Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19379 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. III, 07/07/2021, (ud. 05/05/2021, dep. 07/07/2021), n.19379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21505-2019 proposto da:

D.R.A.L., in proprio e quale erede di G.G.L. e

quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore

G.S., P.E.G., in proprio e quale erede di

G.G.L. e di G.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

TORTONA 4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO LATELLA,

rappresentati e difesi dall’avvocato UMBERTO FANTINI;

– ricorrenti –

contro

S.M., (OMISSIS) S.P.A., in persona del legale

rappresentante, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato VINCENZO PALTRINIERI;

Z.M.L., L.M., C.M.A.R.,

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante p.t. Domiciliati ex

legge in Roma piazza Cavour presso la CANCELLERIA della CORTE di

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ANDREA GIUSSANI;

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata ex

lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato RENATO FEDELI;

SOCIETA’ CATTOLICA ASSICURAZIONE COOP A R.L., in persona del legale

rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

GRACCHI N. 320, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MALATESTA,

che la rappresenta e difende;

ASSIMOCO S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.,

elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE REGINA MARGHERITA 278,

presso lo studio dell’avvocato MARCO FERRARO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1847/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per l’accoglimento dei primi sette

motivi e rigetto dell’ottavo motivo di ricorso;

udito l’Avvocato STEFANO LATELLA per delega;

udito l’Avvocato RENATO FEDELI;

udito l’Avvocato ANDREA GIUSSANI;

udito l’Avvocato VINCENZO PALTRINIERI;

udito l’Avvocato FRANCESCO MALATESTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – D.R.A.L., in proprio e in qualità di erede (moglie) di G.G.L., nonchè in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore G.S., ed P.E.G., in proprio e in qualità di erede (madre) di G.G.L., nonchè di erede del coniuge G.D., convennero, dinanzi ai Tribunale di Milano, l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (OMISSIS) (all’epoca già (OMISSIS)), la (OMISSIS) e i medici Z.M.L., C.M.A.R., L.M. (di seguito anche solo: la Fondazione IRCCS e altri), nonchè l'(OMISSIS) S.p.A. e il medico S.M., per ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti in occasione dell’exitus, a causa di meningo-encefalite criptococcica, del congiunto G.G.L., occorso il (OMISSIS) ed ascrivibile ad un grave errore diagnostico e terapeutico dei medici e delle strutture sanitarie convenuti, che avevano inutilmente curato il G. per una ben diversa patologia, di natura tumorale.

1.1. – Si costituirono in giudizio i convenuti, insistendo per il rigetto della pretesa attorea, con l’eccezione della Dott.ssa S., in qualità di radioterapista dell'(OMISSIS) S.p.A, dichiarata contumace.

La (OMISSIS) e i medici Z., C. e L., da una parte, e l'(OMISSIS) S.p.A., dall’altra, chiesero, ed ottennero, a titolo di manleva, la chiamata in causa delle rispettive compagnie assicuratrici, Assimoco S.p.A. e Società Cattolica di Assicurazioni Società Cooperativa a r.l.

1.2. – Con sentenza resa pubblica il 31 maggio 2018, e notificata il 1 giugno 2018, il Tribunale di Milano, istruita la causa anche con espletamento di c.t.u. medico-legale, rigettò le domande attrici, con compensazione integrale delle spese di lite.

2. – Avverso tale decisione interponevano gravame la D.R. e la P., in proprio e nelle rispettive qualità, che la Corte di appello di Milano, nel contraddittorio con tutti i convenuti e le chiamate in causa, con sentenza resa pubblica il 29 aprile 2019, dichiarata inammissibile nei soli confronti della Fondazione IRCSS e dei medici Z., C. e L., mentre rigettava nel merito nei confronti dei restanti appellati.

