Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1938 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. II, 28/01/2010, (ud. 26/10/2009, dep. 28/01/2010), n.1938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34924/2006 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

PIERLUIGI DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell’avvocato IOSSA

Francesco Paolo, che lo rappresenta e difende, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, MONTE DI PASCHI DI SIENA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 47277/2005 del GIUDICE DI PACE di ROMA del

3/11/05, depositata l’08/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/10/2009 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Roma con sentenza dell’8 novembre 2005 accoglieva l’opposizione proposta da M.M. avverso il Comune di Roma e la Concessionaria Monte Paschi Siena spa, per l’annullamento della cartella esattoriale n. (OMISSIS), relativa ad alcuni verbali di contestazione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Rilevava che l’obbligazione si era estinta per mancata notifica dei verbali di accertamento nei termini di legge. Disponeva la compensazione delle spese di lite.

M.M. ha proposto ricorso per cassazione, notificato con atto del 21 dicembre 2006 e illustrato da memoria.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato.

1 due motivi di ricorso denunciano violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., art. 118 disp. att., art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost., lamentando la mancata condanna dei soccombenti al pagamento delle spese di lite, dovuta in relazione alla decisione della causa secondo diritto e non secondo equità. Rilevano che la compensazione delle spese è stata disposta senza motivazione, indebitamente affermando l’esistenza di non precisati “giusti motivi”.

Il ricorso è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte (n. 20598/08, richiamata anche in memoria) hanno stabilito che “nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come – a titolo meramente esemplificativo – nel caso in cui si dà atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali”. Nel caso di specie la compensazione delle spese di lite è stata disposta senza che ricorresse alcun elemento idoneo a far comprendere l’esistenza implicita di giusti motivi idonei a spiegare la deroga alla regola generale. Pertanto il ricorso è fondato e va riaffermato il principio di diritto testè riportato.

La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice di pace di Roma, perchè provveda nuovamente in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio di merito, nonchè in ordine alle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro giudice di pace di Roma, che provvedere anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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