Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19383 del 08/07/2021
Cassazione civile sez. trib., 08/07/2021, (ud. 22/01/2021, dep. 08/07/2021), n.19383
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7915/2016 R.G. proposto da:
C.A.G., elettivamente domiciliato in Roma, presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avv. Manuela Bellini, con studio in Lecce via Calabria 3,
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore Generale pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per
legge;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Regionale della Puglia (Bari –
Sezione staccata di Lecce), Sez. 24, n. 2098/24/15, del 15 settembre
2015, depositata il 6 ottobre 2015, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio
2021 dal Consigliere Raffaele Botta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le la parte ricorrente ha depositato memoria e successivamente istanza di per l’estinzione del giudizio avendo chiesto la definizione agevolata della controversia e corrisposto l’intero quantum dovuto, come documentalmente provato;
Ritenuto che in conseguenza delle ragioni di definizione della controversia sia giustificata la compensazione delle spese.
PQM
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia, compensando le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021