Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19377 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 22/09/2011), n.19377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16753/2010 proposto da:

B.M.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DUILIO 12, presso lo STUDIO SALVATI, rappresentata e

difesa dagli avvocati RISPOLI Gregorio, COLOMBO ELDA, giusta mandato

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GET SPA GESTIONE ESATTORIE TESORERIE – succeduta per fusione alla SET

SPA SERVIZIO ESAZIONE TRIBUTI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1661/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

19.11.09, depositata il 16/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “con la decisione ora impugnata per cassazione la Corte d’Appello di Firenze ha rigettato l’appello proposto da B.M.D. avverso la sentenza del Tribunale di Pisa, che aveva dichiarato inammissibile la domanda poichè proposta oltre il termine di trenta giorni dall’avviso di mora inviato alla ricorrente dalla Set S.p.A., e ritenuto provvedimento oggetto di un’opposizione ex lege n. 689 del 1981; il ricorso per cassazione è basato su quattro motivi, ma l’esame del secondo è giuridicamente e logicamente pregiudiziale;

col secondo motivo di ricorso è dedotta violazione dell’art. 111 Cost., artt. 101 e 112 c.p.c. e della L. n. 212 del 2000 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè la Corte d’Appello non avrebbe compreso quale è il thema decidendi della causa; questo, secondo la ricorrente, consisterebbe nella causa petendi contenuta nell’atto introduttivo del primo grado di giudizio: la violazione, da parte di una società esattoriale, qualificatasi concessionaria del servizio riscossione tributi per il Comune di Pisa, delle norme della L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 7, applicabili ai soggetti concessionari ai sensi dell’art. 17 della stessa legge, per avere detta società formulato una richiesta di pagamento e minacciato l’esecuzione; aggiunge la ricorrente che la domanda proposta in giudizio è volta ad ottenere una sentenza di accertamento negativo sul “presunto debito” ed il riconoscimento di “un diritto risarcitorio limitamento all’an debeatur”; il motivo è infondato: la sentenza impugnata motiva in merito alla proposizione di due domande e compie la relativa valutazione (peraltro riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata: cfr., da ultimo, Cass. n. 22893/08) proprio con riferimento ai due petita così come richiamati nel presente ricorso e sopra riportati; quanto alla domanda risarcitoria, correttamente il giudice d’appello ha escluso l’applicabilità al caso di specie della normativa di cui alla L. n. 212 del 2000;

questa, infatti, si applica anche ai soggetti che rivestono la qualifica di concessionari, tuttavia, sia in ragione dell’art. 17 richiamato dalla ricorrente (“Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell’amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l’attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura”) sia soprattutto in ragione dell’ambito di applicazione dell’intero testo di legge in cui l’articolo è inserito (che contiene le disposizioni che, “in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 91 Cost., costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario” ex art. 1, comma 1), essa regola l’azione del concessionario finalizzata all’accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione dei tributi; nel caso di specie, si verte in materia di sanzioni amministrative per contravvenzione al codice della strada (secondo quanto accertato in sede di merito, senza che sul punto vi sia censura alcuna da parte della ricorrente), sicchè non può revocarsi in dubbio che alla relativa riscossione si possano applicare le norme dell’ordinamento tributario solo in quanto espressamente richiamate e nei limiti di tale richiamo;

quanto alla domanda, qualificata dalla ricorrente come di “accertamento negativo sul presunto debito”, correttamente il giudice di merito ne ha escluso l’ammissibilità poichè, essendo integrato tale “debito” da una sanzione amministrativa, la domanda in questione si risolve in una vera e propria opposizione all’accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione della sanzione e quindi è soggetta – così come ritenuto dalla Corte d’appello alle disposizioni della L. n. 689 del 1981; dal momento che la ricorrente si è limitata a contestare che nel caso di specie possa trovare applicazione tale ultima disciplina, ma non ha mosso censura alcuna alle conclusioni tratte in sede di merito da tale applicazione, il secondo motivo di ricorso si appalesa infondato anche con riguardo al secondo profilo fin qui esaminato;

l’ infondatezza del secondo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del primo e del quarto, poichè vertenti, il primo, sulla titolarità della posizione di concessionaria della SET S.p.A. (il cui esame è precluso dall’inammissibilità dell’opposizione avverso l’avviso di mora che quest’ultima, nella qualità appunto contestata, ha indirizzato alla B.M. e che la destinataria avrebbe potuto contestare soltanto promuovendo tempestivamente l’opposizione) ed il secondo, sulla condanna alle spese in sede di merito (correttamente disposta in applicazione del principio della soccombenza);

il terzo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse della ricorrente, poichè lamenta un vizio del procedimento di secondo grado verificatosi all’udienza di precisazione delle conclusione, che sarebbero state rassegnate da un avvocato non munito di delega, secondo quanto disposto dal R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 9: è palese come l’eventuale accoglimento non comporterebbe alcuna conseguenza favorevole alla ricorrente; quanto al pregiudizio sofferto in relazione alla condanna alle spese di giudizio, sarebbe stato onere della ricorrente indicare nel ricorso la/e voce/i di diritti e/o onorari non dovuta/e ed, invece, erroneamente posta/e a suo carico dal giudice di appello: in mancanza, il ricorso è, sotto questo profilo, mancante di autosufficienza”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA