Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19377 del 21/08/2013
Civile Sent. Sez. 6 Num. 19377 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
SENTENZA
sul ricorso 10077-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA, nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE
SPA in persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA nella sua qualità di beneficiaria
del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in persona del
proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PIETRO GUERRA, giusta procura a margine del ricorso;
Data pubblicazione: 21/08/2013
Th,V
- ricorrenti contro
FASULO ALFREDO;
– intimato –
dell’1 /04/2011, depositata 1’11/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO;
è presente il P.G. in persona del Doti. CARMELO SGROI che ha
concluso per raccoglimento del ricorso dal I al VI motivo e per
l’assorbimento del VII.
Y-v
Ric. 2012 n. 10077 sez. M3 – ud. 04-07-2013
-2-
avverso la sentenza n. 4299/2011 del TRIBUNALE di NAPOLI
10077/2012
Con sentenza
SVOLGIMENT
EL PROC
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ir1A-ee //li
3/5/201
il
ribunale di Napoli
respingeva il gravame interposto dalla società Enel
Distribuzione s.p.a. nei confronti della pronunzia G. di P.
Fasulo di condanna al risarcimento del lamentato danno
consistente negli ingiusti oneri sopportati per il pagamento
dell’energia elettrica erogatagli tramite bollettini postali,
in conseguenza dell’inadempimento da parte dell’Enel all’art.
6, comma 4, Delib. n. 200 del 1999 con cui l’Autorità per
l’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) ha imposto agli
esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia
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