Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19383 del 22/09/2011
Cassazione civile sez. I, 22/09/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 22/09/2011), n.19383
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 10857/2010 proposto da:
C.A. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA OTTAVIANO 66, presso lo studio dell’avvocato BARILE
ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato ROMANO FRANCESCO,
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), in persona del
Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 699/08 V.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
4/03/09, depositato il 09/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
25/05/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che
ha concluso per l’accoglimento del 1^ motivo del ricorso e per
l’inammissibilità del 2^ motivo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.A. ricorre avverso il decreto della corte d’appello di Napoli del 9 marzo 2009 che ha rigettato la domanda di equa riparazione del pregiudizio derivante dall’eccessiva durata di un giudizio iniziato davanti al t.a.r Campania il 26 febbraio 1991 non ancora definito al 6 febbraio 2008, data di presentazione della domanda ex L. n. 89 del 2001, in quanto la mancata presentazione dell’istanza di prelievo per tutta la durata del giudizio dimostrerebbe la consapevolezza dell’infondatezza della domanda.
Il Ministero dell’economia resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Procuratore generale, dopo avere rilevato che la fissazione di novanta ricorsi alla pubblica udienza odierna “a preferenza del rito camerale…. rende oggettivamente impossibile un adeguato intervento da parte del Pubblico Ministero, per tal via rischiando di ledere fondamentali principi ordinamentali (art. 11 Cost., comma 2; art. 70 c.p.c., comma 2, art. 379 c.p.c., comma 3 e art. 76 ord. giud.) se pure per nobilissime finalità” ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
La richiesta del p.g. non merita accoglimento.
Quanto alla contestazione della scelta relativa alle modalità di trattazione del presente ricorso nella pubblica udienza invece che in adunanza in camera di consiglio è sufficiente osservare che si tratta di scelta insuscettibile di sindacato in sede processuale e comunque non adeguatamente criticata mediante puntuale allegazioni di ragioni per le quali avrebbero dovuto ritenersi sussistenti i presupposti per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c.. Peraltro non è dato neppure comprendere per quale ragione la trattazione in pubblica udienza di un numero cospicuo di ricorsi renda “impossibile” un adeguato intervento del p.g., non essendo neppure stato dedotta l’intempestività della comunicazione della fissazione dell’udienza che solo avrebbe potuto in astratto giustificare la critica formulata.
Il ricorso, comunque, è ammissibile perchè ritualmente e tempestivamente notificato e depositato e perchè la puntuale formulazione dei motivi, che soddisfa ampiamente l’onere dell’autosufficienza, si conclude con l’indicazione di specifici quesiti di diritto.
2. Il ricorso censura l’affermazione secondo la quale la mancata adozione di misure sollecitatorie della definizione del giudizio dimostrerebbe la consapevolezza dell’infondatezza della pretesa e quindi l’assenza di pregiudizio morale.
Il ricorso è fondato.
E’ infatti costante orientamento di questa Corte che la mancanza dell’istanza di prelievo o la ritardata presentazione di essa non esclude il diritto all’equa riparazione del pregiudizio derivante dall’irragionevole durata del processo davanti al giudice amministrativo, ma può incidere esclusivamente sulla determinazione dell’indennità spettante, ai sensi dell’art. 2056 c.c., all’avente diritto. Pertanto il giudice del merito non può ritenere provata la consapevolezza dell’infondatezza della domanda per il solo fatto che non sia stata presentata istanza di prelievo.
L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione del provvedimento impugnato. Non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere può decidersi nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c..
Rispetto a un giudizio davanti al giudice amministrativo durato circa diciassette anni si ritiene equo liquidare un indennizzo pari a Euro 500,00 per anno e quindi la somma complessiva di Euro 8.500,00.
Le spese del giudizio di merito e di quello di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna il Ministero al pagamento di Euro 8.500,00 oltre agli interessi al tasso legale dalla data della domanda; condanna il Ministero al pagamento delle spese liquidandole in Euro 873,00 (Euro 445,00 per diritti ed Euro 378,00 per onorari) per il giudizio di merito e in Euro 965,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) per il giudizio di legittimità, oltre a spese generali ed accessori di legge, per ciascuna delle liquidazioni. Le spese vanno distratte in favore dell’avv. Francesco Romano.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, Sezione Prima Civile, il 25 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011