Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19385 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 03/08/2017, (ud. 23/06/2017, dep.03/08/2017),  n. 19385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21130-2014 proposto da:

S. FRATELLI DI S.S. & C. SNC, in persona del

legale rappresentante pro tempore S.S., considerata

domiciliata ex lege in ROMA, presso le CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO VILLINI

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE,

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

e contro

S.C., S.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 561/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 28/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

Fatto

RILEVATO

che:

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia S.S., Sc.Si. e S. F.lli s.n.c. di S.S. & C., chiedendo il risarcimento del danno ambientale conseguente scarichi in corso d’acqua con superamento dei limiti previsti dalla legge. Il Tribunale adito accolse la domanda. Avverso detta sentenza proposero appello i convenuti. Con sentenza di data 28 aprile 2014 la Corte d’appello di Brescia rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che vi era stata sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p., con irrogazione di pena detentiva, anche per il reato di cui all’art. 650 c.p. per mancata ottemperanza all’ordine sindacale di bonifica nel termine previsto e che la dichiarazione del Comune di Visano, emessa ben nove anni dopo il fatto, non dava alcuna indicazione tecnica sulla totale eliminazione del danno ambientale a seguito della bonifica. Aggiunse, in ordine al quantum, che la norma prevedeva uno speciale criterio di conversione della pena detentiva ai fini della determinazione del danno risarcibile, diverso da quello penalistico, e che esatti erano i calcoli dell’Avvocatura dello Stato, come tali non contestati.

Ha proposto ricorso per cassazione S.S. in proprio e nella qualità di legale rappresentante di S. F.lli s.n.c. di S.S. & C. sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione della L. n. 349 del 1986, art. 18,D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 68 e art. 2043 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello non ha considerato che la dichiarazione del Comune di Visano aveva tutti gli elementi per essere qualificata atto pubblico facente fede fino a querela di falso circa l’eseguita bonifica e che la sentenza ai sensi dell’art. 444 c.p.p. non contiene un accertamento del reato.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Quanto alla dichiarazione del Comune il motivo non assolve l’onere di specifica indicazione del documento ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. Il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), – di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile (Cass. 28 settembre 2016, n. 19048). La censura si incentra inoltre su una valutazione di merito, difforme da quella del giudice di appello, non scrutinabile nella presente sede di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale.

Quanto alla sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., va rammentato che essa, pur non configurando una sentenza di condanna, presuppone comunque una ammissione di colpevolezza, sicchè esonera la controparte dall’onere della prova e costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda discostarsene, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (fra le tante da ultimo Cass. 29 febbraio 2016, n. 3980).

Con il secondo motivo si denuncia violazione della L. n. 349 del 1986, art. 18,D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 58,L. n. 689 del 1981, artt. 53 e 57 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che non poteva essere applicato il ragguaglio di Euro 206,59 per ogni giorno di pena detentiva, dovendosi invece seguire la L. n. 689 del 1981, art. 57 (ad ogni effetto la pena pecuniaria si considera come tale anche se sostitutiva della pena detentiva), e che il ristoro dei danni non poteva essere parametrato esclusivamente sulla pena detentiva.

Il motivo è inammissibile. Il giudice di merito ha affermato che i calcoli effettuati dall’Avvocatura dello Stato “come tali” non sono stati “contestati”. Tale ratio decidendi non risulta impugnata dalla parte ricorrente, sicchè si appalesa priva di decisività la doglianza oggetto del motivo di censura.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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