Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19380 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19380 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: FEDERICI FRANCESCO

Data pubblicazione: 20/07/2018

ORDINANZA

sul ricorso 30042-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2018
1507

MACHELLO PIETRO MICHELE;
– intimato –

Nonché da:
MACHELLO PIETRO MICHELE, elettivamente domiciliato in
ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato

,

FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIOVANNI MARONGIU;
– controricorrente incidentale contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –

di GENOVA, depositata il 19/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 26/04/2018 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO FEDERICI.

avverso la sentenza n. 152/2010 della COMM.TRIB.REG.

Ritenuto che
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n.
152/08/2010, depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria il
19.10.2010.
Ha rappresentato che la controversia traeva origine dalla istanza di rimborso
presentata il 25.02.2008 da Machello Pietro Michele, tesa ad ottenere la restituzione
delle ritenute fiscali effettuate a suo dire indebitamente dall’Inps sul proprio

Autonomo Porto di Genova e relativo agli anni dal 1997 al 2007. L’Ufficio aveva
rigettato l’istanza, ritenuta infondata, peraltro rilevando la decadenza dal diritto al
rimborso sino a tutto l’anno 2003 per l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 38
del d.P.R. n. 602 del 1973.
L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Genova, con sentenza n.
71/13/2009, accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente, condannando
l’Amministrazione a restituire le imposte versate a titolo di Irpef sulla pensione
integrativa oltre il limite dell’87,50%, limitatamente agli anni per i quali l’istanza
risultava tempestiva ai sensi dell’art. 38 cit., dichiarando invece la decadenza dal
diritto per gli altri anni.
L’Agenzia adiva la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, che con la
sentenza ora impugnata rigettava tuttavia l’appello.
Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione si duole della «violazione e/o
falsa applicazione» degli arti. 7 bis, 13 d.lgs. n. 124 del 1993 ( come modif. dall’art.
11 della I. n. 335 del 1995), 48 bis del d.P.R. n. 917 del 1986 (ratione temporis
vigente), in riferimento all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per avere il giudice regionale
erroneamente riconosciuto il diritto alla tassazione dell’87,50% della pensione
integrativa percepita dal contribuente (salva la tardività della istanza di rimborso per
le annualità anteriori al 2003). Ha pertanto chiesto la cassazione della sentenza.
Si è costituito il Machello, che con controricorso ha sostenuto l’infondatezza degli
avversi motivi, chiedendo il rigetto del ricorso, e con ricorso incidentale ha a sua volta
impugnato la sentenza insistendo sul diritto alla restituzione per tutte le annualità,
trattandosi di indebito oggettivo, cui va applicata la prescrizione decennale e non il
termine decadenziale previsto dall’art. 38 cit.

Considerato che
RGN 30042/2011
5„iglie,re rel.Federici

trattamento previdenziale integrativo, percepito quale ex dipendente del Consorzio