2.1. – Quanto alla statuizione di inammissibilità del gravame, la Corte territoriale osservava che, a fronte di sentenza impugnata notificata il 1 giugno 2018, la notificazione dell’appello, tentata il 2 luglio 2018 presso lo studio del procuratore domiciliatario in (OMISSIS), non veniva eseguita per “irreperibilità del destinatario”, per aver costui (avv. Andrea Giussani) trasferito il domicilio professionale in (OMISSIS), Milano, con variazione comunicata al Consiglio dell’Ordine in data 19 giugno 2017 e resa conoscibile anche tramite gli atti del procedimento di primo grado successivi a tale modifica (comparsa conclusionale, memoria di replica e nota spese), ove veniva indicato il nuovo recapito di Milano. La notifica ulteriormente eseguita al nuovo indirizzo il 9 luglio 2018 era, dunque, tardiva, essendo onere del notificante effettuare le opportune ricerche per accertare la effettiva sede del procuratore domiciliatario, al fine di identificare correttamente il luogo ove eseguire la notifica.

2.2. – Quanto, poi, al rigetto del gravame nei confronti delle altre parti appellate, la Corte territoriale osservava che: a) era inammissibile, per tardività, la richiesta, formulata solo in appello, di integrazione della c.t.u. medico-legale; b) i consulenti d’ufficio non erano in grado di affermare che gli esami diagnostici omessi, (visita infettivologica e la rachicentesi) “avrebbero sicuramente permesso di giungere alla diagnosi corretta”, sicchè per ritenere sussistente il nesso eziologico “sarebbe stato necessario ricostruire l’episodio attraverso diversi passaggi, ognuno dei quali avrebbe consentito due o più opzioni, il che esclude la presenza di un collegamento, secondo un criterio di regolarità causale, tra omissione contestata e danno”; c) non risultava formulata domanda di danni per lesione del consenso informato e, comunque, il consenso all’attività radioterapica è stato Dott.ssa D.S.M.; d) in ogni caso, non era fondata la contestazione per cui, in sede di assunzione del consenso informato, non fossero “state prospettate alternative rispetto alla terapia approntata e neppure… diversi possibili esami necessari al fine di addivenire ad una esatta diagnosi”, poichè, nel caso concreto, ciò avrebbe comportato una quantità di informazioni, con conseguente “mole di alternative diagnostiche e terapeutiche, tale da sostanzialmente paralizzare ogni possibilità di scelta consapevole, determinando così un effetto opposto a quello desiderato”; e) in riferimento alla specifica posizione dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (OMISSIS), “nonostante ne venga chiesta la condanna in sede di conclusioni, l’atto di appello non sviluppa alcun motivo che la riguardi, incentrando la trattazione delle proprie doglianze (…) sulle condotte dei sanitari del Policlinico e dell'(OMISSIS)”, là dove, comunque, i consulenti d’ufficio avevano D.R., in proprio e in qualità di erede di G.G.L., nonchè in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore G.S., ed P.E.G., in proprio e in qualità di erede di G.G.L., nonchè di erede del coniuge G.D., affidando le sorti dell’impugnazione a otto motivi, e domandando “rimessione degli atti, ex art. 376 c.p.c., alle Sezioni Unite, sussistendo questione di massima di particolare importanza, come previsto dall’art. 374 c.p.c., comma 2”.

Resistono con congiunto controricorso la (OMISSIS), Z.M.L., C.M.A.R., L.M., nonchè, sempre congiuntamente, l'(OMISSIS) S.p.A. e S.M..

Resistono altresì con separati controricorsi l’azienda socio sanitaria Territoriale (OMISSIS) (ASST), la Assimoco S.p.A. e la Società Cattolica di Assicurazione cooperativa a r.l.

