Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19384 del 08/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 08/07/2021, (ud. 22/01/2021, dep. 08/07/2021), n.19384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13980/2016 R.G. proposto da:

Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Calogero Bosco

dell’Avvocatura Comunale in Palermo piazza Marina 39, giusta delega

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G. Laundri s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti

Enrico Napoli e Antonio Turchio, giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Sicilia

(Palermo), Sez. 1, n. 5298/01/15, del 10 dicembre 2015, depositata

il 22 dicembre 2015, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio

2021 dal Consigliere Raffaele Botta.

Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le

parti non hanno depositato memorie.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento per TARSU dal 2007 al 2010 contestata in ragione della supposta illegittimità dell’imposizione a seguito dell’annullamento da parte del TAR Sicilia della Delib. della Giunta comunale di Palermo relativa all’approvazione delle tariffe per l’anno 2006, le cui misure erano state confermate, sia pur con altre delibere, per gli anni dal 2007 al 2010, nonché per l’imposizione per un’area di maggiore estensione di quella tassabile;

2. Il ricorso era accolto parzialmente in primo grado sulla base dell’intervenuto annullamento delle tariffe per l’anno 2006 in ragione della disconosciuta competenza in materia della Giunta comunale a favore del Consiglio comunale, vizio replicato anche a proposito della conferma delle medesime tariffe per le annualità successive, ma riconoscendo illegittima la tassazione nei limiti della maggiore estensione dell’area tassabile. La decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe avverso la quale il Comune di Palermo propone ricorso per cassazione con tre motivi. Resiste la società contribuente con controricorso;

3. Con il primo motivo, l’ente locale denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 64, censurando l’erroneità della deduzione della nullità delle tariffe gli anni oggetto di accertamento dall’avvenuto annullamento da parte del TAR Sicilia delle tariffe per l’anno 2006 a quelle del tutto identiche;

4. Il motivo è fondato sulla base dell’orientamento espresso da questa Corte secondo cui: “In tema di TARSU, l’annullamento giurisdizionale della Delib. comunale di determinazione della tariffa per un’annualità precedente non ha efficacia caducante sulle delibere (non impugnate) meramente “ripetitive” degli anni successivi, poiché ogni deliberazione tariffaria regola la materia in modo autonomo rispetto alla precedente e dovendosi quindi escludere sia l’operare del giudicato esterno, sia il dovere del giudice tributario di disapplicare in via incidentale l’atto sulla base di tale presupposto” (Cass. n. 28675 del 2018);

5. Con il secondo motivo, il Comune di Palermo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 58,64 e 68, e vizio di motivazione, censurando la erronea attribuzione della competenza in materia di determinazione delle tariffe al Consiglio comunale, laddove essa spetta invece alla Giunta;

6. Il motivo, che va esaminato congiuntamente al terzo che ripete sotto altro profilo la medesima censura, è fondato alla luce dell’orientamento più volte confermato da questa Corte secondo cui: “In tema di TARSU, nella Regione Sicilia la concreta determinazione delle aliquote tariffarie annuali per la fruizione di beni e servizi è di competenza della giunta e non del consiglio comunale, poiché il riferimento letterale alla “disciplina generale delle tariffe” contenuto nella L. n. 142 del 1990, art. 32, comma 2, lett. g), – tuttora applicabile (in luogo del D.Lgs. n. 267 del 2000) perché recepito dalla L.R. n. 48 del 1991 – rimanda alla mera individuazione dei criteri economici sulla base dei quali procedere alla loro determinazione entro i limiti fissati dal consiglio comunale ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 65, comma 2, la cui mancata individuazione, peraltro, non determina l’incompetenza della giunta in materia tariffaria” (Cass. n. 28675 del 2018; v. anche Cass. n. 913 del 2016).

7. Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata e, ricorrendone le condizioni, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’appello proposto dall’ente locale, avverso la sentenza di primo grado. La parte resistente va condannata alle spese della presente fase del giudizio liquidate in Euro 3.500,00 oltre spese forfettarie e oneri di legge, compensate quelle relative alla fase di merito.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e decidendo nel merito accoglie l’appello dell’ente locale averso la sentenza di primo grado. Condanna la parte resistente alle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 3.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese, oltre spese forfettarie e oneri di legge, compensate quelle relative alla fase di merito.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

 

 

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