Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19381 del 21/08/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 19381 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 20755-2012 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO – DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA E BASILICATA – UFFICIO PROVINCIALE
80416110585 in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta
e difende, ope legis;

– ricorrente contro
CAPOBIANCO GAETANO;

– intimato –

Data pubblicazione: 21/08/2013

avverso la sentenza n. 201/48/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 9.6.2011, depositata il 17/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.

CENICCOLA che ha concluso per l’estinzione del procedimento per
intervenuta rinuncia.

Ric. 2012 n. 20755 sez. MT – ud. 10-07-2013
-2-

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

Svolgimento del processo
1. Gli atti del giudizio di legittimità.

La parte contribuente non ha svolto attività difensiva.
La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 10.7.2013, in cui il PG ha
concluso per l’estinzione del processo per rinuncia al ricorso.
2. La motivazione della sentenza impugnata.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso di (oltre al resto) ritenere viziato
l’atto di classamento perché privo di idonea motivazione, non essendo stati esplicitati
gli elementi specifici presi in considerazione né gli argomenti tecnici che
giustifichino i citati mutamenti, ma considerazioni generiche non idonee a consentire
un’efficace difesa da parte del destinatario.
4. Il ricorso per cassazione
Il ricorso per cassazione è sostenuto con cinque motivi e si conclude – previa
indicazione del valore indeterminabile della lite- con la richiesta che sia cassata la
sentenza impugnata, con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese di
lite.
Motivi della decisione
Va preliminarmente evidenziato che la parte ricorrente, con atto di data 2.7.2013 ha
comunicato di voler “rinunciare” al ricorso iscritto come introduttivo della presente
causa.
Occorre perciò ritenere che l’anzidetta dichiarazione di rinuncia, se pure non risulta
notificata alle altre parti del processo a mente del comma 3 dell’art.390 cpc, implica
comunque una dichiarazione di disinteresse all’esame dell’impugnazione proposta
con il ricorso per cassazione, sicchè il ricorso deve comunque dichiararsi estinto per
sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di lite non necessitano di regolazione per la mancata costituzione della parte
intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il ricorso per carenza di interesse. Nulla sulle spese.
kone., )0 /042o .13

E’ stato notificato a Capobianco Gaetano un ricorso dell’Agenzia del Territorio per
la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto l’appello dalla
stessa Agenzia proposto contro la sentenza n.268/17/2009 della CTP di Napoli che
aveva a sua volta integralmente accolto il ricorso proposto dalla parte contribuente
avverso avviso di riclassamento di una unità immobiliare urbana, recante aumento
della rendita catastale.

Il P

sidente

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