In prossimità dell’udienza hanno depositato memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., le ricorrenti e i controricorrenti Fondazione IRCSS e altri, nonchè l'(OMISSIS) congiuntamente alla S..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo mezzo, è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 101,141, comma 2, 149,156,164, comma 3, 325,330,331 c.p.c. nonchè artt. 1299 e 2055 c.c. in relazione agli artt. 112,115,132 c.p.c. nonchè artt. 2 e 111 Cost. e art. 6 CEDU, per aver i giudici d’appello ritenuto tardiva la notifica dell’atto di appello, sebbene ritualmente e tempestivamente effettuata presso il domicilio eletto, come risultante dalla epigrafe della sentenza notificata, assumendo che sarebbe stata solo “tentata” – e, quindi, inesistente, per pretesa “irreperibilità del destinatario” anzichè, meramente “nulla” e sanata dall’intervenuta costituzione degli attuali resistenti, i quali, senza alcun pregiudizio, hanno spiegato tempestive difese nel merito”.

In particolare, la Corte territoriale non avrebbe rilevato il fatto assorbente “che nella successiva notificazione della sentenza di primo grado, sia nell’epigrafe della stessa, sia nella medesima relazione di notifica risultava, ancora, richiamato il domicilio eletto di (OMISSIS), ribadito anche nella procura alle liti, cui controparte faceva riferimento, senza indicare alcun diverso nuovo domicilio”.

Il giudice di appello avrebbe, pertanto, “reso una motivazione del tutto apparente”, nonchè avrebbe mancato di rilevare che, vertendosi in un’ipotesi di “litisconsorzio necessario processuale”, una volta tempestivamente eseguita la notificazione nei confronti di uno dei litisconsorti, la seconda notifica, quand’anche eseguita tardivamente nei confronti di altra parte, doveva qualificarsi come atto di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile, ai sensi del citato art. 331 c.p.c., comma 1.

2. – Con il secondo mezzo, è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 101,141, comma 2, 149,156,164, comma 3, 325,330,331 c.p.c. nonchè artt. 1299 e 2055 c.c. in relazione agli artt. 112,115,132 c.p.c. nonchè

artt. 2 e 111 Cost. e art. 6 CEDU, poichè la Corte territoriale avrebbe, in spregio ai principi di “strumentalità delle forme e degli atti processuali”, nonchè del “giusto processo” e in contrasto, anche in contrasto con il dcitum enunciato da Cass., S.U. 20 luglio 2016, n. 14916, erroneamente sussunto la fattispecie concreta in un caso di inesistenza della notificazione, là dove avrebbe dovuto ricondurre la medesima nella categoria della nullità, sanabile, e difatti, da ritenersi sanata alla luce della seconda notifica effettuata e costituzione in giudizio dei convenuti.

2.1. – I primi due motivi – che possono essere congiuntamente scrutinati in quanto strettamente connessi – sono fondati solo in parte.

2.2. – E’ infondata, anzitutto, la censura – veicolata con entrambi i motivi – che assume l’erroneità della valutazione operata dalla Corte territoriale circa la tardiva proposizione dell’appello nei confronti degli appellati Fondazione IRCCS, Z., C. e L..

2.2.1. – Occorre in primo luogo evidenziare i seguenti fatti processualmente rilevanti: a) la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 31 maggio 2018 e notificata il 1 giugno 2018; b) la notificazione dell’appello è stata tentata una prima volta con atto spedito a mezzo servizio postale in data 2 luglio 2018 all’avv. Andrea Giussani – procuratore costituito in primo grado dei convenuti Fondazione IRCCS, Z., C. e L. – presso il suo studio (ove dette parti avevano eletto domicilio) sito in (OMISSIS), con esito negativo per irreperibilità del destinatario; e) la notificazione dell’appello è stata tentata una seconda volta con atto spedito a mezzo servizio postale in data 9 luglio 2018 al medesimo avv. Giussani il suo studio in (OMISSIS), con esito positivo; d) l’avv. Giussani aveva comunicato al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Milano il trasferimento del suo studio all’indirizzo di (OMISSIS) in data 19 giugno 2017; e) l’indicazione del nuovo indirizzo era presente in taluni atti processuali del giudizio di primo grado (comparsa conclusionale, memoria di replica, nota spese); e) nell’epigrafe della sentenza di primo grado era indicato l’indirizzo dello studio dell’avv. Giussani sito in (OMISSIS); f) nella relazione di notificazione della sentenza di primo grado effettuata dall’avv. Giussani era riportata la locuzione, al medesimo riferibile, “in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 3, posta in calce all’atto di citazione notificato…”.

