Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19380 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. III, 10/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 10/09/2010), n.19380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22979-2009 proposto da:

Q.C. in proprio e S.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avv. QUAGLIA CONCETTA, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

VOLKSWAGEN BANK GMBH (già FINGERMA SPA) in persona dei suoi

procuratori, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE SS. PIETRO E

PAOLO 50, presso lo studio dell’avvocato CESARE VALVO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO CELLA, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2115/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

15.4.09, depositata il 19/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. VINCENZO

MARINELLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 19/5/2009 la Corte d’Appello di Roma respingeva il gravame interposto dai sigg.ri Q.C. e S. G. nei confronti della sentenza del Tribunale di Velletri di rigetto della domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza della diffusione – mediante telegrammi inviati a più persone – della morosità dai medesimi maturata nel pagamento di alcune rate di finanziamento contratto per l’acquisto di un’autovettura da parte del S., di cui si era resa garante la Q..

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il S. e la Q. propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad unico.

Resiste con controricorso la società WOLKSWAGEN BANK GMBH (già FINGERMA s.p.a.).

Con UNICO MOTIVO i ricorrenti denunziano violazione o falsa applicazione dell’art. 2 Cost., L. n. 675 del 1996, artt. 18 e 29, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Il motivo si appalesa sotto plurimi profili inammissibile.

L’art. 366-bis c.p.c. dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4.

l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Quanto al vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366-bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366-bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione specificamente destinata (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso il motivo, relativamente alla parte là dove si denunzia vizio di motivazione, non prospetta la chiara indicazione – nei termini più sopra indicati – delle relative ragioni, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresì carente di autosufficienza.

Relativamente alla parte là dove si denunzia vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto il motivo, oltre che formulato in violazione del principio di autosufficienza, non reca invero il prescritto quesito di diritto.

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Il motivo si palesa pertanto privo dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che i ricorrenti non hanno presentato memoria, nè vi è stata richiesta di audizione in camera di consiglio;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;

considerato che le spese liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA