Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19379 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19379 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: FEDERICI FRANCESCO

ORDINANZA

sul ricorso 26591-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2018
1505

DI MARCO MARIA CARLA;
– intimata –

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
28/07/2010;

ìN

n.

233/2010

di CATANIA,

della

depositata il

Data pubblicazione: 20/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 26/04/2018 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO FEDERICI.

1

Rilevato che:
l’Agenzia delle Entrate, sulla base di cinque motivi, ha proposto ricorso per la
cassazione della sentenza n. 233/18/10, depositata dalla CTR della Sicilia, Sez.
Staccata di Catania, il 28.07.2010;
ha riferito che con comunicazione n. RJ801A301766/2006 l’Amministrazione
procedeva al recupero dell’aiuto di Stato concesso alla società Centro Dynamic di
Russo A. & C. s.a.s. nell’anno 2003. Il recupero era disposto a seguito della decisione

dichiarato l’incompatibilità con il mercato comune del regime degli aiuti alle imprese
che avevano realizzato inVestimenti nei Comuni colpiti dagli eventi calamitosi del
2002, previsto dall’art. 5 sexies del di. n. 282/2002, conv. nella I. n. 27/2003. Alla
decisione comunitaria lo Stato italiano aveva dato attuazione con l’art. 24 della I. n.
29 del 2006.
Con comunicazione n. RJ801A301800/2006 notificata il 9.12.2006 l’Agenzia,
rilevando che la Di Marco, partecipante con una quota del 50% alla società che aveva
usufruito dell’aiuto di stato, non aveva provveduto, quale soggetto passivo d’imposta,
agli obblighi di attestazione e di versamento previsti dall’art. 24 cit., le ingiungeva il
pagamento dell’Irpef, oltre che delle addizionali e degli interessi.
Seguiva il contenzioso. La Commissione Tributaria Provinciale di Catania, con
sentenza depositata il 2.02.2009, accoglieva il ricorso, avendo già annullato la
comunicazione emessa nei confronti della società, l’Amministrazione soccombente
impugnava la decisione, ma il giudice regionale, con la sentenza ora impugnata,
rigettava l’appello.
L’Agenzia si duole,
con il primo motivo dell’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo
per il giudizio, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., nonché per nullità della
sentenza, per l’assoluta carenza di motivazione sulla questione, dibattuta tra le parti,
della decadenza dell’Amministrazione dal potere di recupero dell’aiuto di Stato;
con il secondo motivo dell’omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo
per il giudizio, in relazione all’art. 360 co. 1, n. 5 c.p.c., nonché per nullità della
sentenza per violazione dell’art. 47 bis, co. 5 e 6 del d.lgs. n. 546 del 1992, per la
mancata pronuncia sulla inosservanza delle disposizioni processuali speciali introdotte
proprio per le controversie relative agli aiuti di Stato;
con il terzo motivo dell’omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per
il giudizio, in relazione all’art. 360 co. 1, n. 5 c.p.c., nonché per nullità della sentenza
RGN 26591/2011
Ccriiererei. Federici
\-\°\

della Commissione della Comunità europea n. 2005/315/CE del 20.10.2004 che aveva

2

per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, per l’omessa pronuncia sulla
censura formulata dalla Agenzia relativamente alla nullità della motivazione

per

relationem cui era ricorso il giudice di primo grado;
con il quarto motivo della violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 del
TFUE, degli artt. 11, 12, 14 e 15 del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio,
nonché dell’art. 5 della Decisione n. 2005/315/CE, ed art. 24 della I. n. 29 del 2006, in
relazione all’art. 360 co. 1, n. 3 c.p.c., per aver erroneamente attribuito al termine di

degli aiuti di Stato;
con il quinto motivo della violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 15 del
Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, nonché dell’art. 5 della Decisione n.
2005/315/CE, ed art. 24 della I. n. 29 del 2006, in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3 per
aver erroneamente ritenuto illegittimo per tardività il provvedimento di recupero degli
aiuti di Stato.
Ha in conclusione chiesto l’annullamento della sentenza.
La Di Marco non si è costituita, nonostante la rituale notifica del ricorso.

Considerato che:
con i primi tre motivi, che possono trattarsi unitariamente, la ricorrente lamenta il
vizio della sentenza relativamente: a) alla assoluta carenza di motivazione sulla
questione della decadenza dell’Amministrazione dal potere di recupero dell’aiuto di
Stato, 2) alla mancata pronuncia sulla inosservanza delle disposizioni processuali
speciali introdotte proprio Per le controversie relative agli aiuti di Stato, 3) alla omessa
pronuncia sulla censura formulata dalla Agenzia relativamente alla nullità della
motivazione per relationem cui era ricorso il giudice di primo grado.
Formalmente le censure invocano anche il vizio di motivazione ex n. 5 dell’art.
360 c.p.c., ma al contempo, dolendosi espressamente della nullità della sentenza, e
tenendo conto delle modalità di formulazione del vizio denunciato, i motivi di ricorso si
riconducono all’error in procedendo per la carenza assoluta di motivazione. D’altronde
si è affermato che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure
espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, comma 1, c.p.c., deve essere
articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad
una delle cinque ragioni di impugnazione ivi stabilite, pur senza la necessaria adozione
di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi.
Sicchè, ove il ricorrente lamenti l’errore processuale, non è indispensabile che faccia
RGN 26591/2011
CdnAigliere rel. Federici
i

.Y,X\

due mesi indicato nella citata Decisione natura di termine decadenziale per il recupero

3

esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del co. 1 dell’art.
360 c.p.c., con riguardo alla norma processuale violata, purché il motivo rechi univoco
riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa violazione (cfr. Cass.,
sent. n. 24247 del 2016). Nel caso di specie il rapporto tra la norma violata o
l’assenza di uno degli elementi della sentenza è inequivocabile.
Ciò chiarito, la sentenza impugnata, a fronte di tutte le censure mosse alla
pronuncia del giudice di primo grado, riprodotte in ricorso per le parti che qui

l’appello per cui è causa debba essere rigettato con la conseguente conferma della
sentenza impugnata. Invero stante il rigetto, con decisione presa nella stessa odierna
udienza, dell’appello avverso la sentenza relativa al recupero a reddito d’impresa della
quota di imponibile detassata nell’anno d’imposta 2003 nei confronti della s.a.s., è
consequenziale che debba essere rigettato l’appello proposto contro la sentenza
relativa al recupero operato nei confronti del singolo socio.».
La motivazione è palesemente apparente, limitandosi alla presa d’atto di altra
decisione (relativa alla società partecipata), senza minimamente entrare nel merito
delle censure che l’appellante amministrazione aveva mosso alla pronuncia del giudice
provinciale non solo in riferimento alla interpretazione delle norme sostanziali, ma
anche con riguardo a palesi violazioni delle regole processuali applicabili allo specifico
contenzioso.
Deve pertanto dichiararsi la fondatezza dei primi tre motivi con cui si denuncia la
nullità della sentenza per mancanza di motivazione.
Il quarto e quinto motivo sono assorbiti dall’accoglimento dei primi tre.

Considerato che
La sentenza va cassata e rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della
Sicilia, che deciderà in diversa composizione anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbiti il quarto ed il
quinto; cassa la sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia,
che in diversa composizione deciderà anche sulle spese processuali del presente
giudizio.
Così deciso in Roma, il giorno 26 aprile 2018.

interessano, è così motivata: «questa Commissione Tributaria Regionale ritiene che

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