2.2.2. – Ciò posto, va rammentato che, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (al quale il Collegio intende dare continuità, non fornendo parte ricorrente argomenti per discostarsene, neppure con la memoria illustrativa, posto che i precedenti ivi richiamati a sostegno – Cass., S.U., 30 gennaio 2020, n. 2087 e Cass., 18 novembre 2020, n. 26304 -, attengono ad ipotesi, non pertinenti rispetto al caso di specie, di notificazioni effettuate a difensore non più munito di valido mandato), in caso di notifica di atti processuali impugnatori non andata a buon fine, il notificante, se il mancato perfezionamento è dovuto a ragioni a lui non imputabili, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere gli atti necessari al suo completamento, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali che vanno rigorosamente provate.

Qualora risulti il trasferimento del difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica, al fine di stabilire se il mancato perfezionamento sia imputabile al notificante, occorre distinguere a seconda che il difensore al quale viene effettuata detta notifica eserciti o meno la sua attività nel circondario del tribunale dove si svolge la controversia, essendo nella prima ipotesi onere del notificante accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio del difensore, a prescindere dalla comunicazione, da parte di quest’ultimo, nell’ambito del giudizio, del successivo mutamento (tra le altre, Cass., S.U., 24 luglio 2009, n. 17352; Cass., S.U., 15 luglio 2016, n. 14594; Cass., 30 agosto 2017, n. 20527; Cass., 11 giugno 2018, n. 15056; Cass., 27 giugno 2019, n. 17336; Cass., 28 ottobre 2020, n. 23760).

Nella specie, avendo il notificante riattivato tempestivamente il procedimento notificatorio, si impone la verifica della condizione, imprescindibile, della non imputabilità al notificante del mancato perfezionamento della prima notifica, posto che, in difetto di tale condizione, la seconda notifica, intervenuta oltre il termine di decadenza di cui all’art. 325 c.p.c., non consentirebbe comunque di sanare la decadenza ormai consolidatasi.

Verifica, questa, che, alla luce delle circostanze di fatto evidenziate.e della enunciata regula iuris, non può, tuttavia, avere esito favorevole.

Le parti appellanti, infatti, hanno notificato l’atto di appello senza accertarsi dell’effettivo domicilio del difensore presso cui provvedere all’incombente, già mutato ben prima della pubblicazione della sentenza di primo grado e, peraltro, individuabile in forza delle risultanze dell’albo professionale, oltre che dagli atti processuali sopra menzionati. Non poteva, quindi, esimere parte appellante dall’anzidetta verifica l’indicazione, errata, del precedente indirizzo dell’avv. Giussani riportata nell’epigrafe della sentenza di primo grado, là dove, peraltro, nessun ulteriore affidamento (comunque non incolpevole) era possibile trarre dalla relata di notifica di detta sentenza nella quale l’avv. Giussani ribadiva unicamente gli estremi del rilascio di procura da parte degli appellati, senza alcuna specificazione circa l’indirizzo (in quel momento attuale) del proprio studio.

Va quindi ribadito che ha l’onere di verificare anteriormente alla alla notifica dell’impugnazione presso l’albo professionale il domicilio del procuratore presso il quale notificare l’impugnazione corrisponde l’assunzione da parte del notificante del rischio dell’esito negativo della notifica richiesta in un domicilio diverso da quello effettivo” (Cass., S.U., 18 febbraio 2009, n. 3818).

