Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19378 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 03/08/2017, (ud. 21/06/2017, dep.03/08/2017),  n. 19378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9110-2015 proposto da:

ASSOCIAZIONE ALBERGATORI ISOLA DI PONZA, in persona del Presidente e

legale rappresentante p.t. M.G. e di G.G.,

G.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA SCROFA

47, presso lo studio dell’avvocato LUCIO ANELLI, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato DINO LUCCHETTI giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

FIERA MILANO SPA, in persona dell’Amministratore Delegato e

rappresentante legale pro tempore Dott. P.E.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo

studio dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIOVANNI ALESSANDRO SAGRAMOSO giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4546/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/06/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Associazione Albergatori isola di Ponza proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su ricorso della Fiera di Milano s.p.a., relativo alla locazione di uno spazio espositivo all’interno della manifestazione “Bit 2007”, affermando di non dover pagare il servizio non avendone fruito, di non aver perfezionato la prenotazione dello stand e di aver comunque formalizzato la propria disdetta rispetto alla volontà di partecipare all’iniziativa in un primo momento espressa a mezzo di domanda di iscrizione.

L’opposizione dell’Associazione Albergatori veniva accolta in primo grado (sul presupposto che il contratto si perfezionasse con la comunicazione alla proponente della notifica dell’assegnazione posteggio, ma che mancasse la prova di tale comunicazione, e che la rinuncia alla iscrizione fosse avvenuta prima del ricevimento della comunicazione di accettazione della domanda) ma rigettata in appello.

La corte d’appello di Milano, con la sentenza qui impugnata (alla cui motivazione la ricorrente, nella sommaria esposizione dei fatti di causa, non accenna neppure), ha ritenuto che l’ente fiera avesse fornito la prova della conclusione del contratto, sulla base della conoscenza o conoscibilità, da parte della associazione, della accettazione della proposta di poter fruire di uno spazio di parcheggio all’interno della esposizione Bit 2007, avendo l’ente fiera spedito un plico, indirizzato all’associazione albergatori, che già nella lettera di vettura conteneva il riferimento alla esposizione, della presunzione di conoscibilità di cui all’art. 1355 c.c., della copia fattura recante l’annullamento manuale da parte dell’associazione albergatori e di altre circostanze, tutte convergenti ad individuare l’intervenuta formazione dell’accordo contrattuale ed il successivo, benchè ravvicinato ripensamento da parte dell’associazione albergatori, a fronte del quale l’ente fiera non aveva voluto consentire ad un accordo risolutivo ed aveva preteso ugualmente la prestazione in denaro pattuita, benchè l’espositore non avesse in effetti fruito dello spazio espositivo richiesto.

La Associazione Albergatori isola di Ponza propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi nei confronti della Fiera di Milano s.p.a., avverso la sentenza n. 4546/2014, depositata dalla Corte d’Appello di Milano il 16 dicembre 2014, notificata il 2.2.2015, regolarmente depositata in copia notificata.

Resiste la Fiera di Milano s.p.a. con controricorso.

La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Sono state depositate memorie di entrambe le parti.

Con il primo motivo, 1′ Associazione Albergatori isola di Ponza lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha costituito oggetto di discussione tra le parti. Sostiene che la corte d’appello non ha tenuto conto del fatto che il tribunale aveva accertato che la rinuncia dell’associazione a fruire delle prestazioni pattuite, integrante revoca della proposta, fosse avvenuta prima del ricevimento della accettazione della domanda e soprattutto non ha tenuto conto della presenza in atti di un documento, la fattura in data (OMISSIS) con su scritto “rinuncia pad. 5”, precedente all’invio dell’accettazione, a comprova che prima ancora di emettere la comunicazione di accettazione, l’ente fiera aveva ricevuto, ed era ben conscio di aver ricevuto, la rinuncia telefonica alla fruizione della prestazione da parte degli albergatori.

Con il secondo motivo l’Associazione Albergatori denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. perchè ci sarebbe omessa pronuncia o meglio, mancherebbe l’accertamento, sul punto della preventiva rinuncia dell’associazione rispetto alla ricezione dell’accettazione. Con il terzo motivo, la associazione albergatori denuncia la violazione delle norme sulla formazione del contratto e sulla revocabilità della proposta. Sostiene che l’ente fiera ha solo fornito la prova della spedizione, a mezzo di corriere privato, del plico contenente la propria accettazione, ma non della ricezione di esso all’indirizzo del destinatario, e che quindi sia mal stata applicata la presunzione di conoscibilità ex art. 1355 c.c.

I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, non possono essere accolti.

Non sono configurabili i vizi denunciati, di omesso esame di un fatto decisivo, nè tanto meno di omessa pronuncia, in quanto la corte d’appello ha proceduto ad un accertamento in fatto sulla conclusione del contratto prima della revoca della proposta, del quale dà ampio conto in motivazione, con esiti differenti rispetto a quello di primo grado e rispetto a quanto auspicato dalla ricorrente, non ulteriormente rinnovabile in questa sede.

Il ricorso inoltre pecca di autosufficienza laddove non richiama,nè riproduce le clausole del contratto e del regolamento ad esso applicabili.

Anche il terzo motivo, con il quale si censura l’erronea applicazione delle regole codicistiche sulla formazione della volontà contrattuale, in realtà critica l’accertamento in fatto compiuto dalla corte d’appello, che non ha ritenuto provato che l’Ente Fiera avesse avuto conoscenza, con le forme imposte dal contratto e dal regolamento contrattuale, della revoca da parte dell’Associazione Albergatori della proposta di fruire di uno spazio di parcheggio all’interno di una esposizione, prima che l’accettazione arrivasse nella sfera di conoscibilità della destinataria associazione (con lettera di vettura, che la corte territoriale indica come prova documentale della avvenuta spedizione del plico all’indirizzo della destinataria, con la quale non sussistevano all’epoca altri rapporti, per cui ne deduce che il contenuto della lettera di vettura non potesse che essere relativo all’accettazione della proposta).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza della, la Corte, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.800,00, oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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