Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19383 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19383 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: DELLI PRISCOLI LORENZO

ORDINANZA

sul ricorso 16394-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

RINALDI FIORELLA, elettivamente domiciliata in ROMA
2018
1682

VIA DONATELLO 23, presso lo studio dell’avvocato
PIERGIORGIO VILLA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato STEFANO MENGONI;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14/2010 della COMM. TRIBUTARIA
Il GRADO di TRENTO, depositata il 04/06/2010;

Data pubblicazione: 20/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 16/05/2018 dal Consigliere Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

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FATTI DI CAUSA

Rilevato che Fiorella Rinaldì, esercente l’attività di vendita di giornali e
tabacchi, aveva presentato, in data 28 giugno 2006, ricorso avverso il
silenzio-rifiuto alla sua richiesta di rimborso di euro 10.482,01 versate a
titolo di ILOR per l’anno 1993;
che la Commissione Tributaria di primo grado di Trento rigettava il

2946 cod. civ. con decorrenza dal giorno in cui il diritto può essere fatto
valere ex art. 2935 cod. civ. (nella fattispecie dal 19 dicembre 1994, data
della presentazione della relativa richiesta) e che l’ulteriore richiesta del
16 marzo 2006 risultava prodotta oltre il termine decennale;
che la Commissione Tributaria di secondo grado di Trento accoglieva il
ricorso della contribuente ritenendo che una comunicazione del Centro di
servizio dell’Agenzia delle entrate del 25 luglio 1996 da un lato non
conteneva il testo del parere che avrebbe consentito alla contribuente di
accedere agevolmente ad un’interpretazione univoca della sua pretesa di
rimborso dall’altro affermava che

“il parere non è autonomamente

impugnabile, ma va impugnato solo congiuntamente all’atto finale del
procedimento cui si riferisce”,

ingenerando nella contribuente l’errata

convinzione della necessità dell’attesa del provvedimento finale, in
violazione degli artt. 6 e 10 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del
contribuente);
che l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi e la
contribuente resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art.
360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia
violazione dell’art. 2944 e 2946 cod. civ., nonché degli artt. 6 e 10 della
legge n. 212 del 2000, in quanto non vi sarebbe stato né riconoscimento

Ric. n. rg. 16394 del 2011 – Camera di consiglio del 16 maggio 2018

ricorso ritenendo che fosse maturata la prescrizione decennale ex art.

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di debito da parte dell’Agenzia delle entrate in quanto l’Ufficio si è limitato
a dichiarare che stava valutando la sussistenza dell’asserito rapporto
obbligatorio né interruzione della prescrizione, che non può essere
interrotta dalla buona fede o dall’affidamento del contribuente;
che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 cod.
proc. civ., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia

error in

procedendo per disapplicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n.

dell’art. 111, comma 6, Cost., in quanto la sentenza impugnata, una volta
decisa la questione preliminare di merito relativa alla prescrizione del
diritto nel senso che esso non si è prescritto, ha automaticamente deciso
che tale diritto spettasse al contribuente che lo vanta, nonostante la
contestazione dell’Agenzia delle entrate circa la sua esistenza;
ritenuto che i motivi di ricorso sono inammissibili;
ritenuto che con particolare riferimento al primo motivo, il ricorso
dell’Agenzia delle entrate è innanzitutto carente dal punto di vista
dell’autosufficienza, in quanto non indica con adeguata specificità la
documentazione da cui desumere il presunto riconoscimento del debito, e
pertanto è inammissibile perché il ricorrente che proponga una
determinata questione giuridica ha l’onere, al fine di evitare una
statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare
l’avvenuta deduzione della questione o di una determinata circostanza
dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza
del ricorso per cassazione, di indicare (evenienza che nel caso di specie
non è avvenuta) in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto ed in
quale sede e modo la circostanza sia stata provata o ritenuta pacifica,
onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale
asserzione, prima di esaminare nel merito la questione (Cass. 21
novembre 2017, n. 27568; Cass. 12 ottobre 2017, n. 24062);

Ric. n. rg. 16394 del 2011 – Camera di consiglio del 16 maggio 2018

546 del 1992, applicabile ex art. 61 dello stesso atto normativo, nonché

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considerato inoltre che secondo Cass. 18 novembre 2015 n. 23575, in
tema di contenzioso tributario, il ricorrente, pur non essendo tenuto a
produrre nuovamente i documenti, in ragione dell’indisponibilità del
fascicolo di parte che resta acquisito, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del
d.lgs. n. 546 del 1992, al fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi dinanzi alla
Commissione Tributaria, di cui è sufficiente la richiesta di trasmissione ex
art. 369, comma 3, cod. proc. civ., deve rispettare, a pena

proc. civ., di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui
quali il ricorso si fonda,’ nonché dei dati necessari all’individuazione della
loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi
di merito;
ritenuto inoltre che entrambi i motivi di ricorso in cassazione partono da
un erroneo presupposto interpretativo, consistente nel ritenere pacifico
che il giudice di appello abbia ritenuto che vi fosse stato un
riconoscimento di debito da parte dell’Agenzia delle entrate, mentre in
realtà egli ha soltanto affermato che con il suo complessivo
comportamento ha ingenerato nella contribuente l’errata convinzione circa
la necessità dell’attesa del provvedimento finale;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso in particolare è inammissibile
in quanto, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la sentenza
impugnata ha motivato ,in ordine alla non assoggettabilità ad ILOR per il
1993 della contribuente in quanto nella parte in diritto ha affermato che
ricorrevano gli stessi presupposti che hanno portato al riconoscimento
della non debenza da parte della stessa contribuente della stessa imposta
per il 1994 (“… avvenuto accoglimento dell’istanza di rimborso per l’ILOR
relativa al 1994, fondata su ragioni identiche a quelle avanzate per l’anno
1993”), come ampiamente esposto nella parte in fatto relativa ai motivi di
appello della contribuente stessa;

Ric. n. rg. 16394 del 2011 – Camera di consiglio del 16 maggio 2018

inf

d’inammissibilità del ricorso, il diverso onere di cui all’art. 366, n. 6, cod.

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ritenuto pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile e che le
spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna l’Agenzia delle
entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.200,
oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 16 maggio 2018.

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