Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19379 del 17/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/09/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 17/09/2020), n.19379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Tony – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23299/2013 R.G. proposto da:

EDILFERRO S.A.S. di B.R. & C. rappresentata e

difesa giusta delega in atti dall’avv. Armando Conti (PEC

armando.conti.ordineavvocatiroma.orq) presso il quale in Roma, via

Andrea Doria n. 64 è elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributarla Regionale del

Piemonte n. 41/34/13 depositata il 16/04/2013, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

26/02/2020 dal Consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello dell’Amministrazione Finanziaria e in riforma della sentenza di primo grado quindi confermato la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato, per IVA, IRAP e IRES 2005;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per Cassazione la società contribuente con ricorso affidato a tre motivi; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– osserva preliminarmente la Corte che la controversia ha per oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento anche per IVA e IRAP 2005, che risulta impugnato dalla società controricorrente senza che in atti vi sia alcuna indicazione della partecipazione ai gradi del giudizio di merito dei soci della società intimata; ritiene quindi la Corte che il contraddittorio con costoro non sia mai stato integrato, in quelle sedi;

– orbene, sul punto questa Corte ha ancora di recente statuito (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6303 del 14/03/2018) che l’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso d’impugnazione, la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti dei soci, salvo che l’Ufficio abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini anche di altre imposte (nella specie, IRAP), fondati su elementi comuni, atteso che, in detta ipotesi, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA non si sottrae al vincolo necessario del “simultaneus processus” per l’inscindibilità delle due situazioni, in quanto insuscettibile di autonoma definizione; si tratta esattamene del caso che ci occupa;

in base ai criteri dettati dalle S.U. di questa Corte con la miliare sentenza n. 14815/08 (seguita da innumerevoli pronunce conformi), la necessità del “simultaneus processus” tra società di persone e soci è tale per cui: (a) “se tutte le parti hanno proposto autonomamente ricorso, il giudice deve disporne la riunione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29, se sono tutti pendenti dinanzi alla stessa Commissione… altrimenti la riunione va disposta dinanzi al giudice preventivamente adito, in forza del criterio stabilito dall’art. 39 c.p.c.”; (b) “se, invece, uno o più parti non abbiano ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento, o avendola ricevuto non l’abbiano impugnato, il giudice adito per primo deve disporre l’integrazione del contraddittorio”;

– è ormai del tutto consolidato infatti l’orientamento di questa Corte secondo il quale l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del processo (sul punto anche Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16730 del 25/06/2018; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27603 del 30/10/2018);

pertanto la sentenza della CTR torinese risulta viziata; essa non ha rilevato la violazione del litisconsorzio necessario di cui sopra si è detto e conseguentemente non ha rimesso il giudizio di fronte alla CTP di Alessandria, come avrebbe dovuto, onerandola di provvedere alla integrazione del contraddittorio; la stessa deve quindi essere integralmente cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di prime cure in diversa composizione per il prosieguo del giudizio nel contraddittorio con i soci pretermessi nei gradi precedenti.

P.Q.M.

pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria provinciale di Alessandria in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2020

 

 

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