Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19378 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. III, 10/09/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 10/09/2010), n.19378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20863-2009 proposto da:

D.M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato ALLOCCA GIORGIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BULLO CLAUDIO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GAMMA BROKERS SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1777/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

18/06/08, depositata il 09/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato Allocca Giorgio, difensore del ricorrente che si

riporta ai motivi insistendo per l’accoglimento del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che

aderisce alla relazione scritta.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 23 marzo 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “1.- Con sentenza n. 1777/2008 la Corte di appello di Milano – in parziale riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Milano – ha disposto che la s.r.l. Gamma Brokers ha diritto al pagamento dell’indennità di avviamento, a seguito del recesso del locatore, D.M.R., dal contratto di locazione dei locali da essa condotti in locazione per lo svolgimento della sua attività, ed ha condannato il locatore alla restituzione delle somme ricevute in pagamento delle spese del giudizio di primo grado, oltre che al rimborso delle spese di appello.

Il D.M. propone cinque motivi di ricorso per cassazione.

L’intimata non ha presentato difese.

2.- Il primo, il secondo ed il quinto motivo di ricorso – che denunciano violazioni di legge – sono inammissibili per l’inidonea formulazione dei quesiti, che sono del tutto generici ed astratti:

non indicano quale sia la fattispecie da decidere; quale il principio erroneamente affermato dalla Corte di appello e quale la corretta interpretazione.

Il ricorrente chiede in realtà a questa Corte di decidere in termini diversi dalla sentenza impugnata le questioni dibattute in appello, anzichè enunciare le regole giuridiche che sarebbero state violate e quelle corrette, di cui chiede l’applicazione, sì da consentire alla Corte di formulare una regula iuris che risulti applicabile, oltre che al caso di specie, ad altri casi dello stesso genere (cfr., per tutte, Cass. Civ. S.U. 11 marzo 2008 n. 6420. Cass. Civ. Sez. 3^, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535).

3.- Il terzo ed il quarto motivo sono parimenti inammissibili ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., poichè non contengono un momento di sintesi delle censure di vizio di motivazione, analogo al quesito di diritto, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, nè le ragioni per cui essa appare inidonea a giustificare la decisione impugnata, come richiesto a pena di inammissibilità dei motivi (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ. Sez. 3^ n. 4646/2008 e n. 4719/2008, fra le altre).

Tali requisiti non si possono ritenere rispettati quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass. civ., Sez. 3^, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 20863/32009 4311/2008).

In realtà la Corte di appello ha dato conto con esauriente motivazione delle soluzioni adottate, con ragionamento immune da vizi logici e giuridici.

4.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– Il ricorrente ha depositato memoria. Ritenuto in diritto.

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che i rilievi contenuti nella memoria non valgono a disattendere.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.- Non essendosi costituita l’intimata non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

 

 

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