Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1938 del 25/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 25/01/2017, (ud. 07/12/2016, dep.25/01/2017),  n. 1938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – rel. Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.R.A., + ALTRI OMESSI

– ricorrente –

contro

REGIONE PUGLIA, BANCO DI NAPOLI s.p.a.

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Lecce,

seconda Sezione civile, n. 842/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 7 dicembre 2016 dal Presidente relatore dott. Aniello Nappi;

udito l’avvocato Luisa Carpentieri con delega per i controricorrenti;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. – C.R.A., + ALTRI OMESSI

p. 2. – Nel contraddittorio dei convenuti che hanno resistito alla domanda il Tribunale di Lecce l’ha accolta, determinando nella misura del 4% la quota di interessi a carico degli attori.

p. 3. – La sentenza è stata impugnata dalla Regione Puglia. Gli originari attori, eccezion fatta per P.A., Ce.Em. e Ce.Vi. hanno resistito all’impugnazione e spiegato appello incidentale. Il Banco di Napoli S.p.A. ha resistito all’impugnazione.

La Corte d’appello di Lecce con sentenza del 6 ottobre 2011 ha accolto l’appello principale e per l’effetto rigettato la domanda proposta nel primo grado del giudizio, respingendo invece l’appello incidentale.

A fondamento della decisione la Corte territoriale ha osservato:

a) che, contrariamente a quanto ritenuto dagli originari attori, il mutuo agevolato concesso alla Cooperativa Edilizia Salento non poteva essere considerato in termini esclusivamente privatistici, dal momento che la Regione Puglia era intervenuta erogando il contributo in conto interessi in conformità alla normativa operante in materia;

b) che correttamente la Regione, nell’esercizio dei poteri pubblicistici spettantigli, aveva calcolato nella misura del 9% e non del 4% la quota di interessi a carico dei mutuatari, giacchè essi non avevano il requisito reddituale necessario per ottenere il maggior contributo;

c) che il potere di rideterminare la misura degli interessi dovuti poteva essere legittimamente esercitato fintanto che il contratto di mutuo fosse in essere, nulla rilevando il tempo trascorso dal provvedimento di assegnazione degli alloggi e da quello di stipulazione dell’ultimo contratto di mutuo sottoscritto dalla Cooperativa.

p. 4. – C.R.A., + ALTRI OMESSI

Gli intimati non hanno spiegato attività difensiva.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 5. – Il ricorso contiene due motivi.

p. 5.1. – Il primo motivo è svolto sotto la rubrica: “1) Motivazione apparente: omessa pronuncia su un punto determinante della controversia. 2) Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 21 quinquies e nonies. 3) Violazione del principio di tutela dell’affidamento incolpevole. 4) Violazione della L. n. 2248 del 1865, art. 5, all. E: erroneità dei presupposti di diritto”.

Sostengono i ricorrenti che erroneamente la Corte d’appello avrebbe presunto la legittimità degli atti di rideterminazione degli interessi, senza accertare la correttezza dei calcoli, in particolare con riferimento alla data di determinazione dei requisiti reddituali, nè tener conto del tempo ragionevolmente decorso dal provvedimento amministrativo annullato d’ufficio. Secondo gli stessi ricorrenti la Corte d’appello avrebbe dovuto invece disapplicare il provvedimento illegittimo.

p. 5.2. – Il secondo motivo è rubricato: “Omessa motivazione in relazione alla richiesta di risarcimento dei danni formulata in citazione e reiterata in appello”.

Lamenta la ricorrente la mancata pronuncia sulla domanda risarcitoria da responsabilità precontrattuale da essi spiegata.

p. 6. – Il ricorso va respinto.

p. 6.1. – Il primo motivo va respinto.

Dall’espositiva confusa ed incompleta con cui si apre il ricorso per cassazione – tanto che non è neppure indicata la data ed il contenuto del provvedimento che si assume illegittimo di rideterminazione del contributo da parte della Regione Puglia – si comprende soltanto che la vicenda si sarebbe svolta nel quadro di applicazione della L. 5 agosto 1978, n. 457, recante “Norme per l’edilizia residenziale”, nonchè della L.R. Puglia 1 febbraio 1977, n. 3, recante “Interventi regionali per agevolare l’acquisizione delle aree dei piani di edilizia economica popolare (Peep) e la realizzazione di alloggi da parte delle cooperative edilizie”.

Orbene, la L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 20 sotto la rubrica: “Limiti di reddito per l’accesso ai mutui agevolati e relativi tassi”, stabiliva i limiti massimi di reddito per l’accesso ai mutui agevolati, da destinare all’acquisto, alla costruzione, all’ampliamento o al riattamento di un’abitazione e quelli per l’assegnazione di un’abitazione fruente di mutuo agevolato; in particolare, a seconda del requisito reddituale, variava la misura del contributo in conto interessi.

La norma soggiungeva che, ai fini della determinazione dell’onere a carico del mutuatario, doveva tenersi conto del reddito complessivo familiare quale risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare prima dell’assegnazione o dell’acquisto dell’alloggio ovvero, nel caso di alloggi costruiti da privati, prima dell’atto di liquidazione finale del mutuo.

Va da sè che la tesi difensiva spiegata dagli originari attori muove da una premessa palesemente errata: e cioè che essi avessero conseguito un diritto al maggior contributo previsto in ragione dell’indicazione nel contratto di mutuo di un tasso a loro carico del 4% annuo. Al contrario, la disciplina dettata dalla normativa richiamata contempla come del tutto fisiologica la rideterminazione, in funzione del requisito reddituale, del tasso di interesse ad una determinata data, correlata all’assegnazione o all’acquisto dell’alloggio ovvero, nel caso di alloggi costruiti da privati, all’atto di liquidazione finale del mutuo.

Ciò detto, non è neppure approssimativamente dato comprendere perchè ed in che cosa sarebbe errato il provvedimento con cui la Regione Puglia aveva determinato nella misura del 9% la quota di interessi a carico degli attori: i ricorrenti non hanno affatto identificato la data precisa alla quale andava ancorata la verifica del requisito reddituale, nè hanno sostenuto di godere o di aver goduto a quella data di un reddito tale da comportare l’applicazione del maggior contributo in conto interessi.

Quanto all’asseritamente lungo tempo trascorso tra il sorgere della vicenda e l’intervento di rideterminazione dei tassi da parte della Regione Puglia, tempo secondo ricorrenti irragionevolmente dilatato e tale da rendere illegittimo il provvedimento, per ciò stesso da disapplicare, è ancora una volta incomprensibile quali sarebbero i riferimenti temporali da tenere presenti, ove si consideri che a pagina 15 del ricorso si fa riferimento a un atto finale di erogazione e quietanza per notaio Ca. di Lecce del 30 ottobre 2005 mentre il ricorso non dice quando il menzionato provvedimento avrebbe avuto luogo, sicchè la tesi della eccessiva dilatazione dell’arco temporale intercorso prima dell’intervento di rideterminazione dei tassi di interesse non riesce neppure ad apprezzarsi nella sua ipotetica dinamica.

p. 6.2. – Il secondo motivo è infondato.

Ed infatti la Corte territoriale ha evidentemente rigettato, sia pure implicitamente, la domanda risarcitoria, avendo ritenuto che la Regione Puglia avesse legittimamente operato e che, dunque, dalla sua condotta non potesse essersi generata responsabilità.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima civile della Corte suprema di Cassazione, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA