Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19385 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. III, 10/09/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 10/09/2010), n.19385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21645-2009 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA

CALLEGARI, CALLEGARI ROMANO, giusta mandato speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

N.M.R. ed E.M. nella loro qualità di

eredi di E.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.

BUZZONI 3, presso lo studio dell’avvocato PAOLETTI FABRIZIO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCHIONNI FABRIZIO,

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 123/2009 della CORTE D’APPELLO di TRENTO del

28.4.09, depositata il 16/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/07/2010 dal Presidente Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. In riforma della sentenza 12 febbraio 2008 del tribunale di Trento, sezione distaccata di Cles, la Corte di appello di Trento, con sentenza 16 – 29 maggio 2009 ha rigettato la domanda di riscatto agrario proposta da S.A. nei confronti di E. M..

Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo S.A., resistono con controricorso N.M.R. e E.M. eredi di E.M..

In margine a tale ricorso – proposto contro una sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006 ma anteriormente al 4 luglio 2009 e, quindi, soggetto alla disciplina del processo di Cassazione così come risultante per effetto dello modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è stata depositata relazione (ai sensi dell’art. 380-bis) perchè il ricorso sia deciso in camera di consiglio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., precisa, nella parte motiva:

2. Il giudice di secondo grado ha rigetto la domanda di riscatto, proposta dal S., sul rilievo che questo ultimo non ha dato la dimostrazione di uno dei requisiti soggettivi necessari per l’insorgenza del diritto di cui alla L. n. 590 del 1965, art. 8 e, in particolare, la mancata vendita nel biennio precedente, di altri fondi rustici.

Hanno accertato, in linea di fatto, i giudici di appello:

– nulla è stato dato per pacifico quanto ai requisiti per il sorgere del diritto di riscatto azionato da controparte dall’ E. in comparsi di risposta o~ ve al contrario ha affermato … il che – hanno sottolineato quei giudici – esclude in radice che quel requisito id est la mancata vendita di fondi nell’ultimo biennio (come del resto tutti gli altri) fosse dato per pacifico (cioè non contestato);

– il S. ha offerto di provare detta condizione mediante testimoni e produzione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;

– quanto alla pur ammissibile prova testimoniale i testi escussi nulla hanno detto di rilevante sul punto – non è sufficiente al fine della prova della circostanza negativa in questione la prodotta dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, trattandosi di dichiarazione che, tranne nei confronti della PA e in determinate attività o procedura amministrative in difetto di specifica previsione legislativa non ha alcun valore probatorio, neppure indiziario nel processo civile.

3. Parte ricorrente censura la riassunta sentenza denunziando violazione e falsa applicazione della L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8 e L. 14 agosto 1911, n. 817, art. 7 in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e agli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) ed insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5) in relazione all’affermato mancato raggiungimento della prova della mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente l’esercizio del diritto di riscatto, condizione per l’insorgenza del relativo diritto, in riferimento all’art. 366- bis c.p.c..

4. Il ricorso pare inammissibile, sotto diversi, concorrenti, profili.

4.1. In primis si osserva che ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. il ricorrente formula un quesito di diritto articolato in tre proposizioni non conformi al modello delineato dall’art. 366-bis con conseguente inammissibilità del ricorso.

Il quesito di diritto previsto dall’art. 366-bis c.p.c. (nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4) – come noto – deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte di cassazione in condizione di rispondere a esso con la enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

In altri termini, la Corte di cassazione deve poter comprendere dalla lettura dal solo quesito, inteso come sintesi logico giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice del merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare.

La ammissibilità del motivo, in conclusione, è condizionata alla formulazione di un quesito, compiuta e autosufficiente, dalla cui risoluzione scaturisce necessariamente il segno della decisione (Cass., sez. un., 25 novembre 2008, n. 28054; Cass. 7 aprile 2009, n. 8463).

Non può, inoltre, ritenersi sufficiente – perchè possa dirsi osservato il precetto di cui all’art. 366-bis – la circostanza che il quesito di diritto possa implicitamente desumersi dalla esposizione del motivo di ricorso nè che esso possa consistere o ricavarsi dalla formulazione del principio di diritto che il ricorrente ritiene corretto applicarsi alla specie.

Una siffatta interpretazione della norma positiva si risolverebbe, infatti, nella abrogazione tacita dell’art. 366 bis c.p.c. secondo cui è, invece, necessario che una parte specifica del ricorso sia destinata ad individuare in modo specifico e senza incertezze interpretative la questione di diritto che la Corte è chiamata a risolvere nell’esplicazione della funzione nomofilattica che la modifica di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre all’effetto deflattivo del carico pendente, ha inteso valorizzare, secondo quanto formulato in maniera esplicita nella Legge Delega 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, comma 2, ed altrettanto esplicitamente ripreso nel titolo stesso del decreto delegato sopra richiamato.

In tal modo il legislatore si propone l’obiettivo di garantire meglio l’aderenza dei motivi di ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale cui essi debbono corrispondere, giacchè la formulazione del quesito di diritto risponde all’esigenza di verificare la corrispondenza delle ragioni del ricorso ai canoni indefettibili del giudizio di legittimità, inteso come giudizio d’impugnazione a motivi limitati (Cass. 25 novembre 2008 nn. 28145 e 28143).

Contemporaneamente deve ribadirsi, al riguardo, che il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve compendiare:

a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice;

c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.

