Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19375 del 17/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/09/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 17/09/2020), n.19375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Tony – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3892/2014 R.G. proposto da:

New Street s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Tacito n. 10, presso lo

studio dell’avv. Enrico Dante, che la rappresenta e difende

unitamente all’avv. Gianni Correnti giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 92/38/13, depositata il 18 giugno 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio

2020 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con la sentenza n. 92/38/13 del 18/06/2013, la Commissione tributaria regionale del Piemonte (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da New Street s.r.l. avverso la sentenza n. 142/03/11 della Commissione tributaria provinciale di Novara (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso due avvisi di accertamento a fini IRES, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2006-2007;

1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, gli avvisi di accertamento erano stati emessi in quanto New Street s.r.l. aveva utilizzato note di credito fittizie relative ad acquisti effettivi precedentemente avvenuti, così da cedere la merce acquistata senza emissione di fattura e senza contabilizzare i relativi ricavi;

1.2. la CTR motivava il rigetto dell’appello della società contribuente osservando che: a) i motivi di appello “volti a contestare la ricostruzione delle operazioni emergente dagli accertamenti non forniscono elementi validi a disattendere il quadro probatorio dell’accertamento che pone elementi gravi, precisi e concordanti a sostegno del ragionamento presuntivo” (annullamento integrale delle cessioni effettuate; sequenza alternata di fatturazioni e storno; assenza di riscontri di giacenza della merce presso il cedente ovvero di riconsegna della stessa; assenza di riscontri in ordine a contratti diversi da quello di semplice cessione); b) la documentazione prodotta “relativa all’originaria fonte di approvvigionamento del cedente “Filatura Fontanella” e a particolari intese su una sorta di sostanziale contratto estimatorio posto in essere dalla stessa con clienti è inconferente in ogni caso a connettersi con le merci, le note di credito e le fatture oggetto dell’accertamento”; c) non vi era prova della giacenza della merce presso il cedente in epoca successiva alla cessione; d) le superiori circostanze confermavano la validità del ragionamento presuntivo dell’Ufficio in ordine all’inesistenza delle operazioni di annullamento; e) in ragione della fittizietà dell’operazione i relativi costi erano indeducibili;

2. New Street s.r.l. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un’unica complessa censura;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con l’unico motivo di ricorso New Street s.r.l. deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa o contraddittoria motivazione su fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, specificamente individuati dalla ricorrente e sui quali la CTR non si sarebbe soffermata o vi avrebbe attribuito un significato erroneo e contraddittorio (inadempienze della cedente con riferimento alla gestione del magazzino; inesistenza della merce acquistata presso il magazzino della cedente, peraltro riscontrata da dichiarazione di terzi; erronea valenza attribuita dall’Amministrazione finanziaria alla clausola “franco destino”; nuova produzione documentale idonea a fare luce sui reali rapporti tra le parti);

3. la complessa censura è inammissibile;

3.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018);

3.2. nel caso di specie, a parte il rilievo che molte delle contestazioni sembrano essere rivolte alla tesi dell’Agenzia delle entrate piuttosto che alle risultanze della sentenza impugnata, la motivazione della CTR è esaustiva, per nulla omessa, logicamente coerente e non contraddittoria;

3.3. invero, la CTR ha compiuto un accertamento di merito, indicando le ragioni per le quali alcuni degli elementi acquisiti agli atti confermano la presunzione dell’Ufficio di inesistenza dell’annullamento della cessione e altri, invece, non sono risultati idonei a smentirla;

3.4. la diversa valutazione che la società contribuente assegna ai vari elementi valutati dalla sentenza impugnata è certamente legittima, ma implica, sostanzialmente, l’integrale rivalutazione del merito della controversia, preclusa in sede di legittimità;

3.5. la indicazione di elementi non valutati, infine, potrebbe al più integrare il vizio di insufficienza della motivazione, vizio che, come già evidenziato, non è più contestabile in sede di legittimità;

4. in conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di Euro 368.420,00;

4.1. poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 7.000,00, oltre alle spese di prenotazione a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, art. 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2020

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