Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19385 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19385 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: DELLI PRISCOLI LORENZO

Data pubblicazione: 20/07/2018

ORDINANZA

sul ricorso 23412-2011 proposto da:
PESCE FRANCO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso
la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’Avvocato CLAUDIA RANIERI;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
2018
1684

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 37/2011 della COMM.TRIB.REG. di
BARI, depositata 1’08/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

3)

consiglio del 16/05/2018 dal Consigliere Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

3

FATTI DI CAUSA
Rilevato che Franco Pesce impugnava una cartella di pagamento dell’importo
di euro 9.721,38 a seguito di un controllo formale ex art. 36 ter del d.P.R. n.
600 del 1973 per IRPEF e addizionali varie del 2005, interessi e sanzioni;
che in particolare l’illegittimità di tale cartella in quanto aveva utilizzato un
credito pagato all’INPS nel 2002 quale riscatto del corso di laurea, credito che
non aveva potuto utilizzare tutto nel 2002 e che quindi riteneva utilizzabile

che la Commissione Tributaria Provinciale di Bari, confermando la tesi
difensiva del’Ufficio, affermava che la cartella non riguardava quanto versato
per il riscatto della laurea ma assicurazione sulla vita, previdenza
complementare e contributi previdenziali e che la relativa documentazione,
benché richiesta, non era stata esibita;
che avverso tale sentenza proponeva appello il contribuente, e che la
Commissione Tributaria Regionale della Puglia lo respingeva affermando da un
lato che la cartella impugnata si riferisce alla dichiarazione dei redditi
presentata nel 2006 e quindi riguardante non il 2002 ma il 2005 e dall’altro che
costituisce principio generale quello che gli oneri deducibili versati in anni
precedenti non possono essere ripartiti negli anni successivi;
che Franco Pesce proponeva ricorso affidato a vari motivi e l’Agenzia delle
Entrate resisteva con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con un primo motivo d’impugnazione il contribuente denuncia
violazione dell’art. 113 cod. proc. civ. in quanto la sentenza impugnata
avrebbe omesso di indicare la norma di diritto che limiterebbe la deducibilità
dei contributi previdenziali al solo anno di versamento degli stessi;
che con un secondo motivo d’impugnazione il contribuente denuncia
violazione del principio di equità, che impone al giudice di decidere le
controversie nel rispetto della parità dei cittadini, in quanto sarebbe pacifico
che non ha potuto recuperare i contributi versati nell’anno 2002 a causa di

Ric. n. rg. 23412 del 2011 – Camera di consiglio del 16 maggio 2018

anche per gli anni successivi;

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insufficienza del reddito nel 2003 e negli anni successivi, mentre lo avrebbe
recuperato se avesse avuto un reddito alto;
che con un terzo motivo di impugnazione denuncia violazione dell’art. 3 Cost.;
che con un quarto motivo di impugnazione denuncia violazione dell’art. 8 del
d.lgs. n. 546 del 1992;
che con un quinto motivo di impugnazione denuncia omessa o insufficiente
motivazione e lamenta la condanna alle spese;

possono essere affrontati congiuntamente, sono innanzitutto nel loro insieme
inammissibili in quanto sono denunciati vizi in maniera disordinata e senza
l’indicazione dello specifico motivo di impugnazione e l’inammissibilità deriva in
quanto, da un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e
rendono il ricorso poco scientifico (Cass. 17 gennaio 2018, n. 1008), e,
dall’altro, contraddicendo in maniera smaccata il principio di specificità,
richiedono un intervento della Corte – alla quale la stessa non è tenuta e che
oltre ad essere particolarmente complesso rischia di essere arbitrario – volto ad
individuare le censure (Cass. 14 settembre 2016, n. 18021);
considerato che secondo l’art. 7 (Periodo di imposta) del d.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)
«1. L’imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde
un’obbligazione tributaria autonoma, salvo quanto stabilito nel comma 3
dell’art. 8 e nel secondo periodo del comma 3 dell’art. 11. 2. L’imputazione dei
redditi al periodo di imposta è regolata dalle norme relative alla categoria nella
quale rientrano. 3. In caso di morte dell’avente diritto i redditi che secondo le
disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo di
imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse,
sono tassati separatamente a norma degli artt. 17e18, salvo il disposto
del comma 3 dell’art. 16, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello
stesso art. 16, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti» e
che secondo l’art. 10 (Oneri deducibili) del suddetto d.P.R.

Ric. n. rg. 23412 del 2011 – Camera di consiglio del 16 maggio 2018

«1. Dal reddito

considerato che i motivi di ricorso, che per la loro stretta connessione

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complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei
singoli redditi che concorrono a formano, i seguenti oneri sostenuti dal
contribuente…»;
ritenuto dunque che l’imposta risponde ad una determinazione temporale
tassativa, definita dal legislatore “autonoma” che quindi attrae e vincola il
computo degli oneri da dedurre al reddito determinato per il corrispondente
anno solare;

imposte sui redditi, il contribuente che abbia sostenuto delle spese mediche in
un determinato anno di imposta e ne abbia ottenuto un parziale rimborso da
parte della USL nell’anno successivo, non può dedurre le spese effettivamente
rimaste a suo carico in detto ultimo anno di imposta, non essendogli consentito
dalla scansione dei periodi di imposta prevista dall’art. 7 del d.P.R. n. 917 del
1986 – il quale recita, con riguardo ai redditi delle persone fisiche, che
“l’imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde
un’obbligazione tributaria autonoma…” – di imputare ad altra annualità un
diverso conteggio (ottenuto con la sottrazione del rimborso dalle spese
effettivamente rimaste a suo carico), estraneo alla situazione reddituale
complessiva dell’ anno in cui le spese in questione erano state sostenute (Cass.
12 giugno 1999, n. 5816);
ritenuto che pertanto il ricorso va respinto e che le spese seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, che liquida in euro 2.000, oltre a spese prenotate a debito.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 maggio 2018.

che, infatti, in un caso analogo, questa Corte ha affermato che in tema di

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