Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19382 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19382 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: DELLI PRISCOLI LORENZO

ORDINANZA
sul ricorso 13235-2011 proposto da:
FERRARI MILENA, elettivamente domiciliata in ROMA
VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO D’AYALA VALVA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato VITTORIO GUIDETTI;
– ricorrente contro

AGEN7JA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO
2018
1681

EMILIA in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20/2010 della COMM.TRIB.REG. di

Data pubblicazione: 20/07/2018

BOLOGNA, depositata il 06/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 16/05/2018 dal Consigliere Dott. LORENZO

LI) P

DELLI PRISCOLI.

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FATTI DI CAUSA
Rilevato che Milena Ferrarì si avvaleva del disposto dell’art. 5 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, rideterminando, nel corso del 2002, il valore delle
azioni non quotate di sua proprietà nella Fratelli Ferrari s.p.a. con sede in
Boretto (RE);
che la contribuente esercitava l’opzione per il pagamento rateale
dell’imposta sostitutiva, determinata in euro 25.554 e, dopo aver pagato la

importo;
che l’Agenzia delle entrate di Reggio Emilia, con cartella di pagamento
notificata alla contribuente, iscriveva a ruolo l’importo delle due rate non
corrisposte oltre a interessi e sanzioni, per un importo complessivo dì euro
24.509,03;
che avverso tale cartella la Ferrari ricorreva avanti la Commissione
Tributaria Provinciale di Reggio Emilia chiedendo l’annullamento della stessa,
asserendo che, in conseguenza del mancato pagamento delle due rate
annuali dell’imposta sostitutiva, non si era perfezionata la procedura di
rivalutazione prevista dal citato art. 5;
che la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia accoglieva il
ricorso della contribuente;
che l’Agenzia delle entrate appellava tale sentenza avanti la Commissione
Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, la quale accoglieva il ricorso
affermando che “l’interpretazione letterale dell’art. 5 induce a ritenere che,
qualora il contribuente abbia esercitato l’opzione, secondo l’art. 81 del
vecchio TUIR [ora art. 67], della rideterminazione della plusvalenza delle
partecipazioni azionarie possedute in base al valore del patrimonio netto
della società stimato attraverso una perizia giurata, assoggettando il relativo
importo all’imposta sostitutiva nella misura del 4% ed abbia optato per il suo
pagamento rateale…. Non gli sia più concesso di poter revocare tali espresse
dichiarazioni, produttive di effetti giuridici immediati e comunque non più

Ric. n. rg. 13235 del 2911 – Camera di consiglio del 16 maggio 2018

prima rata di euro 8.518, ometteva di versare le altre due rate di pari

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soggette ad essere annullate per il fatto che il contribuente ometta il
versamento delle due rate successive alla prima”;
che la Ferrari proponeva ricorso affidato a due motivi e che l’Agenzia delle
entrate resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art.
360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, la Ferrari denuncia omessa motivazione

ministeriali quali fonti di diritto nonché (evidentemente in relazione all’art.
360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3) violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546
del 1992 e 118 disp. att. cod. proc. civ. in quanto il legislatore non ha
disciplinato espressamente le conseguenze derivanti dall’omesso versamento
delle rate successive alla prima e che quanto deciso dalla sentenza
impugnata trova conforto solo in una circolare dell’Agenzia delle entrate n.
35E/2004;
che con II secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 cod.
proc. civ., comma 1, n. 3 e 5, la Ferrari denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 in quanto in
nessun punto di tale disciplina viene stabilito alcunché per il caso degli
omessi versamenti rateali e le conclusioni cui è giunta la sentenza
impugnata modificano la volontà espressa dal legislatore; ,
ritenuto che i motivi, che in quanto strettamente connessi possono essere
trattati congiuntamente, e vanno respinti;
considerato che, secondo questa Corte, agli effetti della determinazione
delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 81 (ora 67), comma 1, lett. c)
e c-bis), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per il perfezionamento della
procedura di rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni
prevista dall’art. 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non assume alcuna
rilevanza la compilazione del quadro “RT” della dichiarazione dei redditi, ma
ha rilievo decisivo la redazione della perizia giurata di stima, nonché

Ric. n. rg. 13235 del 2011 – Camera di consiglio del 16 maggio 2018

su un punto decisivo della controversia relativo all’irrilevanza delle circolari

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l’assoggettamento all’imposta sostitutiva del valore così definito – attraverso
il versamento, entro il 16 dicembre 2002, dell’intero importo o, nel caso di
rateizzazione, anche della sola prima rata – sicché, a seguito di tale
manifestazione unilaterale di volontà del contribuente, portata a conoscenza
dell’Amministrazione finanziaria, si produce l’effetto della rideterminazione
del valore della partecipazione, non più unilateralmente revocabile (Cass. 20
febbraio 2015, n. 3410);

