Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19376 del 21/08/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 19376 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso 8287-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA, nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE
SPA in persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA nella sua qualità di beneficiaria
del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in persona del
proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PIETRO GUERRA, giusta procura a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 21/08/2013

- ricorrenti contro

BATTINELLI ANGELO;
– intimato –

22.2.2011, depositata il 25/02/204;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO
SGROI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso dal 1° al 6°
motivo, assorbito il 7°.

Ric. 2012 n. 08287 sez. M3 – ud. 04-07-2013
-2-

avverso la sentenza n. 2254/2011 del TRIBUNALE di NAPOLI del

8287/2012

SVOLGIMENTO DEL P’1 ESSO

Z-57t-

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Con sentenza del 024/2011 il Tribunale di Napoli respingeva
il gravame interposto dalla società Enel Distribuzione s.p.a.
nei confronti della pronunzia G. di P. Barra di accoglimento

al risarcimento del lamentato danno consistente negli
ingiusti oneri sopportati per il pagamento dell’energia
elettrica erogatagli tramite bollettini postali, in
conseguenza dell’inadempimento da parte dell’Enel all’art. 6,
comma 4, Delib. n. 200 del 1999 con cui l’Autorità per
l’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) ha imposto agli
esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia
elettrica di «offrire al cliente almeno una modalità
gratuita di pagamento della bolletta>>.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la
società Enel Servizio Elettrico s.p.a., in proprio e quale
procuratrice speciale della società Enel Distribuzione
s.p.a., propone ora ricorso per cassazione, affidato a 7
motivi.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 4 ° motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa
applicazione dell’art. 1339 c.c., in riferimento all’art.
360, l ° co. n. 3, c.p.c.
Il motivo è fondato nei termini di seguito indicati.

della domanda proposta dal sig. Angelo Battinelli di condanna

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Come questa Corte ha già avuto ripetutamente modo in casi
analoghi di affermare, il potere normativo secondario ( o,
secondo una possibile qualificazione alternativa, di
emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi )

dell’art. 2, comma 2 lett. h), si può concretare anche nella
previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del
regolamento di servizio, di cui al comma 37 dello stesso art.
2, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339
c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali
pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma
alla duplice condizione che queste ultime siano meramente
dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che
la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela
dell’interesse dell’utente o consumatore, restando, invece,
esclusa -salvo che una previsione speciale di legge o di una
fonte comunitaria ad efficacia diretta- non la consenta – la
deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a
norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e
consumatore.
Si è tuttavia escluso che la prescrizione di cui all’art.
6, comma 4, Delib. A.E.E.G. n. 200 del 1999, abbia comportato
la modifica o l’integrazione del regolamento di servizio del
settore esistente all’epoca della sua adozione, e
conseguentemente l’integrazione dei contratti di utenza ai

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dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi

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sensi dell’art. 1339 c.c., sicché l’azione di responsabilità
per inadempimento contrattuale esercitata dalla originaria
parte attrice risulta priva di fondamento, in quanto basata
su clausola contrattuale invero non risulta inserita nel

ultimo, Cass., 19/12/2011, n. 27500; Cass., 19/12/2011,
n.27474; Cass., 16/12/2011, n. 27106).
Orbene, il giudice dell’appello ha disatteso il suindicato
principio, a tale stregua erroneamente attribuendo alla
delibera di cui trattasi efficacia integrativa del contratto
di utenza, e conseguentemente ravvisando sussistente il
lamentato inadempimento.
Dell’impugnata sentenza s’imporne pertanto la cassazione in
relazione, con assorbimento dei restanti motivi.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la
causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con il
rigetto della domanda originaria del Battinelli, la cui
infondatezza emerge invero anche in ordine al profilo
subordinato concernente il preteso inadempimento dell’obbligo
di informazione, giacché l’esclusione della integrazione del
contratto da parte della delibera in argomento in ragione
della relativa indeterminatezza depone conseguentemente per
la mancata insorgenza di un siffatto obbligo.
Le

spese

del

giudizio

di merito possono

essere

integralmente compensate tra le parti, essendo notorio che

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contratto di utenza, e pertanto insussistente (cfr., da

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nella giurisprudenza di merito la questione di diritto
dell’efficacia della norma della nota deliberazione è stata
decisa in modi opposti.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in

P.Q.M.
La Corte accoglie il 4 ° motivo di ricorso, assorbiti gli
altri, e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’appello e
rigetta la domanda originaria del Battinelli. Compensa le
spese dei gradi di merito. Condanna il Battinelli al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida
in complessivi euro 600,00 di cui euro 400,00 per onorari,
oltre ad accessori come per legge.

Roma, 4/7/2013

dispositivo, seguono la soccombenza.

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