Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19383 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 30/09/2016, (ud. 01/03/2016, dep. 30/09/2016), n.19383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 44/2014 proposto da:

B.A.M., (OMISSIS), B.L. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORTI DELLA FARNESINA 126,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO STELLA RICHTER, che le

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SABRINA MAUTONE giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE CHIUSANO S DOMENICO, in persona del suo Sindaco e legale

rapp.te Avv. R.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA FREZZA 52, presso lo studio dell’avvocato EMILIO PAOLO

SANDULLI, rappresentato e difeso dall’avvocato EMILIO SANDULLI

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3191/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato GIORGIO STELLA RICHTER;

udito l’Avvocato EMILIO PAOLO SANDULLI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In totale riforma della decisione n. 336/2011 del Tribunale di Avellino che aveva riconosciuto il diritto di B.L. e B.A., eredi di Ba.An., ad essere collocate nella lettera B, anzichè nella lettera C della graduatoria dei soggetti beneficiari dei contributi erogati dal Comune di (OMISSIS) per la ricostruzione o riparazione delle unità abitative colpite dagli eventi sismici indicati nel D.Lgs. n. 76 del 1990, la Corte d’appello di Napoli con sentenza in data 9.8.2013 n. 3191, riconosceva corretta la determinazione comunale del 22.9.1997 che aveva inserito i predetti beneficiari nella categoria C della graduatoria, in quanto il coniuge del B. era risultato proprietario di altro immobile in località (OMISSIS), che presentava i requisiti abitativi conformi alle esigenze del nucleo familiare, non rilevando in proposito la circostanza che detto immobile risultasse ancora classato ai fini catastali come capannone a destinazione agricola, essendo emerso dalla CTU, svolta in primo grado, che sullo stesso erano state eseguite opere di trasformazione per renderlo ad uso abitativo, completate nell’anno (OMISSIS), risultando l’immobile effettivamente abitato dalla famiglia almeno dal (OMISSIS), sebbene la domanda di condono edilizio presentata il (OMISSIS) fosse stata accolta dal Comune soltanto nel (OMISSIS).

La sentenza di appello, notificata in data 25.10.2013, è stata impugnata per cassazione, con un unico motivo concernente errori di diritto, da B.L. ed A.M., con ricorso ritualmente notificato al Comune di Chiusano, che ha resistito con controricorso.

Il Comune ha depositato anche memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo le ricorrenti impugnano la sentenza di appello deducendo la violazione della L. 23 gennaio 1992, n. 32, art. 3 e dell’art. 12 preleggi, sostenendo: a) che la condizione ostativa alla prelazione dei contributi, prevista dalla legge, individuata dal Comune nella proprietà di un’altra unità abitativa oltre quella danneggiata dal sisma, doveva intendersi riferita ai soli immobili in regola con “tutte le necessarie autorizzazioni edilizie ed urbanistiche”; b) che in ogni caso la condizione doveva essere accertata con riferimento al tempo del sisma ((OMISSIS)) e non della entrata in vigore della L. n. 32 del 1992, in quanto i contributi richiesti erano già previsti dalla L. n. 219 del 1981; c) che la condizione era stabilita dalla legge con riferimento al soggetto che chiedeva il contributo e non anche ai suoi familiari, restrizione che era stata introdotta soltanto dalla circolare interpretativa del Ministero LL.PP., emessa a chiarimento delle Delib. CIPE 13 luglio 1993 e Delib. CIPE 11 ottobre 1994 – che estendevano anche al coniuge non legalmente separato la proprietà di altre unità abitative-, e che in quanto contenente una previsione “contra legem” doveva essere disattesa dal Giudice ordinario.

