tanto più che, secondo le conclusioni rassegnate in primo grado dal difensore dei concedenti, alla udienza 27.9.2007, integralmente trascritte nel controricorso D.F. – G.E. alle pag. 26-27, risulta in modo inequivoco che l’unica domanda risarcitoria proposta, sulla quale era chiamato a pronunciare il Giudice di merito, era stata espressamente limitata alla condanna generica ex art. 278 c.p.c. (“condannare la convenuta società al risarcimento dei danni da accertarsi e liquidarsi in separata sede”).

La mancata trascrizione dell’atto introduttivo e delle conclusioni precisate dai concedenti, determina l’inosservanza del requisito di autosufficienza del ricorso ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, con conseguente inammissibilità del motivo.

Il vizio denunciato avrebbe dovuto, peraltro, essere dedotto come vizio processuale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e non come errore di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, incorrendo pertanto la censura anche in tale ulteriore rilievo di inammissibilità.

p. 3. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la parte soccombente condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che dispone l’obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, essendo iniziato il procedimento in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Corte Cass. SU 18.2.2014 n. 3774).

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in favore di ciascuna delle parti resistenti, in Euro 5.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge;

– dichiara che sussistono i presupposti per il versamento della somma prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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