Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19384 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19384 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: DELLI PRISCOLI LORENZO

ORDINANZA

sul ricorso 19370-2011 proposto da:
MELLAIA FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
BARBERINI 29, presso lo studio dell’avvocato MANFREDI
BETTONI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO
MELLAIA;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
2018
1683

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO

Data pubblicazione: 20/07/2018

UFFICIO CONTROLLI;
– intimata –

avverso la sentenza n. 2/2011 della COMM. TRIBUTARIA
Il GRADO di BOLZANO, depositata il 17/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 16/05/2018 dal Consigliere Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

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FATTI DI CAUSA
Rilevato che l’avvocato Franco Mellaia, negando di avere una autonoma
organizzazione, proponeva appello avverso la sentenza della Commissione
Tributaria di primo grado di Bolzano che aveva respinto il suo ricorso
avverso la cartella di pagamento emessa a suo carico dall’Agenzia delle

comprensivo di interessi e sanzioni di euro 9.861,33;
che la Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano respingeva il
ricorso della contribuente ritenendo che presupposto dell’IRAP, ai sensi
dell’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997, è l’esercizio abituale di un’attività
autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni
ovvero alla prestazione di servizi e che la prova dell’assenza dell’autonoma
organizzazione spetta al lavoratore autonomo che voglia sottrarsi al
pagamento di detta imposta;
che, in fatto, è emerso che il contribuente, per l’anno 2004, ha usufruito
di beni strumentali propri per un valore di euro 35.063 costituiti da due
personal computer, arredi e attrezzature d’ufficio, impianti per il
condizionamento dell’aria e di allarme, spese di manutenzione di immobili,
consumi, compensi a terzi per prestazioni afferenti l’attività;
che inoltre l’avvocato Mellaia ha avuto ricavi per 208.844 euro, elemento
che, unito ai già detti capitali investiti e risorse umane utilizzate, hanno
orientano la Commissione Tributaria di secondo grado a ritenere che nel
2004 il suddetto avvocato abbia svolto la propria attività fruendo di
autonoma organizzazione;
che l’avvocato Mellaia proponeva ricorso affidato a due motivi e
l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso, chiedendo il rigetto del
ricorso; ; in prossimità dell’udienza il ricorrente depositava memoria
insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Ric. n. rg. 19370 del 2011 – Camera di consiglio del 16 maggio 2018

entrate per il recupero dell’IRAP relativa all’anno 2004 per un importo,

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RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art.
360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l’avvocato Mellaia denuncia violazione
e falsa applicazione degli artt. 2 e 3, lett. c) del d.lgs. n. 446 del 1997,
quanto al concetto di autonoma organizzazione nell’interpretazione
costituzionalmente orientata della Cassazione;
che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 cod.

fatto con motivazione incongrua, contraddittoria ed illogica in relazione
alla circostanza che è incontroverso che l’avvocato non si sia avvalso di
alcun collaboratore;
ritenuto che i motivi, che per la loro stretta connessione possono
essere esaminati congiuntamente, sono fondati;
considerato infatti che questa Corte, in tema di significato
dell’espressione “autonoma organizzazione” in tema di IRAP e con
particolare riferimento alla professione di avvocato, si è così recentemente
espressa:
in

tema

di IRAP il

presupposto

impositivo

dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto
qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi,
inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed
interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo rid quod
plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in
assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di
lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che
esplichi mansioni meramente esecutive (nella specie, in applicazione del
principio, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva ritenuto
sussistente il presupposto impositivo per la sola circostanza che il
contribuente si era avvalso, nell’espletamento della propria attività