2. Il motivo è infondato.

3. Occorre premettere che la questione controversa, oggetto di discussione nei precedenti gradi di merito, era delimitata esclusivamente alla verifica della effettiva destinazione abitativa dell’immobile di proprietà di M.M., coniuge del B. che aveva presentato domanda di concessione del contributo. Come è dato evincere dalla esposizione dei fatti contenuta nel ricorso, risulta che il B., con atto di citazione in data (OMISSIS) aveva convenuto in giudizio il Comune di Chiusano S. Domenico per contestare la collocazione in graduatoria della propria domanda nella categoria C (“….proprietari di immobili inclusi nei piani di recupero dei centri storici dei comuni classificati come disastrati o gravemente danneggiati, che risultino approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente agli interventi connessi con la posizione delle porzioni immobiliari danneggiate dal sisma”) anzichè nella categoria B (“…..proprietari di una unica abitazione, che abbiano presentato entro il 31 marzo 1984 la prescritta domanda ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unità abitative”) della L. 23 gennaio 1992, n. 32 (recante “disposizioni in ordine alla ricostruzione dei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del (OMISSIS), approvato con D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76”), sul presupposto che l’immobile di proprietà del coniuge non poteva essere considerato abitazione, essendo destinato ad “opificio” e pertanto non sussisteva la condizione ostativa alla collocazione in graduatoria della domanda nella categoria privilegiata: a tal fine, nel corso del giudizio di primo grado, era stata disposta c.t.u. volta a verificare la destinazione urbanistica di tale immobile ed il Tribunale di Avellino aveva riconosciuto il diritto del B. alla più favorevole collocazione in graduatoria in quanto il manufatto della M. “non poteva considerarsi abitazione ma tale è divenuta solo dopo il permesso di costruire in sanatoria” (cfr. sentenza appello, in motivazione, pag. 4). Che in tali termini debba circoscriversi l’oggetto del giudizio emerge chiaramente anche dalla sentenza di appello, in cui si evidenzia (motivazione pag. 2) come il principale motivo di gravame del Comune avesse ad oggetto la statuizione della decisione di prime cure che sanzionava con il risarcimento del danno l'”ingiusto” declassamento della domanda di contributo alla categoria C, e la difesa dell’appellato fosse interamente incentrata sulla destinazione urbanistica dell’immobile in proprietà al coniuge (“la difesa del B. ha ribadito che “l’opificio posseduto dalla sig.ra M. non poteva considerarsi abitazione, ma lo è divenuto solo dopo il permesso a costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di (OMISSIS) in data (OMISSIS)” risultando prima classato, come riferito dal c. t. u., quale capannone adibito a conservazione e trasformazione di prodotti agricoli”: cfr. motivazione pag. 3).

4. Orbene, tanto premesso il motivo di ricorso per cassazione deve ritenersi inammissibile quanto alle censure prospettate alle lett. b) e c) indicate nel precedente paragrafo 1. della motivazione, trattandosi di questione nuove, non proposte nei precedenti gradi di giudizio, e dunque non deducibili per la prima volta in sede di legittimità.

Quanto invece alla censura formulata nella lett. a) del motivo (vedi supra, paragr. 1.), la stessa va ritenuta infondata.

Le parti ricorrenti si limitano infatti a ribadire la tesi giuridica secondo cui l’immobile di proprietà della M. non poteva essere considerato come abitazione fino a che la situazione reale del bene non fosse risultata corrispondente alla situazione giuridica in seguito all’accoglimento della domanda di condono edilizio ed al rilascio del premesso a costruire in sanatoria, senza tuttavia intaccare l’argomento di diritto svolto nella sentenza impugnata, secondo cui la condizione ostativa al conseguimento della prelazione nella concessione dei contributi ex lege n. 32 del 1992, doveva rinvenirsi nell’effettivo uso abitativo dell’immobile (circostanza incontestata, trattandosi di residenza primaria della famiglia), indipendentemente dalla qualificazione giuridica dello stesso o dalla difformità delle opere realizzate (ed “ultimate negli anni 1980 e (OMISSIS), abitabili alla data dell’1.10.1983” come risulta dalla stessa domanda in sanatoria presentata in data 19.3.1986 dalla stessa M.: cfr. sentenza in motivazione pag. 5) rispetto alle vigenti prescrizioni urbanistiche.

La circostanza che la conformità urbanistica dell’immobile in questione sia stata raggiunta soltanto nell’anno (OMISSIS) con il rilascio del permesso in sanatoria, si palesa quindi del tutto inidonea a scalfire l’argomento logico secondo cui i criteri di prelazione stabiliti dalla L. n. 32 del 1992, sono parametrati alla tutela delle effettive esigenze abitative dei soggetti proprietari di immobili colpiti dagli eventi sismici.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato e le parti ricorrenti vanno condannate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti alla rifusione in favore del Comune resistente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.200,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre il rimborso forfetario delle spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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