Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19382 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. III, 10/09/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 10/09/2010), n.19382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15863-2009 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FALERIA

17, presso lo studio dell’avvocato DI DOMENICA IDA, rappresentata e

difesa dall’avvocato SACCHETTI NICOLINO, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

CASA ACCOGLIENZA F.LLI ALFONSO E LUIGI GENOVA-RULLI (già

Orfanatrofio F.lli Alfonso e Luigi Genova-Rulli) in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA N. RICCIOTTI 11, presso lo studio

dell’avvocato SINIBALDI MICHELE, rappresentata e difesa dall’avvocato

CIRULLI MASSIMO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del

20.1.09, depositata il 05/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/07/2010 dal Presidente Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello dell’Aquila, sezione specializzata agraria, in riforma della sentenza del Tribunale di Vasto, sezione specializzata agraria 20 giugno 2008, con sentenza 20 gennaio – 5 marzo 2009 ha dichiarato la nullità del contratto di mezzadria stipulato tra A.A. (mezzadra) e la Casa Accoglienza f.lli Alfonso e Luigi Genova Rulli (concedente), avente a oggetto un fondo di proprietà di questa ultima in (OMISSIS), con condanna della A. al rilascio del fondo stesso al termine dell’annata agraria in corso ((OMISSIS)).

Per la cassazione di tale pronunzia non notificata ha proposto ricorso A.A., con atto 27 giugno 2009, affidato a due motivi.

Resiste, con controricorso la Casa Accoglienza f.lli Alfonso e Luigi Genova Rulli.

In margine a tale ricorso – proposto contro una sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006 ma anteriormente al 4 luglio 2009 e, quindi, soggetto alla disciplina del processo di Cassazione così come risultante per effetto dello modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è stata depositata relazione (ai sensi, dell’art. 380-bis) perchè il ricorso sia deciso in camera di consiglio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., precisa, nella parte motiva:

2. Come accennato sopra, i giudici di secondo grado hanno dichiarato la nullità del contratto di mezzadria inter partes – stipulato successivamente all’entrata in vigore della L. 3 maggio 1982, n. 203, con condanna della mezzadra al rilascio.

Quei giudici sono pervenuti alla riferita conclusione sulla base di due, autonome, rationes decidendi (ognuna sufficiente, ex se, a sorreggere il loro dictum).

Ha affermato, in particolare, la sentenza ora impugnata:

– da un lato, che il contratto stipulato tra le parti certamente in epoca successiva alla entrata in vigore della L. 3 maggio 1982, n. 203 e in più occasioni rinnovatosi, è soggetto alla disciplina di cui all’art. 45, comma 2, che contiene, appunto, il divieto di contratti di mezzadria, senza che possa invocarsi, al riguardo, la disciplina di cui alla stessa L. n. 203 del 1982, art. 27 (secondo cui, in particolare, le norme regolatrici dell’affitto dei fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari, stipulati dopo l’entrata in vigore della presente legge, aventi per oggetto la concessione di fondi rustici o tra le cui prestazioni vi sia il conferimento di fondi rustici);

– dall’altro che, comunque, anche nella eventualità si ritenga che il rapporto in questione rientra nella sfera di applicazione dell’art. 27 citato in mancanza della determinazione contrattuale e della determinabilità del canone di affitto non sarebbe possibile la riconduzione del rapporto in discussione nell’affitto di fondo rustico) stante la mancanza di tale elemento oggettivo, essenziale per l’esistenza del contratto di affitto agrario (art. 1346 c.c.);

– il canone di affitto – hanno, infatti sottolineato quei giudici – oltre a non essere stato determinato dalle parti non sarebbe neppure determinabile alla stregua dei criteri legali dell’equo canone, stante la dichiarazione di incostituzionalità delle norme di cui alla L. n. 203 del 1982, artt. 9 e 62 e delle norme dal primo richiamato: perdurando il rilevato vuoto normativo – e rimanendo inibito al giudicante, come precisato dalla Corte costituzionale, la individuazione di un nuovo meccanismo di equo canone di affitto – quindi, ove si operasse la riconduzione ex art. 27 legge citata, il contratto di affitto, ai quale si dovrebbe ricondurre lo stipulato rapporto di mezzadria – sarebbe nullo per indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto.