Nè tanto si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali (e anche sovranazionali) della inviolabilità della difesa in giudizio e dell’effettività della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), corollari del principio, anch’esso di rango costituzionale, del “giusto processo” (art. 111 Cost.), in quanto “sia… l’effettività della tutela del diritto di agire e di difendersi nel processo è assicurata nelle forme e nei limiti ragionevolmente previsti dall’ordinamento processuale e sia in quanto l’accertamento del domicilio effettivo del procuratore risultante dall’albo professionale nessun significativo pregiudizio temporale può comportare alla parte, considerata che l’agevole consultazione degli albi e, in particolare, la loro attuale informatizzazione ed accessibilità telematica” (Cass., S.U., n. 3818/2009, citata).

Nè vale il richiamo delle ricorrenti al principio di strumentalità delle forme degli atti processuali e, ancora, del giusto processo, su cui si incentra la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte n. 14916 del 20 luglio 2016, giacchè tra i limitatissimi casi in cui è ancora consentito ritenere inesistente una notificazione rientra proprio quello (corrispondente a quanto avvenuto nel caso in esame in riferimento alla prima notificazione delle appellanti) in cui “l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”, con conseguente impredicabilità di una rinnovazione iussu iudicis sanante con effetto ex tunc, ai sensi dell’art. 291 c.p.c.

L’atto di appello è stato, dunque, notificato agli appellati Fondazione IRCCS, Z., C. e L. solo con atto spedito il 9 luglio 2018, ossia dopo la scadenza del termine decadenziale di cui all’art. 325 c.p.c.

2.3. – E’, però, fondata (e ancor prima ammissibile) l’ulteriore censura (posta, segnatamente, con il primo motivo di ricorso) con cui parte ricorrente lamenta che, avendo comunque provveduto a notificare tempestivamente l’atto di gravame agli altri convenuti in appello, la Corte territoriale abbia dichiarato inammissibile l’appello nei confronti della Fondazione IRCCS, dello. Z., della C. e del L. non considerando che la notifica tardivamente effettuata era da qualificarsi come atto di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c., in ragione dell’esistente situazione di litisconsorzio necessario processuale.

2.3.1. – Le ricorrenti, nel rispetto dei principi di specificità e localizzazione processuale, di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 e n. 6, (consentendo, quindi, a questa Corte l’accesso agli atti del processo quale giudice del “fatto processuale”, in ragione della natura di error in procedendo del vizio denunciato), hanno evidenziato che: a) con l’atto di citazione in primo grado, esse attrici avevano proposto domanda risarcitoria nei confronti di tutti i convenuti, a titolo di responsabilità sanitaria, per ottenerne la condanna “in via solidale e/o alternativa tra loro, e/o pro-quota” (p. 3 ricorso); b) in primo grado, i convenuti costituitisi chiedevano (subordinatamente al rigetto delle pretese attoree) “l’accertamento dell’eventuale incidenza causale di ciascuna condotta, riducendo, per l’effetto, il risarcimento dovuto, in proporzione al contributo causale accertato in capo a ciascuno di essi resistenti, chiamando in causa, a manleva, le rispettive compagni assicuratrici. Per quanto riguarda la Humanitas, questa dichiarava di estendere il contraddittorio nei confronti dei restanti convenuti, con domanda di regresso, sempre al fine di esercitare azione di manleva e garanzia” (p. 5 ricorso); c) in grado di appello, l'(OMISSIS) S.p.A. chiedeva, tra l’altro, “di essere tenuto manlevato e indenne, anche in via di regresso ex art. 1299 e/o 2055 c.c., dalle altre strutture ospedaliere coinvolte, (OMISSIS), dott.ri Z., C., L., ciascuno per la propria accertanda quota di responsabilità” (p. 12 ricorso); d) in grado di appello, la Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (OMISSIS) chiedeva, tra l’altro, di “accertare l’eventuale incidenza causale di ciascuna condotta posta in essere dai convenuti sull’evento lesivo dedotto in giudizio e, conseguentemente ridurre il risarcimento dovuto alle attrici, in proporzione al contributo causale accertato in capo ai sanitari del (OMISSIS)” (p. 13 del ricorso).

