Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19375 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. I, 22/09/2011, (ud. 20/07/2011, dep. 22/09/2011), n.19375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20448/2008 proposto da:

C.Z. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PIEDILUCO 22 r presso l’avvocato PERNAZZA

FEDERICO, rappresentata e difesa dall’avvocato PROIETTI Massimo,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA DI ROMA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 211/2007 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 25/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.Z. ricorre per cassazione con unico motivo avverso la sentenza n. 211 depositata il 25 giugno 2007 della Corte d’appello di Lecce che ha respinto il gravame da lei proposto avverso precedente decisione del Tribunale di Trani, confermando per l’effetto la condanna pronunciata nei suoi confronti a rifondere alla Banca di Roma le spese di lite del grado.

L’intimata non ha spiegato difese.

Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Il collegio ha disposto darsi luogo a motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente denuncia vizio d’omessa e/o insufficiente motivazione in ordine alla questione riguardante la falsità della scrittura privata, relativa a fideiussione, titolo fondante la pretesa azionata in sede monitoria nei suoi confronti dalla Banca di Roma s.p.a..

Censura l’omessa ammissione da parte di entrambi i giudici del merito, nel giudizio incidentale di querela di falso di quel documento, della c.t.u. chiesta per accertarne la falsità, nonchè l’omessa ammissione del teste Palenga, erroneamente ritenuto incapace per il solo fatto di rivestire la qualità di debitore solidale.

Occorre rilevare in linea preliminare che il motivo difetta della necessaria illustrazione che, pur libera da rigidità formali, avrebbe dovuto concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (Cass. n. 4556/2009).

La riscontrata omissione determina l’inammissibilità del ricorso, senza farsi luogo alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, in assenza d’attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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