Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19378 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19378 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: FEDERICI FRANCESCO

ORDINANZA

sul ricorso 9147-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente 2018
1503

contro

CIAN ADRIANA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato
PAOLO FIORILLI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GLAUCO CASTELLANI;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 20/07/2018

avverso la sentenza n. 2/2011 della COMM.TRIB.REG. di
TRIESTE, depositata il 17/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio

del

26/04/2018 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO FEDERICI.

\sì,\

1

Rilevato che:
l’Agenzia delle Entrate, con unico motivo, ha proposto ricorso avverso la sentenza
n. 2/01/11, depositata il 17.01.2011 dalla Commissione Tributaria Regionale del Friuli
Venezia Giulia;
la controversia traeva origine dalla notifica dell’avviso di accertamento n.
R55010400240/2008, relativo all’anno d’imposta 2004, con il quale si contestava in
capo a Cian Adriana un maggior reddito, a titolo di plusvalenza, di C 89.998,00; la

titolarità della contribuente per la quota di 1/2. Era così rideterminato il reddito in
misura pari ad C 16.200,00, oltre addizionali, interessi e sanzioni;
la contribuente, che aveva fruito della facoltà prevista dall’art. 7 della I. n.
448/2001, versando a titolo di imposta sostitutiva il 4% del valore del terreno
determinato con perizia giurata di stima (C 108.775,00), aveva impugnato l’atto
impositivo;
la commissione Tributaria Provinciale di Pordenone con sentenza n. 68/01/08, e la
Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, con la sentenza ora
impugnata, avevano annullato l’avviso di accertamento riconoscendo le ragioni della
Cian;
l’Agenzia censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 7, co. 6,
della I. n. 448 del 2001, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. ritenendo erroneo il
ragionamento del giudice d’appello;
si è costituita la contribuente, che si è opposta con controricorso alle avverse
difese, chiedendone il rigetto.

Considerato che:
Il motivo del ricorso è infondato e va rigettato.
La vicenda si inserisce nel contesto della fruizione da parte della contribuente
della disciplina agevolativa introdotta con l’art. 7 della I. n. 448 del 2001. La norma,
per i titolari di terreni lottizzati o suscettibili di utilizzazione edificatoria alla data
dell’1.1.2002, aveva previsto la possibilità di calcolare la plusvalenza derivante dalla
successiva alienazione, assumendo come valore iniziale non più il costo di acquisto del
terreno medesimo, secondo i criteri individuati nell’art. 68 del TUIR (già art. 81), ma
quello determinato sulla base di una relazione giurata di stima alla data dell’1.1.2002,
previo pagamento di una imposta sostitutiva del 4% sul nuovo valore del terreno
risultante dalla perizia. La stima emergente dalla perizia giurata ed il pagamento della
RGN 9147/2011
FeK Federici

plusvalenza era generata dalla cessione di un terreno a destinazione edificatoria, nella

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imposta sostitutiva identificava il nuovo valore minimo legale, così che l’alienante, al
momento della vendita del terreno, si sarebbe affrancato dalla tassazione della
plusvalenza generata ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett a) e b) del d.P.R. n. 917/1986
(salvo ovviamente la pattuizione di un prezzo di cessione superiore a quello stimato,
nella quale ipotesi la plusvalenza sarebbe stata riconosciuta per la differenza tra il
valore di stima della perizia e il maggior valore di cessione).
Tuttavia, secondo l’interpretazione della Agenzia delle Entrate, il comma 6 dell’art.

dichiarato nella perizia giurata, l’Ufficio non deve più tener conto del valore della
perizia di stima e della imposta sostitutiva versata secondo il valore minimo legale
così determinato, dovendo invece procedere alla determinazione della plusvalenza,
secondo i criteri desunti dagli artt. 67 e 68 del TUIR, sulla differenza tra il prezzo di
cessione e il vecchio valore di acquisto. Tale interpretazione, secondo l’Agenzia, si
fonda sulla considerazione che il valore in perizia non è immodificabile, potendo
verificarsi eventi che incidano sul bene deprezzandolo; in questo caso tuttavia,
trattandosi di valore non più utilizzato dallo stesso dichiarante-cedente, anche per
l’Ufficio non costituisce più valore di riferimento, riemergendo pertanto i criteri
originari di calcolo della plusvalenza. L’Agenzia sostiene che questa interpretazione
sarebbe cristallizzata in varie circolari, in particolare nella n. 15 dell’1.02.2002, nella
n. 81 del 6.11.2002, nella n. 35 del 4.08.2004. Non adeguandosi a questa
interpretazione la sentenza del giudice regionale avrebbe pertanto errato.
L’interpretazione della Agenzia non trova fondamento nella disciplina positiva.
Innanzitutto è utile ribadire che le circolari invocate dalla Agenzia, di segno
interpretativo opposto rispetto alla decisione impugnata, sono irrilevanti ai fini della
lettura della disciplina, non costituendo fonte di interpretazione autentica della norma
e costituendo al più un utile strumento per la ricerca e la ricostruzione del significato
di una norma, senza che il giudice sia tenuto ad applicarle.
Quanto alla questione controversa, la giurisprudenza di legittimità ha negli ultimi
anni ripetutamente ribadito” che in tema di plusvalenze realizzate mediante la cessione
di terreni edificabili e con destinazione agricola, la scelta del contribuente di calcolare
il valore del bene ex art. 7 della I. n. 448 del 2001, in deroga al sistema ordinario,
facendo redigere apposita perizia giurata ed effettuando il relativo versamento, non
determina alcun vincolo nella successiva vendita e non limita pertanto la facoltà di
alienare il bene ad un prezzo inferiore, sicché, in questa ipotesi, deve escludersi la
decadenza del contribuente dal beneficio e la possibilità per l’Amministrazione
RGN 9147/2011
F9erici
\3\

7 cit. implica che, se la cessione avvenga ad un corrispettivo inferiore a quello

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finanziaria di accertare la plusvalenza secondo gli ordinari criteri (Cass., Sez. 6-5, ord.
n. 24310/2016; ord. n. 19242/2016; ord. n. 25721/2014).
L’art. 7 prevede infatti un procedimento scandito da tre momenti: 1) la
determinazione del valore del terreno mediante una perizia di stima nel termine di
legge (1.1.2002); 2) il versamento di una imposta sostitutiva del 4% sul valore
stimato in perizia; 3) l’esecuzione del versamento nei termini indicati dalla normativa;
costituendo peraltro tale valore quello normale minimo di riferimento ai fini delle

prezzo inferiore non da diritto al recupero di minusvalenze. Il prezzo di cessione più
basso non determina tuttavia nessuna decadenza dal beneficio, sicchè all’Ufficio è
comunque impedito riprendere il calcolo delle plusvalenze secondo il criterio previsto
dagli artt. 67 e 68 del TUIR, partendo cioè dal vecchio valore di acquisto.
In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato.

Considerato che
le incertezze interpretative sulla disciplina sono state superate successivamente
alla introduzione del presente giudizio, sussistendo pertanto i presupposti per la
compensazione delle spese di causa;

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.
Così deciso in Roma, il giorno 26 aprile 2018.

imposte sui redditi, di registro, ipotecarie e catastali, l’eventuale cessione ad un

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