In effetti, dagli atti di causa, risulta: a) quanto all'(OMISSIS): a.1) in primo grado aveva chiesto, in caso di accoglimento della domanda attrice, di “essere tenuto manlevato ed indenne dalle altre strutture ospedaliere coinvolte… nonchè dal loro personale medico, ove ritenute responsabili, nonchè di rivalersi in via di regresso ex artt. 1299 e 2055 c.c. nei confronti del proprio medico”, ribadendo di non essere responsabile dell’evento dannoso e, quindi, di “estendere il contraddittorio e svolgere domanda di manleva e regresso ex art. 2055 c.c. nei confronti di tutti gli altri soggetti convenuti”, in tal senso rassegnando le proprie ulteriori (“in ogni caso”) conclusioni (pp. 13, 14 e 17 della comparsa di costituzione e risposta); a.2) in secondo grado, aveva chiesto, “anche ai sensi dell’art. 346 c.p.c”, che, in caso di accoglimento del gravame, di “essere tenuto manlevato ed indenne, anche in via di regresso ex artt. 1299 e/o 2055 c.c., dalle altre strutture ospedaliere coinvolte… nonchè dai loro medici…, ciascuno per la propria accertanda quota di responsabilità” dalle altre strutture ospedaliere coinvolte… nonchè dal loro personale medico”, in tal senso rassegnando le proprie conclusioni in via subordinata (pp. 40 e 47 della comparsa di costituzione); b) quanto all’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli (OMISSIS): b.1) in primo grado, aveva chiesto, ai sensi dell’art. 2055 c.c., di “essere tenuto indenne dagli stessi (Policlinico, (OMISSIS) e, quindi, dai medici convenuti) delle somme eventualmente corrisposte agli attori all’esito del non creduto accoglimento della domanda”, in tal senso rassegnando anche le proprie proprie conclusioni “In ulteriore subordine” (pp. 7, 9 e 10 della comparsa di costituzione e risposta); b.2) in secondo grado, aveva reiterato, in subordine alla richieste di inammissibilità/rigetto del gravame, “la domanda di determinazione della quota di contributo causale di ciascuno degli appellati nella produzione del decesso” del G., con conseguente riduzione del risarcimento eventualmente o dovuto, in tal senso rassegnando anche le proprie conclusioni in via subordinata (pp. 9, 10 e 14 della comparsa di costituzione e risposta);

c) parte attrice e i convenuti hanno ribadito le anzidette istanze in sede di precisazione delle conclusioni nei due gradi di giudizio (cfr. la trascrizione delle conclusioni delle parti presente sia nella sentenza di primo grado – pp. 2/5 -, che in quella di secondo grado – pp. 2/6); d) la Fondazione IRCCS ha chiesto e ottenuto di chiamare in causa, a titolo di manleva, la Assimoco S.p.A., ribadendo la domanda di garanzia in sede di gravame (pp. 43/46 comparsa di costituzione in primo grado; p. 55 comparsa di costituzione in appello); e) l’Istituto Clinico (OMISSIS) ha chiesto e ottenuto di chiamare in causa, a titolo di garanzia in sede di gravame (p. 17 comparsa di costituzione in primo grado; p. 47 comparsa di costituzione in appello); f) le anzidette compagnie di assicurazione si sono costituite e difese in entrambi i gradi di giudizio (cfr. conclusioni riportate nelle sentenze di primo e secondo grado).

2.3.2. – Tanto premesso, la giurisprudenza consolidata di questa Corte (tra le altre: Cass., 6 luglio 2006, n. 15358; Cass., 14 luglio 2009, n. 16391; Cass., 8 febbraio 2012, n. 1771; Cass., 27 agosto 2013, n. 19584; Cass., 21 agosto 2018, n. 20860; Cass., 27 maggio 2019, n. 14379; Cass., 21 ottobre 2020, n. 22984; orientamento non affatto smentito dal precedente richiamato nel controricorso della Fondazione IRCSS e altri – Cass., 21 dicembre 2018, n. 33152 -, che ha deciso sul presupposto dell’esistenza di cause scindibili, giacchè “(n)on risultando una situazione di litisconsorzio necessario tra i coobbligati, o comunque non essendo questa Corte in condizione di accertare, in base alla formulazione delle domande, se si vetta in una situazione di litisconsorzio necessario o facoltativo”) è nel senso che il principio secondo cui la domanda di risarcimento dei danni cumulativamente proposta nei confronti di più soggetti corresponsabili di un fatto illecito dà luogo, anche in sede di impugnazione, a cause scindibili, per effetto del vincolo di solidarietà passiva configurabile tra gli autori dell’illecito, soffre una parziale eccezione nell’ipotesi in cui le stesse siano in rapporto di dipendenza ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale.

