Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19386 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. III, 10/09/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 10/09/2010), n.19386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. CHIARINI M. Margherita – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10993-2006 proposto da:

M.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato PICCIRILLI GIOVANNI OSVALDO con studio in 66034

LANCIANO (CH), VIA PIAVE 30 giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.L. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 58/2005 del TRIBUNALE di LANCIANO, emessa il

2/2/2005, depositata il 17/02/2005, R.G.N. 1195/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2010 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 17 febbraio 2005 il Tribunale di Lanciano rigettava l’appello di M.P. avverso la sentenza del giudice di Pace che lo aveva condannato al pagamento di Euro 651,69 a favore di A.L., titolare della ditta Elettrauto per riparazioni alla sua auto, sulle seguenti considerazioni: 1) i nomi dei testi ed i capitoli testimoniali erano stati indicati nell’atto di citazione e formulati separatamente, per relationem alle premesse di esso, ai sensi dell’art. 163 c.p.c., n. 5 e quindi non era necessaria alcuna ulteriore formulazione in corso di causa; 2) l’impugnazione esclude l’acquiescenza sulle risultanze processuali; 3) il M. aveva ritirato l’autovettura riparata senza sollevare alcuna contestazione sui lavori eseguiti e sui pezzi sostituiti e quindi aveva accettato l’opera dell’elettrauto che, in sede di interrogatorio, ha precisato che nessun accordo era stato raggiunto sui lavori da eseguire, avendo quegli soltanto chiesto di riparare l’auto di cui aveva bisogno, nè il M. aveva provato che aveva chiesto soltanto la sostituzione della cinghia di trasmissione, atteso che le sue contestazioni erano successive alla richiesta di pagamento da parte dell’ A., mentre era provato che era ritornato in officina dopo il ritiro dell’auto e dalla sua stessa autoliquidazione risultava che erano stati eseguiti altri lavori oltre la cinghia di trasmissione; 4) non essendo stato pattuito il prezzo, doveva esser determinato ai sensi dell’art. 2225 cod. civ. e la somma riconosciuta dal giudice di primo grado – Euro 651,59 – era congrua perchè inferiore al prezzo di mercato per la manodopera, mentre per il prezzo dei pezzi sostituiti risultava dalle fatture di acquisto.

Ricorre per cassazione M.P.. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 244 e 320 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. nn. 3, 4 e 5”.

Il Tribunale ha ammesso che i capitoli di prova non sono stati formulati separatamente in violazione dell’art. 244 c.p.c. nè i capitoli di prova sono stati indicati nella seconda udienza e su tale questione la difesa si era ripetutamente opposta all’ammissione delle prove.

Il motivo è infondato.

Il giudice di secondo grado si è infatti conformato al costante principio secondo il quale l’articolazione dei capitoli di prova può esser riferita ai fatti esposti e specificati in citazione, senza necessità di riformulazione separata (Cass. 6214/2003).

2.- Con il secondo motivo deduce: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 324, 346 c.p.c. nonchè art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”.

Il Giudice di Pace aveva affermato che le parti non avevano pattuito alcun importo perchè era stata richiesta la sola riparazione della cinghia di trasmissione. Tale accertamento è stato impugnato dal M. per difetto e contraddittorietà della motivazione e quindi, non essendo stato impugnato dalla ditta Elettrauto, era passato in giudicato ed il giudice di appello non poteva valutare diversamente i fatti su cui vi era stata acquiescenza.

Il motivo è infondato.

Ed infatti il giudicato oggettivo si forma su un capo autonomo di sentenza non impugnato, mentre la sentenza di primo grado ha accolto la domanda in base ad un’unica ratio decidendi, che è stata impugnata dal M. e perciò nessuna preclusione aveva il giudice di appello nel riesaminare tutti i fatti, primari e secondari, fondanti la domanda, costituente il “thema devolutum”.

3.- Con il terzo motivo deduce: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 230 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 e artt. 2727, 2729, 2703, 2735 e 2697 c.c. nonchè art. 1372 c.c.”.

