Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19381 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. III, 10/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 10/09/2010), n.19381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23239-2009 proposto da:

C.R., titolare dell’omonima ditta di trasporti,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEARCO GUERRA 45, presso lo

studio dell’avvocato GIAMBELLUCA FRANCESCA, rappresentato e difeso

dall’avvocato RAVAGLI CAMILLO, giusta procura speciale a margine

della seconda pagina del ricorso;

– ricorrente –

contro

DKV EURO SERVICE ITALIA SRL, in persona degli amministratori,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE AMERICA 93, presso lo studio

dell’avvocato TULLI SIMONA, rappresentata e difesa dagli avvocati

CARLO MANZONI, MASSIMO CARTELLA, giusta procura speciale in calce

alla copia notificata del ricorso;

– controricorrente –

e contro

G.N. TITOLARE DELLA STAZIONE DI SERVIZIO PERO SUD,

M.L. TITOLARE DELLA STAZIONE DI SERVIZIO VILLORESI EST,

V.G. TITOLARE DELLA STAZIONE DI SERVIZIO VILLORESI OVEST,

TITOLARE DELLA STAZIONE DI SERVIZIO MUGGIANO OVEST (AGIP) TANGENZIALE

MILANO-MUGGIANO, TITOLARE DELLA STAZIONE DI SERVIZIO ARDA OVEST

LOCALITA’ AUTOSOLE MI-BO, TITOLARE DELLA STAZIONE DI SERVIZIO ESSO

FERRONIA EST PIANO ROMANO AUTOSTRADA Al ROMA-FIRENZE, TITOLARE DELLA

STAZIONE DI SERVIZIO ESSO ALFATERNA OVEST NOCERA SUPERIORE AUTOSTRADA

NAPOLI-SALERNO, TITOLARE DELLA STAZIONE DI SERVIZIO ARDA EST

AUTOSTRADA Al LOCALITA’ AUTOSOLO MI-BO, TITOLARE DELLA STAZIONE DI

SERVIZIO ERG BADIA AL PINO AUTOSTRADA Al FIRENZE-ROMA, TITOLARE DELLA

STAZIONE DI SERVIZIO LA MACCHIA OVEST (ESSO) AUTOSTRADA A2 ROMA-

NAPOLI, TIOLARE DELLA STAZIONE DI SERVIZIO CASILINA EST (AGIP)

AUTOSTRADA A2 NAPOLI-ROMA, TITOLARE DELLA STAZIONE DI SERVIZIO S.

MARTINO EST (AGIP) AUTOSTRADA Al MODENA-PARMA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1512/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

20/05/09, depositata il 28/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. VINCENZO MARINELLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 28/5/2009 la Corte d’Appello di Milano, in accoglimento del gravame interposto dalla società Dkv Euro Service Italia s.r.l. ed altri, riformava la pronunzia del Tribunale di Milano del 2/9/2 003 di condanna dei medesimi al pagamento di somme di denaro e al risarcimento dei danni in favore dell’originario attore sig. C.G., titolare dell’omonima impresa individuale di trasporti, in relazione a dedotti disguidi concernenti rifornimenti effettuati presso determinate stazioni di servizio dal dipendente autista sig. P.G. mediante carte di credito carburante.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il C., nella qualità, propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi.

Resiste con controricorso la società Dkv Euro Service Italia s.r.l..

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia travisamento dei fatti e illogicità e/o contraddittorietà della motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 2 motivo denunzia omessa indicazione nella sentenza circa i profili giuridici che attengono alla natura del rapporto in essere tra le parti e la responsabilità.

Con il 3 motivo denunzia omesso esame su punto decisivo della controversia.

Con il 4 motivo denunzia mancata e/o erronea applicazione dell’art. 2049 c.c.”.

Con il 5 motivo denunzia erroneità nell’applicazione dell’art. 2697 cod. civ.: onere della prova. Omessa applicazione dell’art. 2729 cod. civ..

Il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366-bis c.p.c. dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Quanto al vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366-bis c.p.c).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366-bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione specificamente destinata (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso, i motivi con i quali si denunzia vizio di motivazione non recano invero la chiara indicazione – nei termini più sopra indicati – delle relative ragioni, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresì carente di autosufficienza.

I motivi con i quali vengono nei ricorsi denunziati vizi di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, oltre a risultare privi di autosufficienza, non recano per altro verso i prescritti quesiti di diritto.

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258). I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che il ricorrente ha presentato memoria; considerato che il P.G. ha condiviso la relazione; rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, non infirmate dalle osservazioni dal ricorrente esposte nella memoria, ove si sostiene l’asserita formulazione e la relativa idoneità di quesito e sintesi, nonchè l’idoneità dei redatti motivi, dovendo per altro canto sottolinearsi l’applicabilità della disciplina dettata dalla L. n. 69 del 2009 alle sole controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato, ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore dalla detta legge, e non anche pertanto alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato come nella specie pubblicato o depositato anteriormente, che rimangono conseguentemente assoggettate alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006 ovvero a quella ancora anteriormente vigente (v. Cass., 24/3/2010, n. 7119; Cass., 26/10/2009, n. 22578; Cass., 16/12/2009, n. 26364).

ritenuto che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;

considerato che le spese, liquidate come in dispositivo in favore dell’unica parte costituita (laddove gli altri intimati sigg.ri G.N., M.L. e V.G. non hanno svolto attività difensiva), seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della società Dkv Euro Service Italia s.r.l., che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

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