Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19379 del 21/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19379 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia del Territorio, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Balzano Giuseppina, nella qualità di erede di Palumbo Aldo, elett.te dom.ta in Napoli, alla
via G. Gigante 39/D, presso lo studio dell’avv. Salvatore Ronca, dal quale è rapp.ta e difesa,
giusta procura in atti Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
3431Y-2040
depositata il 25/10/2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 27/6/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Carestia;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Palumbo Aldo contro l’Agenzia del Territorio è stata definita
con la decisione in epigrafe, recante il rigetto

Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 30189/11

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dell’appello proposto dalla Agenzia

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 21/08/2013

contro la sentenza della CTP di Napoli n. 630/28/2008 che aveva accolto

il ricorso

avverso l’avviso di classamento n. NA0703643 .
Il ricorso proposto si articola in quattro motivi. Resiste con controricorso la Balzano quale
erede di Palumbo Aldo. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il
rigetto del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 27/6/2013 per l’adunanza della

so per l’estinzione.
Motivi della decisione
Per effetto e in conseguenza della sopravvenuta dichiarazione di rinunzia al proprio ricorso,
espressa dalla Agenzia ricorrente, deve essere dichiarata l’inammissibilità di tal ricorso atteso che detta manifestazione di volontà determina la (comunque sopravvenuta) carenza di
qualsivoglia interesse (art. 100 c.p.c.) della stessa ricorrente a conseguire una qualche favorevole modifica della decisione impugnata.La natura della controversia e le circostanze che
caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese tra le parti.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso dichiarando compensate tra le parti le spese del
giudizio.
Così deciso in Roma, 27/6/2013

Il Pre dente
dott.

C icala

Corte in Camera di Consiglio. La ricorrente ha depositato atto di rinuncia. Il P.G. ha conclu-

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