Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19377 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19377 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: FEDERICI FRANCESCO

ORDINANZA

sul ricorso 7409-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2018
1502

COLLINA SERENELLA,

elttivamente doini(72iliata in ROMA

VIA CESARE BECCARIA 84, presso lo studio dell’avvocato
CLAUDIO GALLI’, rappresentata e difesa dall’avvocato
ALESSANDRO MARTINI;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 20/07/2018

avverso la sentenza n. 20/2010 della COMM.TRIB.REG. di
BOLOGNA, depositata il 02/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 26/04/2018 dal Consigliere Dott.

N

FRANCESCO FEDERICI.

Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza n. 20/19/10,
emessa dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna e depositata il
2.02.2010 nel giudizio intervenuto tra l’Agenzia stessa e Collina Serenella;
riferisce che il contenzioso traeva origine dalla ispezione e dal pvc redatto dalla
GdF nei confronti della società HYTE sas di Basaglia Rubens & C. e dal conseguente
avviso di accertamento ex art. 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 relativo all’anno

L’atto impositivo era stato notificato alla società nella persona del curatore
fallimentare, e inviato per conoscenza alla socia accomandante Collina Serenella in
data 25.10.2005;
era quindi seguita la notifica dell’avviso di accertamento n. 79901T100129 di C
156.915,00 -a titolo di Irpef e addizionali regionali-, emesso nei confronti della Collina
per omessa dichiarazione del reddito di partecipazione nella società, della quale la
socia possedeva una quota pari al 90%.
La Collina impugnava l’avviso d’accertamento indirizzato alla sua persona e nel
contenzioso che ne seguiva la Commissione Tributaria di Bologna accoglieva il ricorso.
L’appello della Agenzia era rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia
Romagna con la sentenza ora impugnata.
Avverso la sentenza l’Agenzia propone tre motivi di ricorso.
con il primo motivo invoca il sopravvenuto giudicato esterno, che assume efficace
nei confronti della contribuente, nel giudizio dalla stessa personalmente intrapreso
dinanzi al giudice tributario’ provinciale di Bologna avverso l’accertamento emesso nei
confronti della società partecipata;
con il secondo motivo si duole della violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del
1973, in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3, c.p.c., per avere erroneamente ritenuto
nullo l’accertamento per mancanza di motivazione nei confronti della contribuente;
con il terzo motivo per insufficiente motivazione in ordine ad un fatto decisivo e
controverso, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., per aver ritenuta assente la
motivazione a corredo dell’atto impositivo ricevuto dalla contribuente.
Ha chiesto pertanto la cassazione della sentenza.
Si è costituita la contribuente, che preliminarmente ha eccepito la tardività del
ricorso per violazione del termine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c., e la nullità
della notifica del ricorso, spedita ad una residenza diversa da quella propria della
contribuente. Ha inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione dei canoni
RGN 7406/2011
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,

Q:1\

d’imposta 2002, con il quale era contestato un reddito d’impresa di C 174.350,00.

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prescritti dall’art. 366, co. 3 e 6, c.p.c. Nel merito ha contestato le avverse ragioni,
ritenute infondate, chiedendo il rigetto dell’impugnazione. In subordine, ove accolto il
ricorso, ha rappresentato che la decisione assunta in sede d’appello aveva ritenuto
assorbite le ulteriori difese della contribuente, sulle quali pertanto in sede di rinvio ha
chiesto il pronunciamento del giudice di merito.

Considerato che:

controricorrente.
Infondata è l’eccepita tardività del ricorso per l’inutile decorso del termine lungo
semestrale, che la Collina pretende applicabile al giudizio de quo.
La giurisprudenza ha chiarito ripetutamente che in tema di impugnazioni, la
modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla legge n. 69 del 2009, che ha sostituito il
termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario
termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, co. 1, della predetta legge, ai soli
giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e quindi dal 4 luglio 2009, restando
irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo
grado di giudizio (da ultimo Cass., ord. n. 19969 del 2015; Sent. n. 6007 del 2012); il
principio vale anche in tema di impugnazioni nel processo tributario (Cass., ord. n.
15741 del 2013).
Inammissibile per difetto di autosufficienza è poi l’eccezione di nullità della notifica
del ricorso per cassazione. ,A parte che è la stessa controricorrente ad affermare che
l’atto d’impugnazione è stato notificato al suo difensore, oltre che a sé personalmente,
il che è già sufficiente ai fini della regolarità della notifica, ed a parte che la regolare e
tempestiva costituzione in giudizio sanerebbe l’eventuale ipotetica nullità per
raggiungimento dello scopo dell’atto ritenuto irrituale, in ogni caso la difesa della
Collina riferisce che tra la pronuncia della sentenza impugnata e l’impugnazione stessa
ha mutato residenza, senza tuttavia produrre nel controricorso alcun documento che
evidenzi il nuovo indirizzo.
Infondate sono poi le eccezioni di inammissibilità del ricorso per violazione del
rispetto del contenuto dell’atto di impugnazione sotto i profili della sommaria
esposizione dei fatti di causa e del rispetto del principio di autosufficienza. Al contrario
di quanto afferma la controricorrente, il ricorso contiene tutti gli elementi prescritti
dall’art. 366 c.p.c., essendo riportata la vicenda fenomenica e processuale utile alla
comprensione dell’oggetto controverso ed essendo riportati, mediante trascrizione, i
RGN 7406/2011
F,kFedgrici.
,