settore del diritto tributario caratterizzato dalla possibilità per il contribuente
di fare una scelta relativa alle plusvalenze: è stato infatti affermato che in
materia di plusvalenze relative a terreni edificabili, la libera scelta del
contribuente di rideterminare il valore del bene attraverso una perizia
giurata di stima e versare l’imposta sostitutiva ex art, 7 del d.lgs. n. 448 del
2001 non può essere revocata neppure in conseguenza di un evento
successivo ed imprevedibile, quale ad esempio il suo decesso, intervenuto
prima della cessione del bene, che non priva di causa giuridica
l’adempimento dell’obbligazione tributaria ormai effettuato, sicché gli eredi
non possono ottenerne il rimborso (Cass. 30 giugno 2016, n. 13406);
che infatti, l’art. 7 del d.lgs. n. 448 del 2001, pur attribuendo alla libera
scelta del contribuente la facoltà di accedere all’imposta sostitutiva mediante
adempimento delle condizioni previste, stabilisce, però, che, una volta
soddisfatte tali condizioni (redazione della perizia e versamento dell’intero
importo o – indifferentemente – della prima rata di esso entro i termini
previsti dalla medesima norma), si determina l’irreversibile perfezionamento
dell’obbligazione tributaria, per cui il contribuente non può più ottenere
il rimborso delle somme corrisposte, sia che abbia scelto di avvalersi del
pagamento rateale che di quello in un’unica soluzione (Cass. 10 dicembre
2015, n. 24953);
che è stato altresì analogamente affermato che l’imposta sostitutiva ex
art. 7 del d.lgs. n. 448 del 2001, in quanto frutto di una libera scelta del

Ric. n. rg. 13235 del 2011 – Camera di consiglio del 16 maggio 2018

che tale principio è coerente con quanto già affermato anche in un altro

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contribuente, il quale opta per la rideterminazione del valore del bene con
conseguente versamento del dovuto nella prospettiva di un risparmio in caso
di futura cessione, non rientra tra le dichiarazioni di scienza suscettibili di
essere corrette in caso di errore, bensì tra le manifestazioni di volontà
irretrattabili, salvo che nel caso di errore obiettivamente riconoscibile ed
essenziale ai sensi dell’art. 1428 cod. civ., non sussistendo, pertanto, i
presupposti per il ricorso alla procedura del rimborso ex art. 38 del d.P.R. n.

impugnata che aveva ritenuto illegittimo il silenzio-rifiuto
dell’amministrazione finanziaria sull’istanza di rimborso, sull’assunto che era
venuto meno il presupposto per la debenza dell’imposta: Cass. 2 agosto
2017, n. 19215).
che, ancora, un principio per certi versi analogo è stato altresì espresso
da Cass. 15 novembre 2017, n. 27067, secondo cui, in tema
di condono fiscale, il contribuente che abbia versato somme a titolo di
sanzioni irrogate per il mancato versamento di ritenute operate dal sostituto
di imposta in misura ridotta, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462
del 1997 ed all’esito della c.d. comunicazione di irregolarità di cui agli artt.
36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non
può richiederne il rimborso, perché in tal modo si verificherebbe
un’inammissibile revoca della richiesta di definizione agevolata per una
causa sopravvenuta non espressamente prevista dalla legge;
che è vero che la giurisprudenza in termini di emenda della
dichiarazione, sia tramite dichiarazione integrativa che domanda di rimborso,
è ormai giunta alla conclusione secondo cui la dichiarazione può essere
modificata anche oltre i termini per la presentazione di quella integrativa e,
addirittura, la questione di merito sottostante alla dichiarazione errata può
essere discussa in sede contenziosa a prescindere dalla presentazione entro i
termini di dichiarazione integrativa o di domanda di rimborso (Cass. Sez. Un.
n. 13378 del 2016);

Ric. n. rg. 13235 del 2011 – Camera di consiglio del 16 maggio 2018

602 del 1973 (nella specie, la Cassazione aveva cassato la sentenza

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che, tuttavia, il riferimento a questa giurisprudenza per risolvere il caso
di specie non coglierebbe nel segno, per la ragione che tale orientamento si
riferisce a quelle parti della dichiarazione che costituiscono mera
dichiarazione di scienza, mentre, nel caso di specie, siamo in presenza di
una dichiarazione che costituisce manifestazione di volontà, perché
espressione di una opzione compiuta consapevolmente e volontariamente
dal contribuente;

dichiarazione dei redditi del contribuente, affetta da errore, anche omissivo,
sia esso di fatto o di diritto, in cui sia incorso il dichiarante nella sua
redazione, è sempre emendabile e ritrattabile – salvi i limiti temporali
derivanti dall’esaurimento determinato dal trascorrere del tempo o dal
sopravvenire di decadenze – per quanto concerne i dati in essa indicati
riferibili ad esternazioni di scienza e di giudizio (quali, a titolo di esempio, gli
errori di calcolo o di liquidazione degli importi dei componenti positivi e
negativi di reddito; la inesatta qualificazione giuridica dei componenti di
reddito o la errata individuazione delle voci del modello di dichiarazione da
compilare nelle quali collocare le singole poste), mentre esulano da tale
disciplina gli altri errori commessi nella dichiarazione fiscale e relativi alla
indicazione di dati riferibili, invece, ad espressione di manifestazioni di
volontà negoziale (Cass. , 18 gennaio 2018, n. 1117);
ritenuto che pertanto il ricorso va respinto e che le spese seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, che liquida in euro 2.200, oltre a spese prenotate a debito.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 maggio 2018.

che, infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la

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