Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19381 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 22/09/2011), n.19381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STAFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24846/2010 proposto da:

SPA SIV – SOCIETAS’ ITALIANA VETRO (OMISSIS) ora PILKINGTON

ITALIA SPA e della SPA SIV FRANCE (OMISSIS) ora PILKINGTON

AUTOMATIVE FRANCE in persona dei legali rappresentanti, elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 107, presso lo studio

dell’avvocato FILIPPO ALAJMO, rappresentate e difese dagli avvocati

MANDRIOLI Eugenio, MANDRIOLI CRISANTO;

– ricorrenti –

contro

SALES CONSULTANTS WILLEMS SARL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 20666/2010 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

del 23.6.2010, depositata il 05/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“con sentenza n. 20666 emessa il 23 giugno 2010 e pubblicata il 5 ottobre 2010 questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da Sales Consultants Willems s.a.r.l. ed, in motivazione, ha disposto che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; nel dispositivo si legge: “…e condanna le società resistenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida…”;

le parti concordemente hanno richiesto la correzione della sentenza, ritenendo la sussistenza di un errore materiale nel dispositivo;

effettivamente, il contrasto tra motivazione e dispositivo è così palese da doversi ritenere conseguenza di errore materiale”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso quanto esposto nella relazione.

Conclusivamente, l’errore materiale va corretto come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie l’istanza di correzione dell’errore materiale e dispone che il dispositivo della sentenza n. 20666-2010 sia corretto come segue: “condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, …omissis…”. Manda alla Cancelleria perchè provveda all’annotazione sull’originale della sentenza n. 20666-2010.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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