Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1938 del 29/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/01/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 29/01/2020), n.1938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12006-2018 proposto da:

W.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORINO 7,

presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 6410/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. W.I. ricorre per quattro mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 10 ottobre 2017, con cui la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso ordinanza di rigetto dell’impugnazione del provvedimento con cui la competente Commissione internazionale aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. Non spiega difese l’amministrazione intimata.

3. A fronte della proposta formulata dal relatore nessuna replica è stata offerta dal ricorrente, che non ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. – Il primo motivo denuncia: “Error in iudicando in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, e art. 5, e del D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 8, comma 3, relativi all’obbligo di cooperazione istruttoria incombente sul Giudice della protezione internazionale e alla conseguente pronuncia di inammissibilità dell’appello”.

Il secondo motivo denuncia: “Error in iudicando in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g, artt. 3, 4, 5, art. 6, comma 2, art. 14, lett. b), relativi ai presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria nella forma del rischio di trattamenti inumani e degradanti ad opera dei ribelli e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett c), relativamente alla situazione di grave violenza indiscriminata nel (OMISSIS) e nelle zone attigue”.

Il terzo motivo denuncia: “Error in iudicando in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame del profilo di danno grave dedotto per il rischio di maltrattamenti inumani e degradanti ad opera dei ribelli del (OMISSIS) del D.Lgs. n.251 del 2007, ex art. 14, lett. B)”.

Il quarto motivo denuncia: “Error in iudicando in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicatone del TUI, art. 5 comma 6, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, relativo ai presupposti per il riconoscimento di protezione umanitaria in rapporto alle documentate gravi condizioni di salute comprovanti la vulnerabilità dell’appellante”.

RITENUTO CHE:

5. Il ricorso è inammissibile.

5.1. – E’ inammissibile il primo motivo.

Nello scrutinare l’appello proposto da W.I., la Corte Roma ha evidenziato che il ricorrente non aveva richiamato, nè tantomeno specificamente censurato, le argomentazioni poste a fondamento della pronuncia di rigetto del tribunale, che, per quanto qui occorre:… ha evidenziato che “quanto affermato dal ricorrente non lascia trapelare alcuna persecuzione o discriminazione ad personam posta in essere ai suoi danni” e legate a motivazioni direttamente riconducibili a situazioni politiche o religiose o altri aspetti previsti dalla Convenzione di Ginevra; ha confermato la correttezza della valutazione espressa dalla Commissione Territoriale in ordine all’assenza di credibilità delle dichiarazioni del richiedente per l’assoluta genericità della vicenda narrata in ordine al suo arruolamento forzoso ed al periodo trascorso nel campo dei ribelli avendo, al riguardo, prodotto fonti di informazione che non confermano tali forme di reclutamento da parte dei ribelli nei confronti del gruppo etnico mandingo ne essendo le stesse riscontrabili da altre fonti; ha evidenziato che il ricorrente non risulta, per sua stessa ammissione, essersi mai occupato di politica e non ha prodotto in giudizio documentazione medica che certifichi esiti riconducibili alle violenze subite dallo stesso riferite; ha “considerato che lo zona d’origine del ricorrente, ubicata nel territorio di (OMISSIS), non risulta in alcun modo interessata dal conflitto armato che, seppure in modo molto attenuato (Amnesy International) è tuttora persistente e circoscritto ad una piccola parte della regione di (OMISSIS)); nè l’appellante ha indicato gli specifici fattori oggettivi non considerati dal giudice di primo grado che avrebbero imposto il riconoscimento in via subordinata della protezione sussidiaria o, in via di ulteriore subordine, di quella umanitaria”.

Di qui la Corte d’appello ha giudicato inammissibile l’appello proposto perchè difforme dal paradigma delineato dall’art. 342 c.p.c..

Nel ricorso per cassazione il ricorrente attacca la sentenza impugnata ricordando di aver proposto appello perchè l’ordinanza di rigetto emessa dal Tribunale non esaminava sufficientemente quanto dedotto in quella sede, trascrivendo, alle pagine 3-4, brani del proprio atto di appello i quali confermano in effetti con evidenza l’esattezza della dichiarazione di inammissibilità contenuta nella decisione impugnata, avuto riguardo alla totale genericità dei motivi e alla mancanza di specifiche contestazioni concernenti il giudizio in ordine alla credibilità del richiedente, alla natura personale della vicenda da lui narrata a fondamento della domanda, all’insussistenza, nella specifica zona di provenienza, di una situazione tale da giustificare il riconoscimento della protezione richiesta.

Nel motivo si denuncia inoltre la violazione, da parte della Corte d’appello del dovere di cooperazione istruttoria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, e dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, censura, questa, inammissibile per almeno due ragioni: perchè il dovere di cooperazione istruttoria è escluso dalla non credibilità del richiedente (tra le molte Cass. 14 giugno 2019, n. 16028); perchè il ricorrente mira in realtà a ribaltare il giudizio di fatto insindacabile in questa sede (Cass. 12 dicembre 2018, n. 32064) secondo cui “la zona d’origine del ricorrente… non risulta in alcun modo interessata dal conflitto armato che, seppur in modo molto attenuato… tuttora persistente e circoscritto ad un’area estremamente limitata, ovverosia la parte meridionale del Senegal”.

5.2. – Il secondo e terzo motivo, anch’essi concernente il diniego della protezione sussidiaria, rimangono assorbiti dalla conferma della dichiarazione di inammissibilità dell’appello.

5.3. Il quarto motivo concernente la protezione umanitaria è inammissibile.

Al di là di una serie di considerazioni di ordine tanto generale quanto generico sulla suddetta forma di protezione, il motivo si riassume nella seguente frase: “Nel caso de quo erano pacificamente emerse le ragioni di estrema vulnerabilità del ricorrente, viste anche le sue gravissime condizioni di salute”. Affermazione, questa, che neppure lambisce la motivazione addetta dal giudice di merito a fondamento della decisione di diniego della protezione umanitaria, ove è stato affermato, in conformità alla richiamata giurisprudenza di questa Corte (Cass. 21 dicembre 2016, n. 26641) che la protezione in discorso non può essere riconosciuta per il semplice fatto di non versare in buone condizioni di salute, occorrendo invece che tale condizione sia l’effetto della grave violazione dei diritti umani dell’interessato nel paese di provenienza, aspetto, questo, che il motivo omette totalmente di considerare.

6. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2020

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