Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19376 del 22/09/2011
Cassazione civile sez. VI, 22/09/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 22/09/2011), n.19376
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 14975/2010 proposto da:
F.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato
IMBARDELLI FABRIZIO, rappresentata e difesa dall’avvocato ONESTI
Pompeo, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Z.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANARO
11, presso lo studio dell’avvocato BARTIMMO VINCENZO ALBERTO,
rappresentato e difeso dall’avvocato ROMANO Guido, giusta procura
speciale a margine del controricorso;
– contiroricorrente –
avverso la sentenza n. 117/2010 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del
17.11.09, depositata il 05/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO
BASILE.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “con la decisione ora impugnata per cassazione la Corte d’Appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da F.M. avverso la sentenza del Tribunale di Salerno – sezione distaccata di Eboli pubblicata il 23 febbraio 2009, poichè, essendo stata pronunciata in un giudizio di opposizione all’esecuzione, trattasi di sentenza non impugnabile ai sensi dell’art. 616 c.p.c., ultimo inciso, nel testo risultante dopo la modifica apportata dalla L. n. 52 del 2006 e prima dell’abrogazione ad opera della L. n. 69 del 2009;
il ricorso per cassazione della F. è svolto con un unico motivo, col quale si deduce sia il difetto di motivazione che il vizio di violazione di legge con riferimento all’art. 616 c.p.c., specificamente con riguardo al testo dell’art. 616 c.p.c., in relazione alla modifica intervenuta con la L. n. 69 del 2009;
il motivo è infondato: allo scopo è sufficiente richiamare i precedenti di questa Corte che hanno reiteratamente affermato che le sentenze conclusive in primo grado dei giudizi di opposizione all’esecuzione (e di opposizione di terzo all’esecuzione) pubblicate tra il 1 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009 non sono impugnabili in ragione di quanto disposto dall’art. 616 c.p.c., ult. inc., nel testo introdotto dalla L. n. 52 del 2006, art. 14 (abrogato con la L. n. 69 del 2009, art. 49, comma 2), quindi sono soltanto ricorribili per Cassazione ex art. 111 Cost. (Cass. n. 20392/09, n. 2043/10, ord. n. 20324/10, nonchè, a contrario, Cass. n. 20414/06 ed, ancora, anche per il rigetto di un’eccezione di incostituzionalità, Cass. n. 976/08). Ed, invero, al fine di individuare il regime di impugnazione di una sentenza rileva la data di pubblicazione della sentenza della cui impugnazione si tratta (cfr. Corte Cost. 13 marzo 2008 n. 53); in particolare, è da escludere che, come sostenuto dalla ricorrente, possa rilevare la modifica dell’art. 616 c.p.c., in vigore a far data dal 4 luglio 2009: infatti, a tale data era già pendente l’appello di che trattasi, poichè, essendo stata pubblicata la sentenza di primo grado il 23 febbraio 2009, essa era stata notificata il 9 aprile 2009 e l’appello era stato notificato il 4 maggio 2009 (venendo a scadere il relativo termine il 9 maggio 2009): pertanto, nemmeno si pone la questione interpretativa della norma transitoria della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 2, quanto al riferimento in essa contenuto ai “giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge”, che potrebbe dar adito a qualche dubbio con riferimento alle ipotesi in cui a tale ultima data fosse ancora pendente il termine per proporre l’appello (ovvero soltanto il ricorso straordinario per cassazione) avverso una sentenza di primo grado pubblicata prima del 4 luglio 2009; a tale ultima data, invece, il presente giudizio era già pendente in grado di appello ed era perciò definitivamente esclusa l’applicabilità dell’art. 616 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69 del 2009;
nella specie, la decisione impugnata, ha fatto applicazione dei principi espressi dai precedenti richiamati e correttamente ha concluso per l’inammissibilità dell’appello”.
La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del resistente, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 5 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011