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proc. civ., comma 1, n. 5, l’avvocato Mellaia denuncia travisamento del

professionale di medico convenzionato, di una segreteria: Cass. 19 aprile
2018, n. 9786);
in tema di IRAP, l’elevato ammontare dei ricavi, dei compensi e delle
spese, anche per beni strumentali, non integrano di per sé il presupposto
impositivo dell’autonoma organizzazione (Cass. 10 aprile 2018, n. 8728);
in tema di di IRAP, la disponibilità, da parte dei medici di medicina
generale convenzionati con il SSN, di uno studio, avente le caratteristiche

e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale,
reso esecutivo con d.P.R. n. 270 del 2000, rientrando nell’ambito del
“minimo indispensabile”

per l’esercizio dell’attività professionale, ed

essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del
rapporto convenzionale, non integra, di per sé, in assenza di personale
dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del
presupposto impositivo (nella specie, la Cassazione ha cassato la decisione
di merito che aveva ritenuto sussistere il presupposto impositivo sulla
base del mero esercizio abituale di un’attività organizzata diretta alla
produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, senza
alcun approfondimento sulle caratteristiche dei beni strumentali,
sull’effettiva incidenza di collaboratori e delle loro mansioni, sull’entità dei
compensi a terzi, ed in merito a se le attività ulteriori rispetto al regime di
convenzione implicassero la sussistenza di un’effettiva
“autonoma organizzazione” ovvero fossero mere prestazioni intellettuali
del professionista, legate alla sua capacità professionale, senza l’utilizzo di
particolari strutture, strumentazioni o supporti: Cass. 21 settembre 2017,
n. 22027);
in tema di IRAP, il commercialista che sia anche amministratore,
revisore e sindaco di una società non soggiace all’imposta per il reddito
netto di tali attività, in quanto

è soggetta ad imposizione fiscale

unicamente l’eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-

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IV

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organizzata; il che non si verifica nella specie, atteso che per la
soggezione all’IRAP non è sufficiente che il commercialista normalmente
operi presso uno studio professionale, atteso che tale presupposto non
integra, di per sé, il requisito dell’autonoma organizzazione rispetto ad
un’attività rilevante quale organo di una compagine terza (Cass. 3 luglio
2017, n. 16372);
in tema di IRAP, l’attività artistica o sportiva costituisce elemento

contribuente conti solo sulle proprie capacità professionali, nonostante la
produzione di un reddito cospicuo, non potendosi desumere l’esistenza del
presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione dal solo fatto che
l’esercente si avvalga di un agente, di una società organizzatrice di
spettacoli o di uno sponsor, senza estendere l’accertamento alla natura,
ossia alla struttura ed alla funzione, del rapporto giuridico al fine di
escludere una mera agevolazione delle modalità di svolgimento
dell’attività professionale (in applicazione di tale principio, la S.C. ha
cassato la sentenza impugnata che, nell’escludere il presupposto
impositivo dell’IRAP con riguardo all’attività svolta da una nota
fotomodella ed attrice, non aveva esteso l’accertamento ai rapporti
giuridici dalla stessa intrattenuti con agenti o società: (Cass. 21 giugno
2017, n. 15453);
per la soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo è
necessario che la struttura organizzata di cui questi si avvalga faccia capo
allo stesso non solo ai fini operativi, ma anche sotto il profilo organizzativo
(in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito
che aveva riconosciuto la soggettività passiva all’imposta di
un avvocato che, collaborando presso importanti studi legali, ne aveva
utilizzato la struttura organizzativa, traendone utilità: Cass. 16 febbraio
2017, n. 4080);

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presuntivo idoneo a sorreggere l’apprezzamento secondo cui il

