Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19379 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 22/09/2011), n.19379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18067/2010 proposto da:

R.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

AMATUCCI Gino, AMATUCCI ANTONIO, giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

INTERNATIONAL CREDIT RECOVERY SRL, CREDITO FONDIARIO INDUSTRIALE –

FONSPA – SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 316/2010 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

26.11.09, depositata il 17/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “con la decisione ora impugnata per cassazione la Corte d’Appello di Salerno ha rigettato l’appello proposto da R.R. avverso la sentenza del Tribunale di Salerno, con la quale, nel giudizio di opposizione all’esecuzione proposto dalla R. contro l’istituto di credito mutuante, nonchè creditore pignorante, FONSPA S.p.A., erano stati dichiarati inammissibili i motivi di opposizione diversi dall’usurarietà del tasso di interesse, era stato rigettato tale motivo di opposizione ed era stato dichiarato che il debito della R. verso FONSPA, salvo ulteriori interessi ed accessori fino ad estinzione, ammontava all’importo di Euro 239.661,87, alla data di redazione della CTU; era stata quindi condannata l’opponente al pagamento delle spese processuali; la Corte d’Appello ha confermato la sentenza appellata ed ha condannato l’appellante al pagamento delle spese di appello; il ricorso per cassazione della R. è svolto con due motivi, col primo dei quali si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1375 c.c., per non avere i giudici di merito escluso l’applicabilità alla fattispecie di tale norma e quindi non avere considerato la chiara e manifesta “volontà – del creditore di profittare dell’inadempimento della debitrice al fine di conseguire profitti superiori a quelli previsti dal mercato”;

aggiunge la ricorrente, che tale comportamento si sarebbe manifestato con la violazione ad opera della controparte negoziale del diritto della mutuataria ad ottenere la rinegoziazione del mutuo, secondo quanto stabilito nell’allegato a) numero 6) del contratto; il motivo è inammissibile per difetto di interesse: la Corte d’appello di Salerno ha ritenuto che la domanda, proposta negli stessi termini appena riportati con l’atto di appello, fosse nuova poichè “mai introdotta ritualmente in primo grado” e ne ha affermato la “conseguente improponibilità in questo giudizio di gravame, a termini dell’art. 345 c.p.c., comma 1”; sebbene la Corte abbia fatto seguire una motivazione anche in merito all’infondatezza del motivo d’appello, la parte ricorrente non si sarebbe dovuta limitare ad impugnare tale ratio decidendi (non essendo peraltro nemmeno necessaria l’impugnazione al riguardo, atteso che qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità dell’appello, abbia proceduto comunque all’esame del merito della domanda azionata, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare in sede di legittimità la motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata: cfr. Cass. n. 18170/06, n. 15234/07), ma avrebbe dovuto impugnare la statuizione di improponibilità; non avendo impugnato quest’ultima, l’impugnazione nel merito è priva di interesse, poichè il suo eventuale accoglimento non sortirebbe comunque un effetto favorevole alla ricorrente, essendo oramai intangibile la decisione di improponibilità ex art. 345 c.p.c.;

analoga, anche se non del tutto coincidente, motivazione va svolta con riferimento al secondo motivo di ricorso, col quale si deduce la violazione dell’art. 1283 c.c., per avere l’istituto mutuante applicando illegittimamente la capitalizzazione degli interessi, determinato un fenomeno di anatocìsmo vietato dall’art. 1283 c.c.;

risulta dalla sentenza impugnata che questo motivo di opposizione venne proposto nel primo grado di giudizio, ma venne dichiarato inammissibile dal Tribunale di Salerno poichè ritenuto non proposto con l’atto introduttivo dell’opposizione all’esecuzione, ma soltanto in corso di causa, così introducendo una domanda nuova, e perciò inammissibile (in conformità, d’altronde, a quanto ritenuto da questa Corte secondo cui nel giudizio di opposizione all’esecuzione le “eccezioni” del debitore opponente costituiscono causa petendi dell’opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda: cfr. Cass. n. 3477/03, n. 1328/11); siffatta statuizione di inammissibilità è confermata dalla Corte d’Appello, che, nella sentenza impugnata, così motiva con riguardo al motivo in esame: “anche questo motivo non può trovare accoglimento. Va in primis rilevato che correttamente la domanda in esame è stata ritenuta inammissibile dal Tribunale di Salerno, in quanto proposta oltre il maturarsi delle preclusioni assertive, avendo la R. prospettato – come già ripetutamente rilevato (v. sopra) – i propri motivi di opposizione all’esecuzione immobiliare limitatamente al superamento del tasso di interessi di cui alla L. n. 108 del 1996. Ad ogni buon conto, soltanto per esigenza di completezza della motivazione, ne va precisata l’infondatezza anche nel merito …omissis…”. Malgrado tale seconda parte di motivazione, la sentenza di secondo grado ha finito per confermare espressamente la statuizione di inammissibilità della domanda contenuta nella sentenza di primo grado: anche con riguardo al motivo di ricorso in esame, pertanto, la parte ricorrente avrebbe dovuto impugnare la conferma della dichiarazione di inammissibilità del motivo di opposizione contenuta nella sentenza impugnata e non riproporre, sic et simpliciter, il merito di tale motivo; riproposizione che, come detto, ne comporta l’inammissibilità per difetto di interesse”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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