Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19375 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 30/09/2016, (ud. 09/02/2016, dep. 30/09/2016), n.19375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22382/2013 proposto da:

C.P.G.R., (OMISSIS) in proprio e quale erede

universale testamentario di M.O. e quale legale

rappresentante del COMITE’ P. di (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, CORSO FRANCIA 197, presso lo studio

dell’avvocato FABRIZIO VITTORIO LEMME, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LORENZO PICOTTI giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

GRACCHI 187, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ANTONELLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABRIZIO DAL SANTO

giusta procura in calce al controricorso;

GENERALI ITALIA S.P.A. già INA ASSITALIA S.P.A. in persona del

procuratore Avv. M.M., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARCO

VINCENTI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

K.M., COMUNE DI VERONA (OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

COMUNE DI VERONA (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORTI DELLA FARNESINA 155,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA ZHARA BUDA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati FULVIA SQUADRONI,

GIOVANNI ROBERTO CAINERI giusta procura speciale a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

GENERALI ITALIA S.P.A. già INA ASSITALIA S.P.A. in persona del

procuratore Avv. M.M., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARCO

VINCENTI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

C.P.G.R., (OMISSIS) in proprio e quale erede

universale testamentario di M.O. e quale rappresentante di

COMITE’ P. (OMISSIS), B.M.L., K.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 71/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 11/01/2013, R.G.N. 327/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato FABRIZIO LEMME;

udito l’Avvocato LORENZO PICOTTI;

udito l’Avvocato MARCO VINCENTI;

udito l’Avvocato CLAUDIA ZHARA BUDA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Fatto

I FATTI

Questi i fatti salienti della vicenda nella ricostruzione della ricorrente: M.O., vedova del pittore P.F., nonchè presidente del Comitè P., istituito allo scopo di curare e tutelare l’opera artistica del maestro P. attraverso la redazione di un catalogo ragionato di tutte le opere, previa verifica della loro autenticità, nel (OMISSIS) si avvide che alla fiera d’arte di (OMISSIS) era esposto un collage, denominato “(OMISSIS)”, dal gallerista K., attribuito a P.; dubitando dell’autenticità dell’opera la M. scrisse al gallerista senza ottenere risposta.

Pochi mesi dopo, venne a conoscenza che nella mostra “(OMISSIS)”, in programma a (OMISSIS), sede della galleria di (OMISSIS) diretta da R.G. detto C., sarebbe stato esposto il predetto collage, adottato anche come icona della mostra, riprodotta sulla copertina del catalogo e sui manifesti.

Scrisse al C., il giorno prima dell’inizio della mostra, sia a nome proprio che come presidente del comitato, esponendo le proprie perplessità in merito all’autenticità dell’opera e chiedendo che la stessa fosse ritirata dalla mostra e che non fosse utilizzata come illustrazione dei manifesti nè sulla copertina del catalogo.

Alla diffida, cui si aggiunsero altre lettere da parte di esperti, non seguì il ritiro del quadro dalla mostra, i manifesti e il catalogo rimasero invariati ed in vendita.

A questo antefatto seguirono alcune iniziative giudiziarie:

– una denuncia querela da parte della vedova P. a carico sia del C. che del gallerista K., con istanza di sequestro;

– il sequestro penale dell’opera, con custodia affidata al C. che lo mantenne in esposizione con l’apposizione a fianco di esso di un avviso nel quale si precisava che erano stati sollevati dubbi sulla autenticità dell’opera esposta;

– l’archiviazione di entrambi i procedimenti penali da parte del g.i.p per mancanza del dolo;

– l’azione civile della vedova P. quale erede dell’artista e presidente e legale rappresentante del Comitè P. nei confronti del Comune di Verona, del C. e del K., affinchè si accertasse la falsità, la non autenticità e comunque la non attribuibilità al P. del collage “(OMISSIS)”, si accertasse la responsabilità dei convenuti e li si condannasse al risarcimento dei danni patrimoniali e non.

Il Comune di Verona chiamava in garanzia la sua compagnia assicuratrice per la responsabilità civile, Assitalia.

Nel corso del giudizio di primo grado decedeva la vedova P. e si costituiva per proseguire il giudizio il suo erede universale C.P.G.R..

Il giudizio di primo grado si concludeva con il rigetto di tutte le domande proposte dalla vedova P. da parte del Tribunale di Verona, il quale preliminarmente evidenziava come la procura fosse stata rilasciata al difensore esclusivamente dalla M. in proprio, senza alcuna spendita del nome del Comitè P., e pertanto chiariva che le domande proposte sarebbero state prese in considerazione solo come provenienti dalla vedova P. in proprio e non anche n.q. di presidente del Comite P..

