Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19382 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. I, 22/09/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 22/09/2011), n.19382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4944/2010 proposto da:

T.C. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dagli avvocati GRASSO Carlo, ROMANELLI FRANCESCO, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in

carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 584/09 V.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

19/06/09, depositata il 03/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/05/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

ha concluso per l’accoglimento del 1^ e del 3^ motivo del ricorso ed

in subordine per la rimessione alle SS. UU. per il 2^ motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.C. ricorre avverso il decreto della corte d’appello di Napoli del 3 luglio 2009 che ha condannato il Ministero dell’economia al pagamento di Euro 9.332,00, in accoglimento parziale della domanda di equa riparazione del pregiudizio derivante dall’eccessiva durata di un giudizio iniziato davanti alla Corte dei conti il 29 novembre 1978 per il riconoscimento di una pensione privilegiata e definito con sentenza del 6 giugno 2008, avendo ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione decennale sollevata dall’amministrazione e avendo, quindi, liquidato la somma di Euro 1.000,00 per anno di ritardo per il periodo dal 6 febbraio 2009 al 6 giugno 2008.

Il Ministero resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Procuratore generale, dopo avere rilevato che la fissazione di novanta ricorsi alla pubblica udienza odierna “a preferenza del rito camerale…. rende oggettivamente impossibile un adeguato intervento da parte del Pubblico Ministero, per tal via rischiando di ledere fondamentali principi ordinamentali (art. 11 Cost., comma 2; art. 70 c.p.c., comma 2, art. 379 c.p.c., comma 3 e art. 76 ord. giud.) se pure per nobilissime finalità” ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

La richiesta del p.g. non merita accoglimento.

Quanto alla contestazione della scelta relativa alle modalità di trattazione del presente ricorso nella pubblica udienza invece che in adunanza in Camera di consiglio è sufficiente osservare che si tratta di scelta insuscettibile di sindacato in sede processuale e comunque non adeguatamente criticata mediante puntuale allegazioni di ragioni per le quali avrebbero dovuto ritenersi sussistenti i presupposti per la trattazione in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c.. Peraltro non è dato neppure comprendere per quale ragione la trattazione in pubblica udienza di un numero cospicuo di ricorsi renda “impossibile” un adeguato intervento del p.g., non essendo neppure stato dedotta l’intempestività della comunicazione della fissazione dell’udienza che solo avrebbe potuto in astratto giustificare la critica formulata.

Il ricorso, comunque, è ammissibile perchè ritualmente e tempestivamente notificato e depositato e perchè la puntuale formulazione dei motivi, che soddisfa ampiamente l’onere dell’autosufficienza, si conclude con l’indicazione di specifici quesiti di diritto.

2. Il ricorso, che si articola in tre motivi, censura l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione del diritto all’equa riparazione, la liquidazione dell’indennizzo in soli Euro 1.000,00 annui, la mancata concessione del bonus di Euro 2.000,00, l’omessa valutazìone del periodo corrispondente alla fase amministrativa pregiudiziale.

E’ fondata la censura relativa all’accoglimento dell’eccezione di prescrizione.

E’ costante orientamento di questa corte che la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo (Cass. n. 27719/2009, 3325, 1886, 20564 del 2010; 478/2011).

Pertanto la durata del giudizio presupposto, ai fini della valutazione della domanda di equa riparazione, deve essere determinata a decorrere dal 29 novembre 1978.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento degli altri e non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere può decidersi nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

Rispetto a un giudizio davanti al giudice amministrativo durato circa trenta anni si ritiene equo liquidare un indennizzo pari a Euro 500,00 per anno e quindi la somma complessiva di Euro 15.000,00.

In mancanza di specifica allegazione di particolari circostanze specifiche che giustifichino l’attribuzione di un ulteriore somma di Euro 2.000,00, la relativa domanda può essere rigettata. Così come non merita accoglimento la richiesta di fissazione del dies a quo di durata del giudizio all’inizio della fase pregiudiziale amministrativa perchè, come è stato più volte affermato da questa Corte il procedimento amministrativo quand’anche abbia ad oggetto la stessa pretesa fatta valere successivamente in via giurisdizionale, costituisce un mero presupposto dell’azione giudiziaria, ma non appartiene al processo, nè contribuisce alla sua definizione, essendo preordinato soltanto alla definizione della pretesa in via amministrativa.

Le spese del giudizio di merito e di quello di cassazione possono essere liquidate previa compensazione fino alla metà, attesa la parziale soccombenza.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna il Ministero al pagamento di Euro 15.000,00 oltre agli interessi al tasso legale dalla data della domanda; compensa fino alla metà le spese dell’intero giudizio e condanna il Ministero al pagamento della restante metà liquidandole in Euro 570,00 (Euro 245,00 per diritti ed Euro 300,00 per onorari per il giudizio di merito e in Euro 485,00 (di cui Euro 50,00 per esborsi) per il giudizio di legittimità, oltre a spese generali ed accessori di legge, per ciascuna delle liquidazioni. Le spese vanno distratte in favore degli avvocati Carlo Grasso e Giovanna Cerreto quanto al giudizio di merito e agli avvocati Carlo Grasso e Francesco Romanelli per il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, Sezione Prima Civile, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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