3. La ricorrente censura la riassunta sentenza con due motivi con i quali denunzia, da un lato, la prima della sopra indicate rationes decidendi primo motivo), dall’altro la seconda secondo motivo).

4. Con tale secondo motivo la ricorrente in particolare lamenta:

violazione o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. e art. 1346 c.c. e, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., in margine a tale motivo sottopone all’e same di questa Corte i seguenti quesiti di diritto:

– se il giudice di appello ha il dovere di motivare esaustivamente il rigetto dell’eccezione spiegata relativa al carattere di novità delle domande proposte;

– se qualora risulti che gli affittuari insediati sul fondo eseguano lavori o cedano parte del raccolto allo stesso non può invocarsi la nullità del contratto di affitto;

– se per effetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 318 del 2002 si è determinato la riviviscenza di un sistema normativo che prevede il principio della determinazione legale del canone di affitto;

– se a causa della mancata previsione di criteri per la determinazione del canone ogni azione relativa ad essa potrà essere esercitata (rimanendo attualmente sospesa) soltanto quando, con apposito intervento legislativo, saranno stabiliti i nuovi criteri di calcolo del canone legale in luogo di quelli previsto dalla dalle norme dichiarate illegittime, restando nel frattempo sospeso anche il decorso del termine prescrizionale dei relativi diritti.

5. Il motivo è inammissibile, per la non conformità dei quesiti che lo concludono al modello legislativo delineato dall’art. 366-bis c.p.c. e, in particolare, per la assoluta genericità di alcuni dei detti quesiti e per la loro non coerenza con le censure prospettate nel motivo.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

5. 1. Come assolutamente pacifico, a seguito del D.Lgs. n. 40 del 2006 è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si concluda con la formulazione di un quesito di diritto in alcun modo riferibile alla fattispecie o che sia comunque assolutamente generico, dovendosi assimilare un quesito inconferente alla mancanza di quesito (Cass. 3 ottobre 2008, n. 24578).

Come ripetutamente affermato da questa. Corte regolatrice (tra le tantissime, cfr. Cass. 23 luglio 2008 n. 2360), inoltre:

– i quesiti di diritto imposti dall’art. 366-bis c.p.c. rispondono alla esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, il principio di diritto applicabile alla | fattispecie;

– il quesito di diritto costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando altrimenti inadeguata, e quindi non ammissibile, l’investitura stessa del giudice di legittimità;

– ognuno dei quesiti formulati per ciascun motivo di ricorso deve consentire l’individuazione del principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, del diverso principio la cui auspicata applicazione ad opera di questa Corte di Cassazione possa condurre ad una decisione di segno diverso;

– il quesito deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata;

– non possono proporsi motivi cumulativi e, comunque, che si concludano con un quesito che non permetta di riferirlo in modo chiaro ed univoco ad uno di essi e che non evidenzi l’elemento strutturale della norma che si assume violata, non consistendo in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa o affermativa – che a esso si dia, discenda un modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame.

Pacifico quanto precede è evidente che i quesiti sopra trascritti non solo non permettono di ricostruire quale sia stata la regula iuris applicata dalla Corte di appello dell’Aquila, nel risolvere la controversia, ma neppure consentono di individuare quale sia la regula di cui questa Corte dovrebbe fare applicazione al fine di pervenire alla cassazione della sentenza impugnata.

In buona sostanza parte ricorrente, in termini assolutamente apodittici e totalmente prescindendo dai precetti introdotti, quanto al giudizio di cassazione, dal D.Lgs. n. 40 del 2006, si limita a formulare quesiti assolutamente generici, denunciando – in buona sostanza – che l’esito della lite è stato diverso da quello da essa auspicata, per avere i giudici di merito violato gli articoli indicati nel motivo (cfr. Cass., sez. un., 2 dicembre 2008, n. 28547, nonchè Cass. 13 maggio 2009, n. 11094 e Cass. 10 marzo 2010, n. 5794, specie in motivazione).

