Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19378 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 22/09/2011), n.19378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17715/2010 proposto da:

M.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SEBINO 29, presso lo studio dell’avvocato GENTILE Massimo,

che la rappresenta e 1 difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

UNICREDIT BANCA SPA; UGC BANCA SPA; C.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3155/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

14.4.09, depositata il 23/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “con la decisione ora impugnata per cassazione la Corte d’Appello di Roma ha, per quel che rileva ai fini della presente decisione, dichiarato estinto per rinuncia il processo di appello ed ha condannato la rinunciante M.S. al pagamento delle spese di lite anticipate nel grado di appello dalla UGC Banca S.p.A., liquidate nella misura di Euro 4.500,00 per onorari, Euro 2000,00 per diritti ed Euro 200,00 per spese;

il ricorso per cassazione della M. è svolto con un unico motivo, col quale si deduce sia error in procedendo che il vizio di violazione di legge con riferimento all’art. 306 c.p.c., specificamente con riguardo al comma 4, che prevede che la parte rinunciante rimborsi le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro; sostiene la ricorrente che con l’atto di rinuncia agli atti del giudizio, notificato alla controparte e da questa accettato senza riserve, ella dichiarava di voler “rinunciare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 306 c.p.c., al diritto, all’azione e agli atti di giudizio RGN 7378/2004 di cui in premessa, con compensazione delle spese e rinuncia alla solidarietà R.D.L. n. 1578/3, ex art. 68, e quindi, il giudice d’appello non avrebbe potuto condannare la rinunciante al pagamento delle spese del grado;

il motivo è fondato: la Corte d’appello di Roma, non solo liquidando le spese del giudizio di appello, pur in presenza di diverso accordo tra le parti, ma anche condannando l’appellante rinunciante al pagamento delle spese in favore dell’appellata, ha violato l’art. 306 c.p.c., u.c., poichè esso attribuisce al giudice – in conseguenza della dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rituale rinuncia agli atti dello stesso ed in deroga alla previsione contenuta nell’art. 91 c.p.c., comma 1 – la sola funzione di “liquidazione” delle spese, non anche quella che è prevista dal primo periodo della stessa disposizione normativa, che contempla la “condanna” al rimborso delle spese, ovvero che individua la parte da considerare soccombente e alla quale farne carico, e neppure gli attribuisce le distinte funzioni previste nel primo e nel secondo comma dell’art. 92 cod. proc. civ., che regolamentano la facoltà, rispettivamente, di ridurre o compensare le spese con valutazione discrezionale dell’utilità delle stesse e del livello della responsabilità del soccombente nel promuovere il giudizio o nel resistervi (cfr. Cass. n. 21707/06); la liquidazione delle spese da parte del giudice, ai sensi dell’ultimo inciso dell’art. 306 c.p.c., comma 4, va fatta, inoltre, quando il rinunciante sia tenuto al rimborso delle spese alle altre parti, ma, poichè la norma fa salvo il diverso accordo tra loro, in caso di accordo nel senso della compensazione, il giudice deve limitarsi a prenderne atto;

ne consegue che la sentenza impugnata non solo non avrebbe potuto condannare l’appellante rinunciante al pagamento delle spese processuali in favore dell’appellata costituita, ma avrebbe anche dovuto considerare l’accordo intervenuto tra le parti e quindi nemmeno procedere alla liquidazione delle spese; giova aggiungere che, alla stregua delle considerazioni svolte sopra, in casi quale quello di specie, non vi è luogo a provvedere nemmeno nel senso della statuizione espressa di compensazione delle spese giudiziali;

la sentenza impugnata va quindi cassata per quanto di ragione e, decidendo nel merito, va dato atto dell’accordo intervenuto tra le parti anche in merito alle spese processuali”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto; la sentenza impugnata va cassata per quanto di ragione e, potendo la causa essere decisa nel merito, vanno adottate le statuizioni di cui al dispositivo.

Avendo il giudice d’appello disatteso la concorde richiesta delle parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata secondo quanto specificato in motivazione e, decidendo nel merito, dichiara non luogo a provvedere sulle spese del giudizio di merito. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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