Tanto si viene a configurare quando almeno uno dei corresponsabili chieda accertarsi la responsabilità esclusiva di altro tra loro, ovvero rideterminarsi, nell’ambito di un’azione di regresso anticipato o di manleva, la percentuale di responsabilità ad essi ascrivibile pro quota, in tal modo presupponendo, sia pure in via eventuale e subordinata, la corresponsabilità affermata dall’attore.

In tal caso, nella fase di impugnazione sussiste un litisconsorzio necessario cd. processuale e sorge la necessità di un’unitaria pronuncia nei confronti di tutte le parti in causa.

E’, dunque, evidente, alla luce delle domande delle parti innanzi richiamate (richiesta attorea di condanna, comunque, in via solidale dei convenuti; richiesta di Istituto (OMISSIS) e Ospedale (OMISSIS) di determinazione delle percentuali di responsabilità pro quota, anche ai fini di regresso), che, nella specie, si sia configurato, in sede di impugnazione, un litisconsorzio necessario processuale.

Peraltro, lo stesso tipo di litisconsorzio è altresì ravvisabile tra le parti attrici, la Fondazione IRCCS e l’Istituto (OMISSIS), già litisconsorti processualmente necessari, e le compagnie di assicurazione della responsabilità civile (Assimoco S.p.A. e Società Cattolica di Assicurazione) chiamate in causa da questi ultimi convenuti e ciò in ragione della stessa chiamata in causa a titolo di garanzia, indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo (Cass., S.U., 4 dicembre 2015, n. 24707; successivamente nello stesso senso: Cass., 11 settembre 2017, n. 21098; Cass., 12 marzo 2018, n. 5876).

In presenza, dunque, di un litisconsorzio necessario processuale la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare l’art. 331 c.p.c., quale norma che disciplina il litisconsorzio nelle fasi di gravame non solo rispetto alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle, per l’appunto, di cd. litisconsorzio necessario processuale, nelle quali la presenza di più parti nel giudizio di primo grado deve necessariamente o persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio.

In applicazione, poi, dell’anzidetta norma e stante la notificazione

effettuata nei confronti della Fondazione IRCCS, dello Z., della C. e del L., con atto spedito il 9 luglio 2018 e andata a buon fine, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto ritenere ammissibile il gravame della D.R. e della P. anche nei confronti degli anzidetti appellati, seppure tardivamente proposto, giacchè la notifica dell’impugnazione relativa a cause inscindibili – sia nell’ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale che processuale – eseguita nei confronti di uno solo dei litisconsorti nei termini di legge (nella specie, essendo circostanza pacifica la tempestività dell’appello in riferimento agli altri convenuti-appellati), introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, ancorchè l’atto di impugnazione sia stato, a queste, tardivamente notificato. In tal caso, infatti, l’atto tardivo riveste la funzione di notificazione per integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., e l’iniziativa della parte, sopravvenuta prima ancora dell’ordine del giudice, assolve alla medesima funzione (tra le altre: Cass., 8 febbraio 2011, n. 3071; Cass., 14 maggio 2013, n. 11552; Cass., 13 ottobre 2015, n. 20501; Cass., 31 ottobre 2018, n. 27927).

