Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19380 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 03/08/2017, (ud. 21/06/2017, dep.03/08/2017),  n. 19380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26236-2015 proposto da:

LA VECCHIA BOTTEGA SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore V.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P.

BORSIERI 3, presso lo studio dell’avvocato RENZO GATTEGNA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO MARASCHI

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona dei Curatori

Dott.ssa L.S. e Dott. P.R., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEL PLEBISCITO 102, presso lo studio

dell’avvocato ALBERTO DEASTI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GIANLUCA MINNITI, ENRICO TROIANIELLO giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2645/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/06/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La s.r.l. Vecchia Bottega propone un motivo di ricorso per cassazione illustrato da memoria nei confronti di Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza n. 2645/2015, depositata dalla Corte d’Appello di Milano il 22 giugno 2015, che rigettava l’appello della ricorrente confermando la sentenza di primo grado con la quale si dichiarava che il contratto triennale di collaborazione commerciale tra le parti, con rinnovo automatico salva disdetta con preavviso di un anno, finalizzato alla utilizzazione del marchio (OMISSIS) da parte della ricorrente, gestore di un supermercato, si era rinnovato per un altro triennio. La corte d’appello riteneva che, nonostante il recesso tempestivamente esercitato e comunicato dalla ricorrente, in considerazione della prosecuzione di fatto del rapporto, il rapporto stesso si fosse rinnovato per il successivo triennio, con conseguente illegittimità del tentativo della ricorrente di sciogliersi dal contratto, posto in essere con poco meno di un mese di anticipo rispetto alla prima scadenza contrattuale.

Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1373 c.c. e sostiene che la volontà di prorogare tacitamente il contratto già disdettato oltre la sua naturale scadenza non può legittimamente desumersi soltanto dalla avvenuta prosecuzione di fatto del rapporto, essendo necessari anche altri elementi, idonei a rendere inequivocabile la volontà delle parti di mantenere in vita il rapporto nonostante la scadenza contrattuale e il recesso tempestivamente esercitato.

Sostiene di aver proseguito a gestire il supermercato sotto le insegne della (OMISSIS) per un periodo in pendenza di trattative per concludere con la controparte un nuovo contratto a condizioni più vantaggiose, e che, non essendo stato possibile raggiungere un accordo migliorativo, dopo qualche mese ha “posto fine alla collaborazione”.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata regge alle critiche mossele: come emerge dalla motivazione, la ricorrente ha dapprima comunicato, rispettando il preavviso di un anno previsto dal contratto, la sua volontà di non rinnovare il rapporto alla scadenza o comunque di cessarlo. Successivamente invece ha continuato a permanere nell’immobile utilizzando il marchio e ponendo in essere tutte le campagne promozionali di vendita richieste dalla casa titolare di esso per circa un anno. Questo comportamento è stato ritenuto dalla corte d’appello – con motivazione idonea e non rinnovabile in questa sede incompatibile con la volontà di recedere e inequivoco in merito alla rinuncia di entrambe le parti agli effetti del recesso ed alla volontà di entrambe di proseguire nel rapporto alle condizioni originariamente pattuite. A fronte di ciò, la successiva comunicazione con la quale, con solo venti giorni di preavviso rispetto alla prima scadenza triennale, la ricorrente ha comunicato la sua volontà di non proseguire oltre nel rapporto è stata giudicata correttamente inefficace dalla corte d’appello (a prescindere dal fatto – riferito dalla controricorrente ma non accertato nel giudizio di merito – che la attuale ricorrente abbia poi comunicato alla (OMISSIS) di aver cambiato idea e di aver intenzione di proseguire il rapporto) in quanto, essendo venuto meno per concorde volontà delle parti il recesso, come dimostrato dal concludente comportamento della ricorrente, che ha continuato pacificamente a svolgere la sua attività commerciale di vendita al pubblico utilizzando il marchio gestito dalla (OMISSIS) (gli altri dettagli che riferisce la controricorrente non emergono dalla sentenza ma sono indicati come emergenti dalla documentazione prodotta dalla concessionaria in primo grado), il rapporto si era rinnovato per altri tre anni nè la dichiarazione unilaterale della ricorrente di non aver intenzione di proseguire, non motivata e ormai fuori termine, poteva integrare un recesso per giusta causa (profilo del resto appena abbozzato dalla ricorrente).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza della ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 6.000,00, oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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