Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19384 del 21/08/2013
Civile Sent. Sez. 6 Num. 19384 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE
SENTENZA
sul ricorso 17147-2011 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO – DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA E BASILICATA – UFFICIO PROVINCIALE in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente contro
ROMANO ANTONELLA, ROMANO DONATELLA;
– intimati –
9
Data pubblicazione: 21/08/2013
avverso la sentenza n. 182/1/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 3.5.2010, depositata il 05/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell’11/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI.
BASILE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ric. 2011 n. 17147 sez. MT – ud. 11-07-2013
-2-
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 17147/11
Ricorrente: agenzia territorio
Intimate: Antonella e Donatella Romano
Sentenza
Svolgimento del processo
1. L’agenzia del territorio propone ricorso per cassazione,
affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Campania n. 182/01/10, depositata il 5
maggio 2010, con la quale essa rigettava l’appello della medesima
contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione di
Antonella e Donatella Romano, relativa all’avviso di accertamento,
concernente la revisione della rendita catastale di un immobile
urbano di loro proprietà, adibito ad abitazione, veniva accolta.
In particolare il giudice di secondo grado osservava che l’atto di
classamento non era sorretto da idonea motivazione, tale da contenere tutti gli elementi di valutazione concreti, onde mettere le
interessate nella condizione di approntare un’adeguata difesa,
mentre invece si basava su dati astratti sia in ordine alle caratteristiche dell’immobile, che dell’edificio in cui è ubicato, come
pure relativamente alle peculiarità del contesto urbano. Inoltre
erano mancati sia la visita sopralluogo, come pure il preventivo
contraddittorio con la parte. Le intimate non si sono costitu
Motivi della decisione
La Corte
2. Rilevato:
che l’avvocatura dello Stato, quale difensore della ricorrente, incorporata dall’agenzia delle entrate ex art. 23 quater DL.
n. 95/12, convertito dalla L. n. 135/12, ha prodotto atto di rinuncia, prot. Ct. 21293/2011 del 26.6.2013, a quello di gravame
fissato per la discussione all’udienza odierna;
Oggetto: opposizione ad accertamento per maggiore rendita,
2
che perciò ha richiesto declaratoria di estinzione del processo;
3. ritenuto:
che, dato atto di quanto sopra, va disposto in conformità;
che in ordine alle spese del giudizio non va emessa alcuna de-
visti gli artt. 390 e 391 cpc.;
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Sezione civile, 1’11 l •lio 2013.
claratoria, stante la mancata attività difensiva degli intimati;