Devono innanzitutto esaminarsi le questioni preliminari sollevate dalla

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documenti cui nella ricostruzione del fatto e delle questioni giuridiche rinvia la
ricorrente.
Venendo ora al merito, l’Agenzia sostiene che nelle more è sopraggiunta la
sentenza definitiva relativa al contenzioso instaurato dalla medesima Collina avverso
l’avviso di accertamento notificato alla società personale. Si tratta della sentenza n.
79/20/09 depositata il 18.08.2009.
Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. La Giurisprudenza di

del giudicato esterno va coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso; pertanto
la parte ricorrente che deduca l’esistenza del giudicato deve riprodurre a pena
d’inammissibilità del ricorso il testo integrale della sentenza che si assume
essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della
motivazione (Cass., sent. n. 15737 del 2017; sent. n. 2617 del 2015). Nel caso di
specie la invocata pronuncia definitiva nei confronti della società di persona non risulta
riprodotta né per intero né per stralci.
È pur vero che l’eventuale assenza di contenzioso sull’atto impositivo che ha
attinto la società può far presumere la definitività di quell’accertamento, con i
conseguenti riflessi sugli accertamenti che attingono i singoli soci ex art. 5 del d.P.R.
n. 917 del 1986, ma ciò esule dal motivo di ricorso e dall’invocazione della
sopravvenienza di un giudicato esterno.
Con il secondo motivo l’Agenzia si duole della violazione dell’art. 42 del d.P.R. n.
600 del 1973 per aver ritenuto che l’avviso di accertamento non contenesse una
specifica motivazione nei confronti della contribuente.
Sul punto la sentenza impugnata, dopo aver affermato che

«l’avviso di

accertamento riguardante personalmente la ricorrente non contiene infatti alcuna
motivazione specifica nei suoi confronti», nel capoverso aggiunge che «nel caso di
specie è emerso„ che l’unica “motivazione” dell’avviso impugnato si concretava in
un mero richiamo ad un PVC della Guardia di Finanza e ad un conseguente avviso di
accertamento emesso nei confronti della società Hyte Sas -poi fallita- di cui la
Contribuente era solo socio accomandante. Ciò è del tutto insufficiente a giustificare
ed a delimitare la pretesa tributaria».
In tema di accertamento del reddito da partecipazione in società semplice, in
nome collettivo e in accomandita semplice, che ai sensi dell’art. 5 co. 1, del d.P.R. n.
917 del 1986 è imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, in
proporzione alla sua quota,di partecipazione agli utili, la giurisprudenza di legittimità
RGN 7406/2011
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legittimità ha chiarito che nel giudizio di legittimità il principio della rilevabilità

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ha affermato che l’obbligo di porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni
dalle quali deriva la pretesa fiscale, sancito dall’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973,
come modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 32 del 2001, è soddisfatto dall’avviso di
accertamento dei redditi del socio che rinvii per relationem a quello riguardante i
redditi della società, ancorché solo a quest’ultima notificato, in quanto, da un lato,
l’obbligo di motivazione è assolto anche mediante il riferimento ad elementi di fatto
offerti da atti nella conoscibilità del destinatario, e, dall’altro, il socio, ex art. 2261

prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi
(Cass., sent. n. 5645 del 2014; ord. n. 25296 del 2014).
Ebbene, tale principio, che questo collegio condivide e a cui intende dare
continuità, è pertinente al caso che ci occupa. È infatti indiscusso che la società fu
attinta da una ispezione della GdF conclusasi con la redazione di un pvc; a questo fece
poi seguito l’avviso di accertamento notificato alla società e portato incontestatamente
a conoscenza della odierna contribuente, che provvide poi essa stessa a impugnare
l’atto impositivo contro la società, esitato infine nella sentenza invocata dalla Agenzia
a titolo di giudicato esterno. A fronte di questi dati obiettivi per un verso è del tutto
indifferente che la notifica sia avvenuta nei confronti della società fallita -perché ciò
non ha impedito alla contribuente di impugnare personalmente l’atto impositivo
diretto alla società-, per altro verso, ed in conseguenza, l’avviso di accertamento
notificato alla Collina, la cui motivazione rinviava per relationem all’accertamento
diretto alla società, era rituale quanto alla osservanza delle prescrizioni dell’art. 42 del
d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell’art. 7 della I. n. 212 del 2000.
In conclusione il motivo di ricorso è fondato e trova accoglimento.
Il terzo motivo di ricorso è assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.

Considerato che
Il ricorso va accolto e pertanto la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione
Regionale, che in diversa composizione dovrà decidere sulle altre questioni poste dalla
contribuente e non esaminate perché assorbite dalla decisione ora cassata.

P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo e dichiarato
inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio alla
RGN 7406/2011
Fec erici

cod. civ., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di

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Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, che
deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il giorno 26 aprile 2018

Il Presidente

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