Il Tribunale non poteva fondare la decisione sull’interrogatorio dell’ A. perchè la confessione fa prova dei fatti sfavorevoli, non favorevoli al confidente, e peraltro si era verificato il giudicato interno sull’accordo di sostituire soltanto la cinghia di trasmissione, si che era stato violato anche l’art. 1372 cod. civ. avendo lo stesso A. ammesso che non vi era stato accordo sui lavori e che aveva eseguito anche altri lavori, ritenuti opportuni ma non strettamente legati al difetto iniziale, e oltre al suo interrogatorio non vi erano altre prove a sostegno del suo assunto, nè il giudice poteva acquisirle di sua iniziativa in violazione dell’art. 115 c.p.c.. Il Tribunale ha valorizzato il ritiro dell’auto da parte del M. senza contestazioni, ma l’ A. non ha neppure dedotto che in tale occasione gli ha rappresentato i lavori eseguiti ed il loro costo e neppure il teste escusso ha deposto al riguardo.

Il motivo, che si risolve nella richiesta di una diversa e più appagante valutazione delle prove, è inammissibile, essendo logica e congrua la motivazione della sentenza impugnata che ha valutato le prove indiziarie ed indirette del fatto costitutivo.

A.- Con il quarto motivo deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2225 c.c. in relazione alla determinazione del corrispettivo per l’opera prestata. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

L’ A. ha agito in giudizio affermando che il corrispettivo chiesto era quello concordato, ed invece il Tribunale ha ritenuto che non vi era stato accordo su di esso. Dalla citazione infatti emerge che l’incarico ricevuto era per tutti i lavori necessari per la riparazione e messa a punto della vettura e che dopo il preventivo era stata data l’autorizzazione ad eseguirli. Quindi non poteva esser applicato l’art. 2225 bensì l’art. 2697 c.c. e non avendo l’ A. fornito la prova dell’assunto, la sua domanda doveva esser rigettata, non avendo egli agito per indebito arricchimento e su tale motivo di appello il Tribunale non ha pronunciato.

Con il quinto motivo il ricorrente deduce: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2222, 2225 e 2697 c.c.”.

La prova raggiunta è soltanto sull’accordo per sostituire la cinghia di trasmissione. Il Tribunale non motiva nè sulla ritenuta congruità della somma richiesta in base all’equità, in relazione alla quale dovevano esser prodotte le tabelle della camera di commercio ovvero disposta C.T.U., nè sulla autoliquidazione del M., ritenuta cervellotica.

I motivi, congiunti, sono infondati.

A norma dell’art 2697 cod. civ. ciascuna delle parti ha l’onere di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore. Pertanto, poichè il fatto costitutivo per conseguire il corrispettivo di una prestazione d’opera è l’avvenuta esecuzione di essa, e nella fattispecie i giudici di merito hanno accertato che oggetto dell’accordo era il risultato utile delle riparazioni, che è stato raggiunto, null’altro doveva provare il prestatore d’opera per fondare il suo diritto. Ed infatti va ribadito che non contenendo le norme sul contratto d’opera una disposizione equivalente o simile a quella dell’art. 1659 c.c. in materia di appalto, il prestatore d’opera ha diritto al compenso per i lavori eseguiti in aggiunta o in variazione del preventivo anche in mancanza di pattuizione espressa o di prova scritta, purchè siano accettati dal committente e ciò in quanto, trattandosi di rapporto che si svolge con minori formalità, occorre un’espressa pattuizione per stabilire che il prezzo è immutabile e che eventuali varianti o aggiunte non saranno remunerate.

A questo principio si è attenuto il Tribunale e pertanto il quarto, va respinto.

Sia sul quantum del prezzo dei pezzi cambiati, sia su quello per la manodopera, la motivazione è congrua e la critica apodittica e perciò anche il quinto motivo va rigettato.

Concludendo il ricorso va rigettato. Non si deve provvedere sulle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

 

 

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