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Con l’unico motivo l’Agenzia ha censurato la decisione impugnata, che ha
ricondotto il trattamento previdenziale oggetto di causa nella previdenza
complementare, con conseguente fruibilità della tassazione agevolata nella misura
dell’87,50%, laddove, sostiene la ricorrente, il fondo CAP (Consorzio Autonomo del
Porto di Genova) non può rientrare nella disciplina di cui al d.lgs n. 124 del 1993 e
fruire dei conseguenti benefici fiscali a favore del personale consortile», a differenza
dei “vecchi” fondi istituiti presso gli enti di cui alla legge n. 70 del 1975 (c.d.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini appresso chiariti.
La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare che in tema di
Irpef il trattamento pensionistico erogato dal Fondo del consorzio autonomo del Porto
di Genova, confluito nell’Inps a decorrere dal 10 gennaio 1987, ha natura
complementare, costituendo una prestazione in forma di rendita realizzata
volontariamente con lo scopo di integrare la pensione pubblica al fine di garantire
all’avente diritto un adeguato tenore di vita nell’età pensionabile. L’erogazione da
parte dell’Inps di una ,unica somma comprensiva dell’assicurazione generale
obbligatoria e della previdenza complementare non incide pertanto sulla natura
integrativa del trattamento complementare, restando ancorata a due titoli giuridici
differenti (cfr. Cass., sent. n. 25033 del 2017; sent. n. 12269 del 2017).
Ai sensi dell’art. 48, co. 7 bis del TUIR (come introdotto dall’art. 11, co. 8, della I.
n. 335 del 1995, entrato in vigore il 17 agosto 1995), le prestazioni periodiche
indicate all’art. 47, co. 1, lett. h bis, del medesimo d.P.R. costituivano reddito per
1’87,50% dell’ammontare corrisposto e non per il loro intero ammontare.
Successivamente l’art. 48 bis (ora 52), lett. d) del d.P.R. 917 (introdotto con efficacia
dal 10 gennaio 1998 dall’art. 4 del d.lgs. n. 314 del 1997), stabilì che le prestazioni
periodiche richiamate all’art. 47, co. 1, lett. h bis, cit. non erano più soggette alle
disposizioni dell’ art. 48 d.p.r. n. 917 del 1986 (nel testo sostituito, con efficacia dal
10 gennaio 1998, dall’art. 3 del d.lgs. n. 314 del 1997), ma continuavano a costituire
reddito per l’87,50°/0 dell’ammontare lordo corrisposto (cfr. Cass., sent. n. 25033,
cit.; sent. n. 24589 del 2017). La disciplina è stata in seguito ancora modificata
dall’art. 10, comma 1 lett. f, del d.lgs. n. 47 del 2000 (entrato in vigore il 26 maggio
2001 con efficacia dal 10 gennaio 2001, come disposto dall’art. 19, co. 1 del d.lgs. n.
47 cit., modificato dall’art. 13 del d.lgs. n. 168 del 2001), con il quale si è previsto che
le prestazioni pensionistiche di cui all’art. 47, co. 1, lett. h bis, d.p.r. n. 917 del 1986
si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta,
RGN 30042/2011
Con0iereel. Federici
P

parastato).

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ovverosia sono tassabili non già (solo) sull’ 87,50% dell’ammontare lordo corrisposto
bensì sull’intero (cfr. Cass., sent. n. 1647 del 2015; ord. n. 30042 del 2011; sent. n.
14310 del 2009).
Si è in ogni caso affermato che occorre avere riguardo alla normativa applicabile
al momento in cui la prestazione pensionistica matura e viene erogata e non al
momento in cui è sorto il diritto alla prestazione stessa (cfr. Cass., sent. n. 9668 del
2017; sent. n. 8280 del 2017; sent. n. 9996 del 2015; n. 24589 del 2017).

quadro normativo (secondo la nuova formulazione dell’art. 48-bis, lett. d, del TUIR)
risultano applicabili le nuove disposizioni che impongono la tassazione sull’intera base
imponibile anche per i diritti maturati anteriormente, giacché a decorrere dal 10
gennaio 2001, e per tutto il periodo successivo, le prestazioni pensionistiche di cui
all’art. 47, co. 1, lett. h-bis, erogate in forma periodica, si assumono al netto della
parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lett. gquinquies del comma 1 dell’art. 41 se determinabile; ovverossia sono tassabili non già
solo sull’87,50% del loro ammontare lordo corrisposto bensì sull’intero (Cass., ord. n.
6222 del 2018; sent. n. 12269/2017 cit., n. 22656 del 2015; n. 240/2015 cit.; n.
10302 del 2015).
In conclusione, è ormai pacifico che il trattamento previdenziale erogato dal Fondo
di previdenza dei dipendenti Inps, subentrato al Fondo del Consorzio Autonomo del
Porto di Genova ex art. 13 del d.l. n. 973 del 1986, conv. in I. n. 26 del 1987, si
qualifica come forma pensionistica complementare, come tale assoggettata alla
disciplina dettata dal d.lgs. n. 124 del 1993, sicché le prestazioni periodiche che ne
derivano ricadono nell’ambito applicativo dell’art. 48 bis, comma 1, lett. d (ora art.
52), del TUIR, nella versione vigente al momento della relativa erogazione, e, ove
anteriori al 1 gennaio 2001, sono tassabili limitatamente all’87,50% dell’ammontare
corrisposto, mentre, se successive a tale data, sono interamente tassabili, sebbene al
netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui
all’art. 41, comma 1, lettera g quinquies), se determinabili (cfr. Cass., sent. n. 13982
del 2016).
Individuata la normativa, anche nella sua successione temporale, e alla luce della
interpretazione illustrata, occorre verificare se la Commissione Regionale abbia
applicato correttamente i principi enunciati. Essa ha affermato che «La Corte di
Cassazione ha statuito che il d.lgs 124/93 concerne tutte le forme pensionistiche
complementari esistenti alla data di entrata in vigore della legge 421/93 e, in assenza
RGN 30042/2011
Cogs iKliere rel. Federici

