Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19378 del 17/09/2020
Cassazione civile sez. trib., 17/09/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 17/09/2020), n.19378
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. NOVIK Adet Tony – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11846/2013 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
R.C., rappresentata e difesa giusta delega in atti
dall’avv. Donato Mondelli (PEC
donatomondelli.ordineavvocatiroma.orq) presso il quale in Roma,
Corso Trieste n. 109 è elettivamente domiciliata;
– controricorrrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Puglia, sez. staccata di Foggia n. 210/27/12 depositata il
05/11/2012, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del
26/02/2020 dal Consigliere Roberto Succio.
Fatto
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello della contribuente e in riforma della sentenza di primo grado ha quindi statuito la illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato, per IVA, IRAP e IRES 2006;
– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per Cassazione l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a tre motivi; R.C. resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– va preliminarmente affrontata e disattesa l’eccezione sollevata da parte controricorrente relativamente alla notifica del ricorso per cassazione;
– infatti, indipendentemente dalla sorte avuta dalla “notifica” eseguita presso il Rag. A.C., è indubbio che la notifica diretta alla controricorrente personalmente ha raggiunto il suo scopo, stante l’effettiva costituzione in questo giudizio della stessa, costituzione che spiega effetti sananti del vizio di notifica;
– in termini si è invero recentemente espressa questa Corte, statuendo che (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18402 del 12/07/2018) in tema di ricorso per cassazione, l’eventuale nullità della notificazione è sanata dalla predisposizione (e notifica) del controricorso ad opera della parte resistente, la quale si sia difesa nel merito, in virtù del generale principio di sanatoria dei vizi degli atti processuali del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., comma 3;
– possono dunque esaminarsi i motivi di ricorso;
– con il primo motivo di ricorso si censura la gravata sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 54, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere il giudice dell’appello dichiarato inammissibile il gravame incidentale senza considerare l’applicazione del periodo di sospensione feriale ai termini previsti per la sua proposizione;
– osserva la Corte, in primo luogo, che risulta infondata l’eccezione di inammissibilità svolta dal controricorrente, secondo il quale la CTR avrebbe dichiarato inammissibile l’appello incidentale dell’Ufficio stante il mancato deposito di copia del gravame presso la CTP; infatti la questione è esaminata solo incidentalmente dalla CTR e costituisce, nella sentenza impugnata, mero obiter dictum per averla il giudice dell’appello implicitamente rigettata decidendo per l’inammissibilità dell’appello in forza del diverso profilo relativo alla tardività dello stesso;
– il motivo può quindi essere oggetto di esame, e all’esito esso si rivela fondato;
– infatti, dalla lettura della sentenza impugnata si evince come la CTR abbia erroneamente ritenuta tardiva la costituzione in appello con atto di controdeduzioni contenente anche l’appello incidentale perfezionata in data 3 novembre 2011;
– appare evidente che il giudice dell’appello non ha considerata nel computo la sospensione feriale dei termini che certamente in questo caso opera, e che pacificamente trova applicazione anche nel processo tributario;
– conseguentemente, la tempestività del gravame incidentale dell’Ufficio andava esaminata tenendo conto dell’operare della sospensione feriale dei termini ex L. n. 742 del 1969, che nella versione vigente ratione temporis prevedeva l’effetto sospensivo nel periodo dal 1 agosto al 15 settembre; detta sospensione andava computata partendo peraltro dal giorno della notifica all’Ufficio dell’appello principale del contribuente, e non – come ha ritenuto la CTR in sentenza – dalla data del deposito dello stesso presso la segreteria della CTR (deposito avvenuto in data 28 luglio 2011);
– i restanti motivi, stante la decisione sul motivo che precede, sono assorbiti;
– la sentenza va quindi integralmente cassata con rinvio alla CTR pugliese per lo svolgimento del giudizio di appello che dovrà prendere in esame anche il contenuto dell’appello incidentale.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. staccata di Foggia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2020