5. 2. Facendo applicazione dei riferiti principi al caso di specie è evidente che:

– il primo quesito è assolutamente generico e senza alcun riferimento al caso di specie (posto che non è neppure indicato quale sia l’eccezione spiegata e perchè questa non sarebbe stata motivata) il tutto a prescindere dal considerare che se del caso, la violazione dell’art. 345 c.p.c. (recte dell’art. 437 c.p.c., trattandosi di controversia trattata secondo le norme del rito del lavoro) doveva essere denunziata sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4 e non sotto quello, diverso, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 e che – comunque – a norma dell’art. 1421 c.c. – la nullità dei contratti può essere rilevata d’ufficio dal giudice);

– analoghe considerazioni vanno ripetute con riguardo al secondo dei sopra trascritti quesiti i quali, al limite, invocano che questa Corte affermai principi di diritto in palese contrasto con le norme vigenti e, in particolare, da un lato, con la L. 12 giugno 1962, n. 567, art. 1, comma 1, (secondo cui nell’affitto di fondo rustico il canone è determinato e corrisposto in danaro) e dall’altro, con il non equivoco precetto di cui all’art. 9 della stessa legge (a mente della quale sono vietate le regalie, le prestazioni gratuite, le onoranze e qualsiasi compenso dovuto dall’affittuario a qualsiasi titolo oltre il canone di affitto; sono nulle di diritto le eventuali relative pattuizioni));

– quanto al terzo e ai quarto quesito gli stessi, da una parte, non paiono in alcuna correlazione con la denunziata violazione del precetto di cui all’art. 1346 c.c. (relativo ai requisiti dei contratto) dall’altra, prescindono totalmente dalle pronunce della Corte Costituzionale sull’argomento (in particolare dalle sentenze 28 ottobre 2004, n. 315 e 5 luglio 2002, n. 318) nonchè dalla pacifica giurisprudenza di questa Corte regolatrice (cfr., tra le tantissime, Cass. 14 novembre 2008, n, 27264; Cass. 16 settembre 2008, n. 23720;

Cass. 27 giugno 2008, n. 17746) costanti nel ritenere che la legislazione al momento vigente – in alcun modo in contrasto con i precetti costituzionali – non prevede un principio di determinazione legale del canone di affitto, si che deve decisamente escludersi, contrariamente a quanto si invoca con i trascritti quesiti, che quanti sono nel godimento senza titolo o in forza di titolo dichiarato nullo) di fondi di proprietà aliena hanno diritto di continuare tale abusivo) godimento in attesa di una – al momento solo ipotetica – legge che determini autoritativamente i canoni di affitto agrario.

6. Alla dichiarata inammissibilità del secondo motivo di ricorso segue la inammissibilità, per carenza di interesse, anche del primo motivo di ricorso.

Deve ribadirsi, al riguardo, infatti, che giusta un insegnamento giurisprudenziale assolutamente pacifico che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario – per giungere alla cassazione della pronunzia – non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo stesso dell’impugnazione.

Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano.

E’ sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perchè il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (In tale senso, ad esempio, tra le tantissime, Cass. 20 novembre 2009, n. 24540; Cass. 11 gennaio 2007, n. 389; Cass. 30 giugno 2005, n. 13956; Cass. 10 settembre 2004, n. 18240; Cass., 19 marzo 2002, n. 3965).

Pacifico quanto precede non controverso, come evidenziato sopra, che i giudici del merito hanno posto, a fondamento della raggiunta conclusione, quanto alla ritenuta nullità del rapporto inter partes due autonome, rationes decidendi, ognuna sufficiente ex se, a sorreggere il loro dictum e che la denunzia di una di queste è stata ritenuta inammissibile, è evidente che è inammissibile anche la censura avverso la prima delle ricordate rationes decidendi (certo essendo che anche nella eventualità la censura dovesse risultare fondata non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata che rimarrebbe ferma in forza dell’altra ratio).

3. Ritiene il Collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione, specie tenuto presente che non sono state formulate, nè dalle parti private nè dal P.G., critiche alla stessa.

Il proposto ricorso, conclusivamente, deve essere rigettato in quanto manifestamente infondato, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00, oltre Euro 2.000,00 per onorarie oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

 

 

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