Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19384 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. III, 10/09/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 10/09/2010), n.19384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20443-2009 proposto da:

V.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 28,

presso lo studio dell’avvocato RAMPELLI ELISABETTA, rappresentato e

difeso dall’avvocato VETTORAZZI CLAUDIA, giusta mandato a margine del

ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

VA.SI., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato SERAFINI ROSANNA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati BOTTERI DANIELA,

TONIOLATTI PAOLO, giusta delega a margine della memoria difensiva;

– resistente –

avverso l’ordinanza R.G. 265/08 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 02/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/07/2010 dal Presidente Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ordinanza 9 giugno – 2 luglio 2008 la Corte di appello di Trento ha disposto la sospensione della causa pendente innanzi a sè al m. 265/2008 r.g., vertente tra V.R. e V. S. sino alla decisione (passaggio in giudicato) della causa pendente relativa allo scioglimento della comunione ordinaria delle quote sociale di entrambi i coniugi ovvero sino alla eventuale impugnazione di tale decisione avanti a questa Corte di appello.

Con atto 22 settembre 2009 V.R. ha impugnato con regolamento necessario di competenza tale oridinanza: premesso che facevano difetto, nella specie, le condizioni per la sospensione del giudizio, ex art. 295 c.p.c., il ricorrente ha chiesto che sia revocata la descritta ordinanza e ordinata la prosecuzione del giudizio innanzi alla Corte di appello di Trento.

Resiste con memoria, VA.Si., deducendo la infondatezza del proposto regolamento.

In margine a tale ricorso – proposto contro una sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006 e, quindi, soggetto alla disciplina del processo di Cassazione così come risultante per effetto dello modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è stata depositata relazione (ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; perchè il ricorso sia deciso in camera di consiglio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., precisa, nella parte motiva:

2. Il proposto regolamento pare inammissibile.

Alla luce dei rilievi che seguono:

– giusta la testuale previsione dell’art. 366-bis introdotto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47 e applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 e il 4 luglio 2009 (cfr. L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5), nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità con formulazione di un quesito diritto.

Nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5 l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione;

– una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice è costante nell’affermare che il requisito della formulazione del quesito di diritto di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ. trova applicazione anche al ricorso per regolamento di competenza e ciò anche nel caso in cui sia impugnata l’ordinanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ.;

– la necessità della formulazione del quesito si desume sia per il fatto che il regolamento è chiesto con ricorso, riguardo al quale sussiste la duplice esigenza che il ricorrente si assuma la responsabilità di indicare la questione da risolvere e che la Corte di cassazione sia messa nella condizione di rilevarla con immediatezza, sia per il fatto che il regolamento denuncia una violazione di norme del procedimento (riconducibile nel caso dell’ordinanza di sospensione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4), sia perchè il regolamento può essere deciso a norma dell’art. 380- bis c.p.c. anche nel caso di cui all’art. 375 cod. proc. civ., n. 5 che è relativo anche alla mancanza dei requisiti dell’art. 366-bis cod. proc. civ. (Cass. 4 luglio 2007, n. 15108; Cass. 23 03 2008, n. 7870; Cass. 22 maggio 2008 n. 13194; Cass. 29 maggio 2008, n. 14135;

Cass. 24 luglio 2008, n. 20409);

– il ricorso per regolamento di competenza proposto dal V. è assolutamente privo di qualsiasi quesito di diritto, previsto – come pacifico – dall’art. 366-bis cod. proc. civ. a pena di inammissibilità del ricorso.

3. Ritiene il Collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione, specie tenuto presente che non sono state formulate, nè dalle parti private nè dal P.G., critiche alla stessa, con conseguente declaratoria di inammissibilità del proposto regolamento e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo procedimento liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE dichiara inammissibile il proposto regolamento di competenza;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo procedimento, liquidate in Euro 200,00, oltre Euro 1.300,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 3^ sezione civile della Corte di Cassazione, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

 

 

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