Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19381 del 30/09/2016

Cassazione civile sez. III, 30/09/2016, (ud. 01/03/2016, dep. 30/09/2016), n.19381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12042/2012 proposto da:

B.G., (OMISSIS), B.M. (OMISSIS),

R.A. (OMISSIS), B.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato

ANDREA COLANTONI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FRANCESCO PAOLO ROSSI giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ALLIANZ SPA (già SPA RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’), in persona del

procuratore Dr. CO.PI.AN., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO

SPADAFORA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al controricorso;

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

BETTOLO N. 3, presso lo studio dell’avvocato GRAZIA TIBERIA POMPONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIAN PAOLO CAPPELLETTI giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2430/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 10/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato ANDREA COLANTONI;

udito l’Avvocato ANTONIO MANGANIELLO per delega;

udito l’Avvocato GIAN PAOLO CAPPELLETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Decidendo quale Giudice del rinvio, a seguito della pronuncia di questa Corte n. 1346/2009 che aveva cassato la sentenza impugnata dichiarativa della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da illecito configurante reato in punto di erronea – applicazione dell’art. 2947 c.c., comma 3 (avendo il Giudice di merito erroneamente assimilato, ai fini della decorrenza del termine breve prescrizionale, il decreto di archiviazione penale alla sentenza penale divenuta irrevocabile), la Corte d’appello di Venezia con sentenza in data 10.11.2011 n. 2430 esaminate le risultanze istruttorie acquisite nel corso delle indagini penali e ritenuto inutile procedere a nuovi atti istruttori dato il lungo tempo trascorso dal sinistro, ha rigettato la domanda risarcitoria, proposta dai familiari di B.L., ritenendo che dagli elementi ricostruttivi del fatto emergesse la piena ed esclusiva responsabilità della vittima nella causazione dello scontro, tra il natante condotto dai fratelli B.L. e N. ed il motoscafo condotto dal proprietario C.G., verificatosi nella (OMISSIS) e nel quale aveva perso la vita lo stesso B.L..

La sentenza, non notificata, viene impugnata con ricorso per cassazione da B.G., B.M., B.N., R.A., che deducono con due motivi vizi logici della motivazione.

Resistono con controricorso C.G. ed ALLIANZ s.p.a. (già incorporante di RAS s.p.a. che a sua volta aveva incorporato la Compagnia di Genova Assicurazioni s.p.a. assicuratrice della r.c. del proprietario e conducente del motoscafo), entrambi depositando anche memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo con il quale si deduce il vizio di “omessa, contraddittoria ed illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo” è inammissibile.

1.1 Le parti ricorrenti sollecitano infatti, pur invocando il parametro di legittimità costituito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo previgente alla modifica introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012 n. 134 (trovando applicazione il nuovo vizio di legittimità con riferimento alle sentenze pubblicate successivamente all’11.9.2012), una nuova valutazione del materiale probatorio già considerato dalla Corte territoriale (“le istanze istruttorie….hanno trovato concreta attuazione con l’acquisizione integrale di copia del fascicolo delle indagini penali espletate dalla Procura della Repubblica di Venezia….(perizia tecnica svolta per incarico del Pubblico Ministero, consulenze di parte, rapporti di servizio, relazioni di inchiesta, sommarie informazioni testimoniali acquisite dalla Polizia giudiziaria e dal PM), senza che risulti attualmente possibile una integrazione istruttoria ormai vanificata dall’intervenuto decorso di quasi vent’anni dalla data del sinistro….”), prospettando una propria soggettiva diversa ricostruzione dei fatti e deducendo che:

– la ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dal consulente tecnico di parte doveva ritenersi maggiormente attendibile di quella operata nella perizia tecnica depositata dall’ausiliario incaricato dal PM ed assunta a fondamento della decisione dalla Corte territoriale

– i Giudici di appello non avevano considerato le dichiarazioni rese da B.N. (che era riemerso dopo il naufragio utilizzando una torcia subacquea) e da S.R. (che dall’imbarcadero dal quale era partito il “cofano” aveva visto “una fonte di illuminazione tipica di una torcia da barca”), nonchè le dichiarazioni di altri informatori sommari che avevano riferito della perizia nautica dei fratelli B., sebbene minori al tempo del fatto;

– la Corte veneziana aveva inoltre disatteso la perizia tecnica relativamente all’accertamento della eccessiva velocità del motoscafo.

1.2 Orbene i ricorrenti scambiano la omessa rilevazione e valutazione di risultanze istruttorie, ritualmente acquisite al giudizio, con il risultato della valutazione delle stesse cui il Giudice è pervenuto, in base al proprio libero convincimento, a seguito del giudizio selettivo e comparativo dei fatti rappresentati dai mezzi di prova (essendo riservata al Giudice l’attività volta alla individuazione delle fonti di prova rilevanti, alla selezione tra gli elementi probatori di quelli ritenuti maggiormente attendibili ed al riconoscimento della idoneità dimostrativa degli stessi, trattandosi di scelte che sono espressione del principio del libero convincimento e dunque riservate in via esclusiva all’organo giudicante: art. 116 c.p.c.) e che, attenendo al merito della funzione giurisdizionale, rimane insindacabile in sede di legittimità ove esente da errore di fatto o palesemente incongruo (in quanto difforme dalle regole della logica universalmente riconosciute, ovvero difforme dai risultati universalmente condivisi della conoscenza tecnico-scientifica raggiunti al tempo in cui viene emessa la pronuncia).

Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, infatti, si configura solamente quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione, non consistendo invece nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito.

La sua deduzione con ricorso per cassazione conferisce al Giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 13045 del 27/12/1997; id. Sez. 3, Sentenza n. 20322 del 20/10/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 828 del 16/01/2007; id. Sez. L, Sentenza n. 15489 del 11/07/2007; id. Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014; id. Sez. 5, Sentenza n. 25332 del 28/11/2014).

Pertanto non è sindacabile per vizio di motivazione la sentenza di merito che abbia adeguatamente e logicamente valorizzato le circostanze ritenute decisive e gli elementi necessari per chiarire e sorreggere la “ratio decidendi” (cfr. Corte Cass. SU 27.12.1997 n. 13045; id. 5 sez. 1.7.2003 n. 10330; id. 3 sez. 27.10.2005 n. 20911; sez. lav. 6.3.2006 n. 4766; sez. lav. 11.7.2007 n. 15489; id. Sez. L, Sentenza n. 3668 del 14/02/2013).

Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non può equivalere, quindi, alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un “giudizio di fatto” e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità: ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (Corte Cass. sez. lav. n. 4766/2006 cit.; id. sez. lav. 27.2.2007 n. 4500; id. id. Sez. L, Sentenza n. 6288 del 18/03/2011; id. Sez. L, Sentenza n. 3668 del 14/02/2013; id. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013), e che le censure concernenti vizi di motivazione non possono risolversi soltanto nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, ma debbono individuare specificamente le carenze nello svolgimento del percorso logico che sostiene il “decisum” (carenze che, salva la ipotesi limite di inconcludenza logica del discorso tale da rendere incomprensibili le ragioni giustificative della decisione, possono consistere, oltre che in un omesso od inesatto apprezzamento della fonte di prova – ad es. del contenuto di un documento -, anche nella mancata rilevazione della incompatibilità tra diverse fonti di prova e dunque nella mancanza di un adeguato giudizio di prevalenza), in ogni caso sempre che tali omissioni od inesattezze rivestano carattere “decisivo”, nel senso che senza il vizio logico la decisione sarebbe stata con certezza differente (cfr. Corte Cass. 3 sez. 11.5.2007 n. 10847; id. 3 sez. 2.4.2009 n. 8023; id. 2 sez. 27.10.1010 n. 21961; id. Sez. L, Sentenza n. 6288 del 18/03/2011; id. Sez. L, Sentenza n. 3668 del 14/02/2013; id. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013).

1.3 Nella specie alcuno degli elementi probatori indicati dai ricorrenti appare “decisivo” nel senso richiesto dalla norma processuale, tale cioè da incrinare il percorso ricostruttivo della fattispecie concreta compiuto dal Giudice di seconde cure. Ed infatti: meramente anapodittica, in quanto non evidenzia alcuno specifico errore logico, è la tesi volta a ritenere maggiormente convincente la ricostruzione della dinamica del sinistro che emergerebbe dalla consulenza tecnica di parte;

– le dichiarazioni dei sommari informatori, in ordine alla illuminazione del natante condotto dal B., non inficiano l’accertamento della Corte territoriale secondo cui, in ogni caso, la luce non poteva essere visibile in quanto il “cofano portava ancora montata la copertura in nylon legata con cavetti alle bitte di coperta” coprendo in tal modo la luce ai natanti che provenivano da destra -come il motoscafo del C. – e “procedevano nello stesso verso, a fianco o in diagonale”: la Corte d’appello ha, peraltro, puntualmente preso in considerazione tali dichiarazioni, ritenendo prevalenti quelle rese dagli altri informatori F. e G., i quali avevano riferito di non aver visto alcuna torcia accesa sul “cofano”. Pertanto la contraria affermazione dell’informatore S. non appare “decisiva”, non consentendo di pervenire ad una diversa decisione della controversia: se infatti può elidere le dichiarazioni degli altri informatori, non scalfisce tuttavia la “ratio decidendi” per cui il telone di copertura del natante e l’angolazione della rotta delle imbarcazioni avrebbero comunque impedito al C. di vedere la luce della torcia (quando anche accesa), ed analoga conclusione vale anche per la dichiarazione di B.N., che non viene peraltro trascritta integralmente dai ricorrenti, non essendo consentito apprezzare se la torcia da sub, dallo stesso usata per riemergere, fosse stata utilizzata anche durante la navigazione;