Proposto l’appello da parte del C., erede universale della vedova P., anch’esso veniva rigettato da parte della Corte d’Appello di Venezia con la sentenza qui impugnata che:

– confermava la sentenza di primo grado quanto alla mancanza di procura al difensore da parte del Comitè P., in mancanza della spendita del nome dello stesso all’interno della procura rilasciata da parte della M.;

– riteneva che la M. non avesse in realtà introdotto una domanda volta all’accertamento della non autenticità dell’opera (che avrebbe potuto svolgersi solo nel contraddittorio con il proprietario dell’opera, nel frattempo venduta dal gallerista K.);

– confermava la sentenza di primo grado laddove aveva escluso il raggiungimento della prova dell’elemento soggettivo del dolo in capo al C. e al K. e riteneva che non fossero neppure ravvisabili i profili di un generico illecito colposo ai danni della M.;

– rigettava pertanto ogni domanda risarcitoria da questa proposta e coltivata dal suo erede universale, con condanna alle spese del grado.

C.P.G.R., quale erede universale testamentario della signora M.O. vedova P., e quale legale rappresentante del Comitè P., propone ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, nei confronti di B.M.L., unica erede di R.G. detto C., di K.M., del Comune di Verona e della Società le Ass.ni di Italia s.p.a., per la cassazione della sentenza n. 71/2013, depositata dalla Corte d’Appello di Venezia in data 11.1.2013, notificata il 14.6.2013.

Resiste con controricorso contenente la proposizione di ricorso incidentale condizionato il Comune di Verona.

Resiste con due distinti controricorsi (uno avverso il ricorso principale, l’altro avverso l’incidentale) Generali Italia s.p.a., già Ina Assitalia s.p.a..

Resiste con controricorso anche la B..

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

La sentenza di appello, confermando quanto già affermato dalla sentenza di prime cure, ha ribadito che l’azione civile è stata promossa da M.O. (e proseguita dal suo erede universale, il ricorrente C.) esclusivamente in proprio e non anche quale presidente del Comitè P., non avendo mai la M., nella procura conferita al suo avvocato (un atto notarile di procuration risalente al 1999) speso il nome del Comitè P..

La decisione impugnata ha pertanto accertato che essa ha agito solo in proprio e non anche nella qualità di presidente del Comitato.

Sostiene invece il ricorrente (senza peraltro riportare mai all’interno del ricorso il contenuto della procura, che però ha provveduto a depositare anche in cassazione) come non sia vero che la M. abbia conferito la procura esclusivamente in proprio, e ritiene che la decisione impugnata si fondi su un presupposto inesistente, ovvero sulla affermazione di un fatto che invece non si è verificato: essa avrebbe operato un obiettivo travisamento del contenuto dell’atto e non un semplice errore di interpretazione.

Il motivo è infondato: da un canto, l’interpretazione del contenuto della procura notarile rilasciata dalla vedova P. è accertamento in fatto, del quale non sono in questa sede contestabili gli esiti, dall’altro se si contesta che la corte d’appello abbia posto in essere un obiettivo travisamento del contenuto dell’atto, esso avrebbe dovuto essere denunciato come errore revocatorio.

Il ricorrente sostiene poi che la corte d’appello avrebbe potuto ricavare il conferimento della procura anche da parte del Comitato dal contesto dell’atto di citazione in primo grado, o anche implicitamente, dal tenore delle domande proposte.

La corte d’appello ha disatteso legittimamente tale ricostruzione interpretativa stante la separatezza materiale dell’atto di conferimento di procura rispetto all’atto introduttivo del giudizio, ed avendo escluso che sia stata proposta una domanda volta all’accertamento della falsità materiale dell’opera (che il Comitato sarebbe stato astrattamente legittimato a proporre) qualificando la domanda proposta dalla vedova P. esclusivamente in termini risarcitoti, domanda di esclusiva pertinenza degli eredi P. e non anche del Comitato, avente il limitato scopo di realizzare un catalogo ragionato delle opere e di conservare l’archivio del P..

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e attacca la sentenza impugnata laddove ha negato che fosse stata proposta una domanda volta all’accertamento della falsità dell’opera (anche perchè, aggiunge la corte territoriale, la stessa avrebbe dovuto essere proposta nei confronti degli attuali proprietari del quadro che non sono in causa, e non nei confronti dei galleristi che si sono limitati ad esporlo).

