Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1938 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. II, 28/01/2021, (ud. 23/06/2020, dep. 28/01/2021), n.1938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23266/2019 proposto da:

C.S., rappresentato e difeso, giusta delega in calce al

ricorso, dall’avvocato LORENZO TRUCCO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

PROCURA GENERALE PRESSO CORTE DI CASSAZIONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il giudizio trae origine dalla domanda presentata da C.S., cittadino senegalese, con la quale chiedeva alla Commissione Territoriale di Torino il riconoscimento della protezione internazionale nelle forme dello status di rifugiato, e, in via subordinata della protezione sussidiaria o umanitaria.

1.1. Il ricorrente riferiva di provenire da un villaggio della regione di Casamance e di essere giunto in Italia nel luglio 2015; dichiarava che, in data imprecisata, i ribelli della Casamance avevano assalito un negozio di alimentari e rapito il proprietario, fratello di un suo amico, con l’aiuto del quale aveva cercato di liberare il rapito ma entrambi erano stati fatti prigionieri dai ribelli; l’amico era stato ucciso sul posto con una coltellata ed il richiedente tenuto in prigionia fino a quando non era arrivata sul posto la sorella per liberarlo.

1.2. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 162/2019, emessa il 18.01.2019 e pubblicata il 25.01.2019, confermava la decisione del Tribunale di Torino, che aveva rigettato la domanda.

1.3. Per quel che rileva in sede di legittimità, la corte di merito non ravvisava i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, osservando come il presunto inserimento del ricorrente non fosse di per sè motivo sufficiente a fondare il riconoscimento di tale forma di protezione. Nel pronunciarsi sulla misura in esame, la corte di merito accertava, inoltre, la non ricorrenza dei presupposti previsti dal decreto 24 settembre 2018, convertito in L. n. 132 del 2018.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione C.S., sulla base di un unico motivo.

2.1. Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e/o erronea applicazione ex art. 360 c.p.c., nn. 1 e 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, ed in relazione all’art. 10 Cost., comma 3, perchè la corte di merito, nel rigettare la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non avrebbe tenuto conto della grave patologia da cui sarebbe affetto il ricorrente tubercolosi dei linfonodi profondi, documentata nel precedente grado di giudizio – e per non avere omesso il giudizio di comparazione tra la situazione del ricorrente nel paese di provenienza e quella esistente nel territorio nazionale. Si denuncia, inoltre, l’applicazione retroattiva del decreto 24 settembre 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, pur trattandosi di norma di diritto sostanziale.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. Effettivamente, la corte di merito ha sostenuto la retroattività della disciplina introdotta dal decreto 24 settembre 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, ma ha ugualmente esaminato la fattispecie sulla base della normativa previgente, ratione temporis applicabile.

1.3. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 29459 del 13.11.2019, hanno infatti affermato che il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; conseguentemente, la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande devono, pertanto, scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione.

1.4. La domanda del ricorrente è stata presentata prima dell’entrata in vigore del decreto 24 settembre 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, sicchè non trova applicazione la disciplina ivi prevista.

1.5. Il motivo è privo di specificità in quanto il ricorrente si è limitato ad addurre, a fondamento della richiesta del permesso di soggiorno, di essere affetto da tubercolosi dei linfonodi profondi, senza indicare gli atti ed i documenti, prodotti nella fase di merito, da cui risulterebbe tale patologia. Il generico riferimento alla copia della documentazione medica è inidoneo a soddisfare i requisiti di specificità richiesti dall’art. 336 c.p.c., comma 1, n. 6.

1.6. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 6, per essere assolto, postula che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur indicato nel ricorso, risulta prodotto, poichè indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, dire dove nel processo è rintracciabile. La causa di inammissibilità prevista dall’art. 366 c.p.c., n. 6, è direttamente ricollegata al contenuto del ricorso, come requisito che si deve esprimere in una indicazione contenutistica dello stesso. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento,postula che si individui dove è stato prodotto nelle fasi di merito e, quindi, anche in funzione di quanto dispone l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, prevedente un ulteriore requisito di procedibilità, che esso sia prodotto in sede di legittimità (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass. 23 agosto 2011, n. 17602; Cass. 4 gennaio 2013, n. 124).

2. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

2.1.La condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un’amministrazione dello Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito (Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, i 2 n. 22014; Cass. Civ., n. 5859 del 2002).

3. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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