La Corte territoriale ha, invece, dichiarato inammissibile, per tardività, l’appello delle originarie parti attrici proposto nei confronti degli appellati Fondazione IRCCS, Z., C. e L., e poi decisa la causa “nel merito” nei soli confronti degli altri appellati litisconsorti necessari (cfr. p. 9 sentenza di appello: “Nel merito, con riferimento alle residue posizioni – (OMISSIS)Humanitas(OMISSIS) S.p.A., S.M., Azienda Socio-sanitaria Territoriale (OMISSIS) – valga quanto segue.”).

Sicchè, l’avere il giudice di appello deciso nel merito il gravame a contraddittorio non integro – avendo preliminarmente, in modo illegittimo, estromesso da tale giudizio la posizione di taluni litisconsorti necessari – determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (tra le altre: Cass., 8 novembre 2017, n. 26433; Cass. n. 20860/2018 citata; Cass., 29 marzo 2019, n. 8790).

3. – Con il terzo motivo, le ricorrenti adducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176,1218,1228,1292,2043,2055,2056,2059,2697 c.c. nonchè degli artt. 40 e 41 c.p., ed ancora, dell’art. 32 Cost. “in relazione alle norme sul consenso informato”.

4. – Con il quarto motivo, le ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,2055,2056,2059,2697 c.c. nonchè degli artt. 40 e 41 c.p. “in relazione al riparto dell’onere probatorio e alla sussistenza del nesso di causalità in caso di errore diagnostico-terapeutico”, secondo il criterio del “più probabile che non”.

5. – Con il quinto motivo, le ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1218, 1223, 1228, 1292, 2236, 2043, 2049, 2059,

2697 c.c., della L. 189 del 2012, art. 3 nonchè degli artt. 40 e 41 c.p. “in relazione alla responsabilità medico-ospedaliera”, per esser “i giudici di merito, pur avendo affermato di attenersi all’espletata C.T.U. collegiale, approvandone i metodi d’indagine adottatati e le conclusioni raggiunte, in relazione alle accertate ripetute omissioni e gravi negligenze, (…) addivenuti a determinazioni del tutto opposte, discostandosi, immotivatamente, dal prestare rilevanza ai precisi profili di responsabilità medico-ospedaliera” (pag. 48 del ricorso).

6. – Con il sesto motivo, le ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nonchè travisamento delle conclusioni peritali”, rappresentato dalla “negligenza accertata dai C.T.U. nei confronti dei medici del Policlinico e di (OMISSIS), qualificata come “atteggiamento imprudente e censurabile (pag. 21), idonea ad integrare una responsabilità medico-ospedaliera riconosciuta dai C.T.U. nella percentuale di 3/4 a carico di Policlinico e di 1/4 di (OMISSIS) (p. 32 C.T.U.)” (pag. 55 del ricorso).

7. – Con il settimo motivo, le ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 157,195 e 196 c.p.c. nonchè degli artt. 112,115,116 c.p.c. e art. 2697 c.c. “In relazione all’integrazione di C.T.U. infettivologica”.

8. – Con l’ottavo motivo, le ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c. “in relazione alla responsabilità di (OMISSIS)”, per aver il secondo giudice affermato “nonostante ne venga chiesta la condanna in sede di conclusioni, l’atto di appello non sviluppa alcun motivo che la riguardi (…)”.

9. – I motivi dal terzo all’ottavo, essendo relativi al “merito” della decisione assunta dalla Corte territoriale nei confronti degli altri litisconsorti (diversi dalla Fondazione IRCCS, dallo Z., dalla C. e dal L.) sono assorbiti dall’accoglimento per quanto di ragione del primo motivo di ricorso.

10. – va dunque accolto il primo motivo di ricorso solo per quanto di ragione e rigettato il secondo motivo, con assorbimento dei restanti motivi di ricorso.

La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, perchè, alla luce dei principi innanzi enunciati, provveda alla delibazione dell’appello a contraddittorio integro.

Il giudice di rinvio dovrà, altresì, provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo nei termini di cui in motivazione, rigetta il secondo motivo e dichiara assorbiti i restanti motivi di ricorso;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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