Di conseguenza, è inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge o a enunciare il principio di diritto in tesi applicabile (Cass. 17 luglio 2008, n. 19769).

Conclusivamente, poichè a norma dell’art. 366-bis c.p.c. la formulazione dei quesiti in relazione a ciascun motivo del ricorso deve consentire in primo luogo la individuazione della regula iuris adottata dal provvedimento impugnato e, poi, la indicazione del diverso principio di diritto che il ricorrente assume come corretto e che si sarebbe dovuto applicare, in sostituzione del primo, è palese che la mancanza anche di una sola delle due predette indicazioni rende inammissibile il motivo di ricorso.

Infatti, in difetto di tale articolazione logico giuridica il quesito si risolve in una astratta petizione di principio o in una mera riproposizione di questioni di fatto con esclusiva attinenza alla specifica vicenda processuale o ancora in una mera richiesta di accoglimento del ricorso come tale inidonea a evidenziare il nesso logico giuridico tra singola fattispecie e principio di diritto astratto oppure infine nel mero interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nella esposizione del motivo (Cass. 26 gennaio 2010, n. 1528, specie in motivazione, nonchè Cass., sez. un., 24 dicembre 2009, n. 27368).

Facendo applicazione dei riferiti principi al caso di specie si osserva che i quesiti contenuti nel ricorso a illustrazione dell’unico motivo del ricorso stesso sì esauriscono nella richiesta di cassazione della sentenza impugnata non perchè i giudici del merito avrebbero malamente interpretato le norme di diritto indicate come denunziate, ma perchè contrariamente a quanto ritenuto da quei giudici esso S.A. ha comunque provato la sussistenza di tale requisito a mezzo testi e con la produzione di dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio.

Totalmente prescindendo dal considerare, da un lato, che non costituisce violazione di legge la inter-pretazione delle risultanze istruttorie in modo difforme da quello invocato dalla parte soccombente, dall’altro, che la assoluta irrilevanza nei giudizi civili delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà costituisce ius receptum di questa Corte (cfr. Cass., sez. un., 14 ottobre 1998, n. 10153; Cass. 26 maggio 2009, n. 12131; Cass. 22 giugno 2007, n. 14590 tra le tantissime) peraltro neppure censurato dal ricorrente.

4. 2. Anche a prescindere dal pur assorbente rilievo che precede, si osserva che giusta quanto assolutamente pacifico – presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice e da cui totalmente e senza alcuna motivazione totalmente prescinde la difesa della ricorrente principale – il vizio di violazione di legge – rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (da cui la funzione di assicurare la uniforme interpretazione della legge assegnata dalla Corte di cassazione).

Viceversa, la allegazione – come prospettata nella specie da parte del ricorrente – di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna alla esatta interpretazione della norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Lo scrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, che solo questa ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (tra le tantissime, ad esempio, Cass. 4 marzo 2010, n. 5207, specie in motivazione).

Pacifico quanto precede si osserva che nella specie il ricorrente pur denunziando la ripetuta “violazione e/o falsa applicazione”, da parte della sentenza gravata, L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 7 nonchè, ancora, degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., anzichè indicare quale sia stata la erronea lettura delle indicate norme – data dalla sentenza criticata – e quale la loro corretta interpretazione, alla luce della giurisprudenza di questa Corte o della dottrina più autorevole, o almeno della stessa difesa di parte ricorrente, si duole – esclusivamente – dell’apprezzamento espresso dai giudici di secondo grado in margine al contenuto delle risultanze di causa assumendo che ove queste e, quindi, non le norme indicate nel ricorso come violate dalla sentenza impugnata fosse stato diversamente “letto”, cioè interpretato dai giudici a quibus, la soluzione della lite sarebbe stata diversa.

E’ evidente – alla luce dei rilievi svolti sopra – come anticipato, la inammissibilità della censura in esame.

Con la stessa, infatti, non si denunzia violazioni o false applicazioni di norme di diritto, rilevanti sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ma si lamenta la erronea valutazione – da parte dei giudici di secondo grado – delle risultanze di causa.

Il ricorrente, infatti, lungi dallo svolgere alcuna critica in margine alla interpretazione data dai giudici a quibus alle norme di legge indicate nei vari motivi, si limita a censurare la interpretazione data, dai giudici del merito, delle risultanze di causa, interpretazione a parere del ricorrente inadeguata.

Per tal via la ricorrente sollecita, contra legem e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di cassazione, un nuovo giudizio di merito su quelle stesse risultanze ed è palese la inammissibilità di tali censure.

4. 3. Quanto alla censura sviluppata sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 si osserva che questa Corte regolatrice – alla stregua della stessa letterale formulazione dell’art. 366 bis c.p.c. è fer-missima nel ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 allorchè, cioè, il ricorrente denunzi la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

Ciò importa in particolare che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603).

Al riguardo, ancora è incontroverso che non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata.

Conclusivamente, non potendosi dubitare che allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366-bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (In termini, ad esempio, Cass. 7 aprile 2008, n. 8897) è di palmare evidenza la inadeguatezza, nel caso di specie, della chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

Parte ricorrente – infatti – in termini del tutto apodittici si limita, a invocare la “insufficiente e contraddittoria motivazione”.

3. Ritiene il Collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione, specie tenuto presente che non sono state formulate, nè dalle parti private nè dal P.G., critiche alla stessa, con conseguente rigetto del ricorso perchè manifestamente infondato e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00, oltre Euro 1.500,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

 

 

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