Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19383 del 08/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 08/07/2021, (ud. 22/01/2021, dep. 08/07/2021), n.19383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7915/2016 R.G. proposto da:

C.A.G., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. Manuela Bellini, con studio in Lecce via Calabria 3,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore Generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Puglia (Bari –

Sezione staccata di Lecce), Sez. 24, n. 2098/24/15, del 15 settembre

2015, depositata il 6 ottobre 2015, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio

2021 dal Consigliere Raffaele Botta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le la parte ricorrente ha depositato memoria e successivamente istanza di per l’estinzione del giudizio avendo chiesto la definizione agevolata della controversia e corrisposto l’intero quantum dovuto, come documentalmente provato;

Ritenuto che in conseguenza delle ragioni di definizione della controversia sia giustificata la compensazione delle spese.

PQM

Dichiara estinto il giudizio per rinuncia, compensando le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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