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in tema di IRAP, il presupposto dell'”autonoma organizzazione”,
richiesto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997, ricorre quando il
professionista responsabile dell’organizzazione si avvalga, pur senza un
formale rapporto di associazione, della collaborazione di un altro
professionista (nella specie, del coniuge), stante il presumibile intento di
giovarsi delle reciproche competenze, ovvero della

sostituibilità

nell’espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il

ciascun componente dello studio (Cass. 18 gennaio 2017, n. 1136);
in tema di IRAP, la circostanza che il professionista operi presso due o
più strutture materiali non è sufficiente a configurare
un’autonoma organizzazione, se tali strutture siano semplicemente
strumentali ad un migliore e più comodo esercizio dell’attività
professionale (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26651);
in

tema

d’IRAP,

non sono indicativi del presupposto

dell’autonoma organizzazione i compensi corrisposti da un avvocato per le
domiciliazioni presso i colleghi, trattandosi di prestazioni strettamente
connesse all’esercizio della professione forense, che esulano dall’assetto
organizzativo della relativa attività (Cass. 8 novembre 2016, n. 22695);
in tema d’IRAP, non assume rilevanza, ai fini della configurabilità
dell’autonoma organizzazione di un professionista (nella specie, avvocato),
l’attività svolta da un tirocinante, atteso che la funzione della pratica è
l’apprendimento e non il potenziamento della produttività dello studio
(Cass. 8 novembre 2016, n. 22705);
in

tema

di IRAP,

il

requisito

dell’autonoma organizzazione,

presupposto d’imposta, ricorre quando il contribuente che eserciti attività
di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile
dell’organizzazione senza essere inserito in strutture organizzative riferibili
ad altrui responsabilità ed interesse; b)

impieghi beni strumentali

eccedenti le quantità che, secondo Imid quod plerumque accidit”,

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rn

reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di

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costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio
dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo
non occasionale di lavoro altrui. È onere del contribuente che chieda il
rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza
di tali condizioni (in applicazione di tali principi la Cassazione ha rigettato il
ricorso del contribuente – nella specie, avvocato che risultava essersi
avvalso della stabile collaborazione di un dipendente – avverso il silenzio

dell’IRAP: Cass. 5 settembre 2014, n. 18749);
in tema di IRAP, a norma del combinato disposto degli artt. 2, comma
1, primo periodo, e 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.
446, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo, di cui all’art. 49, comma
1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è escluso dall’applicazione
dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente
organizzata, secondo l’accertamento riservato al giudice di merito ed
insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (in
applicazione del principio, la S.C. ha escluso che fosse congruamente
motivata la sentenza del giudice di merito, la quale aveva affermato la
sussistenza del presupposto impositivo nei confronti di un avvocato,
desumendola dall’esposizione, nel quadro RE della dichiarazione dei
redditi, di spese per compensi a terzi e costi derivanti da investimenti di
capitali, trascurando la limitata entità degli importi, pari per un anno, nella
parte relativa ai compensi erogati a terzi, a lire 2.700.000: Cass. 21
marzo 2012, n. 4492);
considerato che la sentenza impugnata riferisce che l’avvocato ricorrente
ha fatto uso di beni (quali computer, condizionatore, arredi d’ufficio) tipici
e connessi dell’attività in studio di un qualsiasi professionista intellettuale,
quale è l’avvocato, e si è altresì avvalso di terzi per prestazioni afferenti
l’attività;

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//V

rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria sull’istanza di rimborso

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ritenuto dunque che, nel caso di specie, la sentenza non ha motivato in
relazione alla circostanza che l’avvocato ricorrente abbia o meno
impiegato beni strumentali eccedenti, secondo rid quod plerumque
accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza
di organizzazione, oppure si sia avvalso in modo non occasionale di lavoro
altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi

considerato inoltre che la seconda

ratio decidendi

della sentenza

impugnata è costituita dal “volume d’affari” (costi e ricavi dell’attività);
ritenuto dunque che, nel caso di specie, la sentenza non ha considerato
che l’elevato ammontare dei ricavi, dei compensi e delle spese, anche per
beni strumentali, non integrano di per sé il presupposto impositivo
dell’autonoma organizzazione;
ritenuto che il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va
cassata con rinvio alla Commissione Tributaria di secondo grado di
Bolzano, in diversa composizione, anche per le spese del presente
giudizio, perché faccia applicazione al caso di specie dei suddetti principi di
diritto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa
composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 maggio 2018.

mansioni meramente esecutive;

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