– irrilevanti sono, inoltre, gli apprezzamenti espressi da alcuni informatori sulla perizia nautica dei fratelli B., atteso che – diversamente da quanto opinato dai ricorrenti – il nucleo della “ratio decidendi” della sentenza impugnata non concerne il fatto che i ragazzi al tempo erano minori ed inesperti – come potrebbe apparire ad una superficiale lettura della motivazione, pag. 10 – ma deve essere rinvenuto, piuttosto, nel passaggio immediatamente successivo della motivazione, laddove si afferma che la imbarcazione procedeva “senza adeguato dispositivo di illuminazione e senza asportare in primo luogo la copertura del cofano, con visibilità quindi ridotta” e che i fratelli stavano attraversando una secca, in violazione del divieto stabilito dall’ordinanza n. 10806/92 del Magistrato delle Acque, “dalla quale non era prevedibile che l’imbarcazione uscisse direttamente immettendosi nel canale” (cfr. motivazione, pag. 9);

non deve essere ravvisata poi alcuna incongruità logica della motivazione della sentenza impugnata, nell’accertamento del Giudice di merito volto ad escludere la eccessiva velocità del motoscafo, disattendendo le conclusioni del perito di ufficio nominato dal PM: la Corte territoriale, infatti, ha ampiamente motivato sul punto, rilevando che trattavasi di una mera ipotesi formulata dal perito, in base al punto di intersezione degli scafi dei due natanti (che denotava un sollevamento della prua del motoscafo), il quale aveva ipotizzato anche differenti cause alternative (formazioni d’onda, distribuzione dei pesi – avvalorata dallo spostamento a poppa di uno dei passeggeri-assetto del caccia-pesca), ipotesi che non risultava supportata da alcun riscontro probatorio ed anzi rimaneva smentita dalle dichiarazioni rese dai passeggeri del motoscafo, i quali tutti avevano riferito che, in prossimità di giungere all’approdo in (OMISSIS), il motoscafo, prima dello scontro, aveva decelerato.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti impugnano, per vizio logico ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la statuizione della sentenza di appello che ha escluso la rilevanza causale, nel decesso di B.L., della condotta omissiva tenuta dal pilota del motoscafo – astrattamente configurabile come reato di omissione di soccorso – non avendo il C. assunto alcuna iniziativa volta ad assistere i naufraghi dopo la collisione tra i natanti.

2.1 Il motivo è infondato.

2.2 La Corte d’appello ha motivato sul punto rilevando che la Centrale operativa della Capitaneria di Porta di (OMISSIS) era intervenuta sul luogo del sinistro dopo circa venti minuti procedendo immediatamente alle ricerche, ma rinvenendo il cadavere solo molto tempo dopo: con la conseguenza che, sebbene il C. e gli altri passeggeri del motoscafo non si fossero attivati immediatamente per prestare soccorso, difettava la prova certa che il decesso della vittima potesse essere causalmente ricondotto a tale colpevole inerzia.

2.3 I ricorrenti incentrano la censura sulle risultanze della perizia autoptica che ha accertato come B.L. fosse ancora vivo quando cadde in acqua in stato di incoscienza, avendo riportato gravi ferite al capo in conseguenza del violento urto tra i natanti, nonchè sulla circostanza che il corpo dello stesso fu rinvenuto a pochi metri di distanza dal luogo del sinistro, e che il fratello B.N., anch’esso caduto in acqua, riuscì invece a riemergere essendo la zona costituita da un basso fondale (secca) ove l’acqua arrivava all’altezza del petto. Ritengono, pertanto, che se il comandante del motoscafo avesse prestato immediato soccorso ai naufragi, vi sarebbero state serie probabilità che anche Luca B. si sarebbe salvato.

2.4 Indipendentemente dalla errata individuazione del parametro del sindacato di legittimità, venendo ad essere censurata attraverso il vizio di motivazione la erronea applicazione della regola giuridica sulla causalità materiale (artt. 40 e 41 c.p.) tra condotta (omissiva) ed evento (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26997 del 07/12/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 4439 del 25/02/2014), il motivo appare infondato rimanendo esclusa, alla stregua degli stessi elementi istruttori indicati dai ricorrenti, la prova del nesso causale, condotta secondo un giudizio controfattuale: ed infatti, come emerge dalle conclusioni della perizia medico-legale svolta nel corso del procedimento penale dal prof. M.C. (riportata alle pag. 6 e 7 della memoria illustrativa depositata dai ricorrenti), risulta che “nessuna possibilità vi era nella fattispecie di salvare il B.L. caduto in acqua in punto assai buio, e deceduto in un solo minuto: qualsiasi intervento, ritenute anche le circostanze, sarebbe stato vano”, sicchè va esente da vizi la statuizione della sentenza impugnata che ha ritenuto, in base alle circostanze di fatto indicate, la insussistenza di prove certe che avrebbero consentito di pervenire ad un giudizio di causazione dell’evento mortale, determinato dalla condotta omissiva del conducente del motoscafo, in applicazione del criterio del “più probabile che non”.

3. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con la condanna delle parti soccombenti alla rifusione in favore delle parti resistenti delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti alla rifusione, in favore delle parti resistenti ALLIANZ s.p.a. e C.G., delle spese del giudizio di legittimità liquidate, per ciascuno dei resistenti, in Euro 5.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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