Peraltro la Corte ha già avuto modo di porre in rilievo che in relazione al mutato

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di espressa previsione normativa contraria, la tassazione sull’87,50°/0 dell’imponibile
deve essere applicata a tutte le prestazioni erogate in forma periodica. Fra queste
rientra anche il fondo in questione gestito dall’Inps, che esisteva in precedenza ed
aveva come fine quello di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale».

Sulla base di questa motivazione ha accolto il ricorso del contribuente, pur
limitatamente alle annualità non coperte da decadenza. In tal modo ha disatteso i
suindicati principi, avendo riconosciuto al contribuente il diritto alla liquidazione del

in data successiva al 2001.
Il motivo di ricorso è dunque fondato e trova accoglimento.

Considerato che
Con ricorso incidentale il contribuente ha censurato la sentenza per avere ritenuto
decaduto il contribuente, per decorrenza del termine previsto dall’art. 38 del d.P.R. n.
602 del 1973, dal diritto di richiedere la restituzione delle imposte versate oltre il
limite dell’87,50% della pensione integrativa per gli anni dal 1997 al 2002.
Assume il Machello l’erroneità della decisione, perché la non debenza delle somme
chieste a rimborso va ricondotta nella inesistenza della obbligazione tributaria,
inquadrandosi pertanto nell’indebito oggettivo, cui si applica la ordinaria prescrizione
decennale, esulando invece dalle fattispecie contemplate nell’art. 38 cit.
Il motivo è infondato e va rigettato.
La giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato il principio secondo
cui, in tema di rimborso delle imposte sui redditi, l’indebito tributario è soggetto ai
termini di decadenza o prescrizione previsti dalle singole leggi di imposta, qualunque
sia la ragione della non debenza, quali l’erronea interpretazione o applicazione della
legge fiscale, il contrasto con norme di diritto comunitario, ovvero uno “jus
superveniens” con applicabilità retroattiva. A tal riguardo, il diritto al rimborso di un
tributo non dovuto si qualifica come indebito oggettivo di diritto comune soltanto
quando venga espunta dall’ordinamento o non debba essere applicata (per
dichiarazione d’incostituzionalità o per contrasto col diritto comunitario) l’intera
fattispecie del tributo (Cass., sent. n. 12269 del 2017; sent. 5978 del 2006).
Peraltro, la scadenza del termine per richiedere il rimborso determina il
consolidamento dei rapporti di dare e avere tra contribuente ed erario e l’esaurimento
dello stesso rapporto tributario (cfr. Cass., sent. n. 9223 del 2011), con la
RGN 30042/2011
Consi liere rel. Federici
,
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/

P

tributo sul minore importo dell’87,50% degli emolumenti corrisposti dall’Inps, sebbene

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conseguenza che il contenuto dello stesso non può più essere rimesso in discussione
(Cass., sent. n. 17009 del 2009).

Considerato che
La sentenza va cassata per l’accoglimento del motivo del ricorso principale;
tuttavia, poiché con il rigetto del motivo di ricorso incidentale rilevano nella specie
prestazioni pensionistiche integrative erogate successivamente all’anno 2002, non

merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Considerato che
La peculiarità e complessità delle questioni trattate e il consolidamento della
giurisprudenza in epoca successiva ai giudizi di merito fanno ritenere sussistenti le
ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio,

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale. Cassa la sentenza
e. decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa tra
le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il giorno 26 aprile 2018

Il Presidente

essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel

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