Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19382 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 03/08/2017, (ud. 21/06/2017, dep.03/08/2017),  n. 19382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20535-2015 proposto da:

B.M., B.R., B.S.G.,

B.M. sia in proprio che quali eredi di M.M.V.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 48, presso lo

studio dell’avvocato VINCENZO PERRI, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIOVANNI LIGATO giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA in persona del Procuratore Speciale

C.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 22,

presso lo studio dell’avvocato FABIO FERRANTE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIANLUIGI IANNETTI giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1045/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Milano ingiunse agli eredi di B.E. il pagamento, in favore della s.p.a Milano Assicurazioni, della somma di Euro 19.201,82 a titolo di premi di proroga annuale di una polizza stipulata dal defunto a garanzia degli obblighi da lui assunti in favore del Comune di Prato per l’adempimento di oneri di urbanizzazione inerenti l’ampliamento di un edificio di sua proprietà.

Avverso il decreto proposero opposizione M., S.G., R. e B.M. e M.M.V., eredi di B.E..

Si costituì in giudizio la Milano Assicurazioni, chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Il Tribunale accolse l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò la società opposta al pagamento delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata appellata dalla Unipolsai Assicurazioni s.p.a. (già Milano Assicurazioni) e la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 5 marzo 2015, ha accolto il gravame e, in parziale riforma della decisione del Tribunale, ha condannato gli eredi B. al pagamento della somma di Euro 17.456,20, oltre interessi e con il carico delle spese del doppio grado di giudizio.

Ha osservato la Corte territoriale che dalla polizza fideiussoria stipulata tra le parti risultava che il contratto era destinato a durare dal 12 settembre 1996 al 12 settembre 2007. La clausola n. 4 del contratto prevedeva che alla scadenza la garanzia venisse meno, salvo proroga da concordare almeno quindici giorni prima della scadenza. Tuttavia le condizioni particolari di polizza stabilivano, in parziale deroga alle condizioni generali di assicurazione, che la garanzia avesse efficacia “sino a liberazione da parte dell’Ente garantito che avverrà con la restituzione dell’originale di polizza o con dichiarazione di liberazione della garanzia”, per cui il contraente era da considerare “tenuto al pagamento anticipato di supplementi annuali di premio” sino alla data di ricezione della liberatoria da parte della società di assicurazione.

Tanto premesso in ordine al contenuto del contratto, la Corte d’appello ha rilevato che le condizioni particolari di polizza, avendo natura di condizioni aggiunte a quelle generali di contratto, prevalgono su queste ultime, ai sensi dell’art. 1342 c.c., comma 1; nè tale clausola particolare aveva bisogno di un’ulteriore approvazione per iscritto da parte del contraente, perchè non poteva considerarsi una clausola di proroga tacita del contratto stesso (e come tale vessatoria), essendo invece destinata a regolamentare il periodo di efficacia della garanzia nei termini sopra indicati.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Milano propongono ricorso M., S.G., R. e B.M., in proprio e quali eredi della defunta madre M.M.V., con unico atto affidato ad un solo motivo.

Resiste la Unipol Assicurazioni s.p.a. con controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato che la motivazione del presente provvedimento avvenga in forma semplificata.

1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 1341,1342,1366 e 1370 c.c..

Osservano i ricorrenti che la clausola n. 4 del contratto, che fissa le regole sulla possibile proroga della garanzia, era stata approvata per iscritto dal contraente B.E., mentre la clausola recante “condizioni particolari” del contratto, il cui contenuto è stato indicato dalla sentenza impugnata, non era stata specificamente sottoscritta dal medesimo contraente. Richiamato il contenuto degli artt. 1341 e 1342 c.c., i ricorrenti lamentano che la clausola derogatoria delle condizioni generali di contratto riguardava, nella specie, la durata della fideiussione;

essa, pertanto, sarebbe da annoverare tra le clausole vessatorie, comportando “una sostanziale proroga della durata del contratto prevista e sottoscritta nel modulo come scadente al 12 settembre 2007”. Ne consegue che, mancando la specifica approvazione per iscritto, essa non dovrebbe essere applicata. Rilevano i ricorrenti che, anche ammettendo che il testo del contratto abbia una “oggettiva ambiguità”, dovrebbe valere il criterio interpretativo residuale dell’art. 1370 c.c., ossia quello dell’interpretazione sfavorevole alla parte che ha predisposto il contratto medesimo.

1.1. Il motivo non è fondato.

Rileva la Corte che dall’art. 1342 c.c. si traggono due regole: la prevalenza delle clausole aggiunte rispetto a quelle del formulario predisposto in maniera uniforme ed il richiamo all’art. 1341 c.c., comma 2, a norma del quale necessitano di approvazione per iscritto una serie di clausole (vessatorie, appunto), fra le quali quelle che comportano tacita proroga o rinnovazione del contratto.

Nella specie la Corte d’appello, dopo aver trascritto in motivazione la clausola n. 4 del contratto e uno stralcio delle condizioni particolari di polizza, ha fondato la propria decisione su due decisivi passaggi: 1) la clausola sulla ultrattività, siccome aggiunta nelle condizioni particolari di polizza, prevaleva sulla clausola generale (e su questo punto non ci sono contestazioni); 2) essa non era da ritenere vessatoria, perchè non conteneva una proroga tacita del contratto, ma solo l’efficacia della garanzia nel tempo. I rilievi del ricorso si appuntano contro questa seconda affermazione, sostenendo che la condizione particolare suindicata aveva carattere vessatorio e, di conseguenza, doveva essere oggetto di specifica approvazione per iscritto.

Il Collegio osserva, al contrario, che il compito di interpretazione del contratto è tipico del giudice di merito, la cui attività non è sindacabile in questa sede se non in presenza di evidenti e macroscopici errori. Come la giurisprudenza di questa Corte ha già affermato, anche l’accertamento del requisito della necessità di specifica approvazione per iscritto involge una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata (sentenza 13 aprile 2000, n. 4793).

Nel caso concreto l’interpretazione data dalla Corte d’appello corrisponde ad un elementare criterio logico. Ed infatti, posto che il defunto B., dante causa degli odierni ricorrenti, si era obbligato in favore del Comune di Prato ad eseguire opere di urbanizzazione ed aveva contratto la polizza fideiussoria con la società assicurativa in vista di una sua eventuale futura inadempienza, è logico che, fino a quando tali oneri non fossero stati adempiuti e non vi fosse stata la conseguente liberatoria da parte del Comune garantito, la garanzia doveva permanere e, con essa, l’obbligo di pagamento del relativo premio.

Non vi è alcuno spazio per applicare l’art. 1370 c.c., trattandosi di criterio interpretativo residuale.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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