Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1938 del 25/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1938 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso 13716-2017 proposto da:
PAGANO

ANTONIO RICORSO NON DEPOSITATO

AL

9 /M/ 2017;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.17. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

controlicorrente

avverso la sentenza n. 8834/5/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLLSEZIONE
DISTACCATA di SALERNO, depositata 1’11/10/2016;

Data pubblicazione: 25/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal

MzIXMT

‘(“7
– e3IdaDp

Dott.

MARCELLO IACOBELLIS.

Ric. 2017 n. 13716 sez. MT – ud. 05-12-2017
-2-

Rilevato che il ricorso proposto da Pagano Antonio notificato il
11/4/2017 , non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369
c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile del
9/6/2017 .

improcedibilità e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore
della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi C 1.500,00, oltre spese prenotate a debito;
Considerato che ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è
tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q. M .
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente
alla rifusione, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del
giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi C 1.500,00
oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo uni cato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, 5/12/2017

Il PÀ1esidente
dott. Marc

Iacobellis

Considerato che al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA