Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19385 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. I, 22/09/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 22/09/2011), n.19385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11685/2010 proposto da:

D.M.P. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio dell’avvocato GAVA

GABRIELE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASCOLO Salvatore,

giusta mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 5343/08 V.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

dell’11/03/09, depositato il 19/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.M.P. ricorre avverso il decreto della corte d’appello di Napoli del 19 marzo 2009 con il quale è stato dichiarata improponibile la domanda di equa riparazione del pregiudizio morale derivante dall’irragionevole durata di un procedimento instaurato da B.A. davanti al t.a.r. Campania nel 1992, non ancora deciso alla data di presentazione del ricorso ex L. n. 89 del 2001 (ottobre 2008) per la mancata presentazione dell’istanza di prelievo prevista dal D.L. n. 112 del 2008, art. 54.

L’amministrazione resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Procuratore generale, dopo avere rilevato che la fissazione di novanta ricorsi alla pubblica udienza odierna “a preferenza del rito camerale…. rende oggettivamente impossibile un adeguato intervento da parte del Pubblico ministero, per tal via rischiando di ledere fondamentali principi ordinamentali (art. 11 Cost., comma 2; art. 70 c.p.c., comma 2, art. 379 c.p.c., comma 3 e art. 76 ord. giud.) se pure per nobilissime finalità” ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

La richiesta del p.g. non merita accoglimento.

Quanto alla contestazione della scelta relativa alle modalità di trattazione del presente ricorso nella pubblica udienza invece che in adunanza in Camera di consiglio è sufficiente osservare che si tratta di scelta insuscettibile di sindacato in sede processuale e comunque non adeguatamente criticata mediante puntuale allegazioni di ragioni per le quali avrebbero dovuto ritenersi sussistenti i presupposti per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c.. Peraltro non è dato neppure comprendere per quale ragione la trattazione in pubblica udienza di un numero cospicuo di ricorsi renda “impossibile” un adeguato intervento del p.g., non essendo neppure stato dedotta l’intempestività della comunicazione della fissazione dell’udienza che solo avrebbe potuto in astratto giustificare la critica formulata.

Il ricorso, comunque, è ammissibile perchè ritualmente e tempestivamente notificato e depositato e perchè la puntuale formulazione dei motivi, che soddisfa ampiamente l’onere dell’autosufficienza, si conclude con l’indicazione di specifici quesiti di diritto.

2. Il ricorso, che si articola in tre motivi, censura l’accoglimento dell’eccezione d’inammissibilità della domanda perchè nel corso del giudizio amministrativo non è stata presentata l’istanza di prelievo prevista dal D.L. n. 112 del 2008, art. 54.

Il ricorso merita accoglimento.

Infatti, il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, è entrato in vigore successivamente all’inizio del procedimento davanti al giudice amministrativo in relazione al quale è stata presentata la domanda di equa riparazione e pertanto, in mancanza di una diversa disciplina transitoria non trova applicazione nella specie (cass. n. 115/2011, 28428/2008).

L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione del provvedimento impugnato. Non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere può decidersi nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

Rispetto a un giudizio davanti al giudice amministrativo durato circa sedici anni si ritiene equo liquidare un indennizzo pari a Euro 500,00 per anno e quindi la somma complessiva di Euro 8.000,00.

Le spese del giudizio di merito e di quello di cassazione seguono la soccombenza.


P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna il Ministero al pagamento di Euro 8.000,00 oltre agli interessi al tasso legale dalla data della domanda; condanna il Ministero al pagamento delle spese liquidandole in Euro 873,00 (Euro 445,00 per diritti ed Euro 378,00 per onorari) per il giudizio di merito e in Euro 965,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) per il giudizio di legittimità, oltre a spese generali ed accessori di legge, per ciascuna delle liquidazioni. Le spese vanno distratte in favore dell’avv. Salvatore Mascolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, Sezione Prima Civile, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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