Viceversa, sostiene il ricorrente riproducendo le conclusioni sia di primo grado che di appello, era proprio stato richiesto “accertarsi la falsità, la non autenticità e comunque la non attribuibilità a FP dell’opera”.

Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Deduce, questa volta sub seciem del vizio di motivazione, che la corte territoriale non abbia adeguatamente considerato il fatto lesivo: sostiene che non sia mai stata addebitata nè dalla sua dante causa nè da lui al gallerista e al direttore del museo la fattispecie penale di cui della L. n. 1062 del 1971, artt. 3 e 4, mentre gli eredi P. avevano chiesto si accertasse, sia per inibire la prosecuzione dell’attività illecita di esposizione di un falso attribuito al maestro P., sia come fatto illecito lesivo fonte del diritto al risarcimento del danno, che a palazzo (OMISSIS) è stato esposto per mesi, contro la volontà dell’ erede e benchè fosse stato per tempo denunciato che si trattava di un falso, un collage falsamente attribuito a P.F. e lo stesso collage veniva commercializzato come effigie della mostra sui manifesti e sui cataloghi ancora in circolazione.

Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Lamenta che sia stata rigettata la domanda risarcitoria, con motivazione molto sbrigativa che nega anche l’esistenza di alcuna colpa in capo ai convenuti, strutturata come una motivazione per relationem alla motivazione di primo grado.

Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte che ammette la motivazione per relationem entro limiti ben precisi, imponendo al giudice che motivi per relationem di far riferimento ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Sostiene che nel caso di specie sarebbe stato invece effettuato un rinvio puro e semplice che non tiene in alcun conto i motivi di impugnazione, nè dà conto di essi.

Il secondo, il terzo e il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi; al rigetto del quarto motivo consegue infatti il rigetto dei due motivi precedenti. La censura del ricorrente è strutturata come censura processuale in quanto è volta a contestare la validità della sentenza per un utilizzo oltre i limiti del consentito della motivazione per relationem. Sotto questo profilo essa è infondata, in quanto la sentenza impugnata, benchè sinteticamente, dà sufficiente conto delle ragioni dell’impugnazione.

Essa esclude legittimamente la responsabilità dei convenuti perchè, a fronte di un fatto allegato come lesivo, esclude che esso sia attribuibile al suo presunto responsabile sotto il profilo sia del dolo che della colpa, escludendo in particolare che dall’istruttoria emergessero elementi idonei a comprovare che i galleristi avessero esposto consapevolmente un’opera falsa, o avessero accreditato, o contribuito ad accreditare, l’autenticità dell’opera.

L’infondatezza delle censure in ordine alla pronunciata esclusione dell’elemento soggettivo della responsabilità in capo ai due espositori fa si che la sentenza impugnata resista alle altre censure atteso che non potrebbe arrivarsi ad alcun accertamento di responsabilità ai fini risarcitori in capo ai controricorrenti una volta che ne sia stata esclusa la colpa.

Si aggiunga che al di là dello schermo della censura processuale il motivo di ricorso appare comunque maggiormente volto a criticare, inammissibilmente, gli esiti della valutazione in fatto operata dalla corte d’appello, laddove essa ha ritenuto che le modalità del comportamento dei galleristi fossero esenti da colpa.

Con il quinto ed ultimo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 633 del 1941, artt. 20 e segg. e degli artt. 110 e 111 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Impugna la sentenza di appello laddove ha affermato che egli non avesse dimostrato di essere subentrato nella titolarità del diritto morale di autore, a seguito della morte della vedova P., affermando di essere intervenuto, ex artt. 111 e 110, quale erede universale testamentario della vedova P..

Il motivo è assorbito dal rigetto dei precedenti.

Il Comune di Verona, nell’ipotesi che venga accolto il ricorso principale e quindi che torni ad essere oggetto di accertamento la sussistenza di una responsabilità colposa in capo al direttore della galleria comunale di arte moderna di (OMISSIS) e per esso del Comune, propone ricorso incidentale (condizionato) in relazione al punto della sentenza che ha negato che l’evento dedotto in causa fosse coperto dalla polizza assicurativa stipulata con Assitalia.

Atteso il rigetto del ricorso principale, il ricorso incidentale condizionato rimane assorbito.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Liquida le spese del grado in favore di B.M.L. in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali, ed in complessivi Euro 10.200,00 ciascuno in favore di Comune di Verona e Generali Italia s.p.a., di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 9 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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