Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19375 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. I, 07/07/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 07/07/2021), n.19375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21931/2015 R.G. proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.

B.M., rappresentata e difesa dall’Avv. Pierluigi Rocchi, con

domicilio eletto in Roma, via del Vascello, n. 16;

– ricorrente –

contro

COCIF SOC. COOP., in persona del presidente p.t. Be.Lu.,

rappresentata e difesa dagli Avv. Maurizio Ghinelli, e Luisa Gobbi,

con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, via

E.Q. Visconti, n. 103;

– controricorrente –

e

V.N., rappresentata e difesa dagli Avv. Andrea Mina, e

Daniele Manca Bitti, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, via L. Luciani, n. 1;

– controricorrente –

E

FALLIMENTO DELL'(OMISSIS) S.R.L., e F.G., in qualità

di titolare della DITTA GF IMPIANTI ELETTRICI;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 924/15,

depositata il 17 agosto 2015;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile

2021 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Brescia, dichiarata inammissibile, con decreto del 14 aprile 2015, la domanda di ammissione al concordato preventivo proposta dall'(OMISSIS) S.r.l., con sentenza in pari data ne dichiarò il fallimento, su istanza di F.G., in qualità di titolare della Ditta GF Impianti Elettrici, della Cocif Soc. Coop. e di V.N..

2. Il reclamo proposto dall'(OMISSIS) è stato rigettato dalla Corte d’appello di Brescia con sentenza del 17 agosto 2015.

A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto che, nella valutazione della fattibilità economica del piano concordatario, la sentenza di primo grado si fosse correttamente limitata a verificare la sussistenza di un’assoluta e manifesta inidoneità dello stesso al raggiungimento degli obiettivi prefissati, senza sconfinare in una non consentita valutazione di convenienza, avendo evidenziato lacune tali da impedire il pagamento della percentuale proposta attraverso la liquidazione delle attività. In particolare, ha rilevato che a) l’impegno di pagare personalmente le spese della procedura, assunto dall’amministratore unico dell’Immobiliare e da una società terza che aveva offerto di acquistare il comparto immobiliare, non garantiva alcuna certezza, b) non era stato considerato il diritto al compenso del commissario giudiziale, non potendo tale incarico essere svolto dall’amministratore unico dell’Immobiliare, c) non erano stati considerati i costi di gestione della procedura, d) non era stata fornita neppure in sede di reclamo alcuna indicazione in ordine al conteggio degl’interessi maturati e maturandi sui crediti ipotecari e privilegiati, e) non era stato considerato il rango privilegiato del credito per IVA di rivalsa ai fornitori, il cui importo non era stato indicato, f) non era stato previsto il pagamento dei crediti e delle cooperative e degli artigiani in misura diversa. Ha ritenuto che tali lacune non fossero di scarso rilievo, escludendone l’emendabilità attraverso l’integrazione del piano o la produzione di documenti, e reputando pertanto giustificato l’omesso esercizio da parte del Tribunale della facoltà di concedere il termine di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 162. Ha escluso che si trattasse di meri errori formali di minima valenza, osservando che la mancata sottolineatura degli stessi da parte della relazione rendeva la stessa lacunosa, e rilevando in particolare l’inadeguatezza della verifica dei crediti, in ordine alla quale l’attestatore, pur avendo dichiarato di aver proceduto ad un riscontro su un campione casuale ma significativo di clienti, non aveva indicato le modalità di campionatura, con la conseguente impossibilità di valutarne la significatività. Ha confermato infine che non erano stati specificamente indicati i titolari di diritti reali o personali sui beni in proprietà o in possesso della debitrice, non rinvenendosi nel ricorso l’elenco dei titolari, indispensabile ai fini della verifica dei carichi ipotecari gravanti su ciascun immobile.

In ordine alle istanze di fallimento, la Corte ha rilevato invece la genericità delle contestazioni sollevate in ordine ai crediti azionati, osservando comunque che, nell’accertare lo stato d’insolvenza, il Giudice di primo grado aveva evidenziato l’esistenza di procedure esecutive e protesti cambiari a carico della società, nonchè l’espresso riconoscimento dell’impossibilità di far fronte alle proprie obbligazioni, contenuto nella domanda di ammissione al concordato preventivo.

3. Avverso la predetta sentenza l'(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. La Cocif e la V. hanno resistito con controricorsi, illustrati anche con memorie. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione della L.Fall., art. 160, commi 1 e 2, e art. 161, nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, sostenendo che, nell’escludere la fattibilità del concordato, la sentenza impugnata ha omesso di verificare l’idoneità del piano al conseguimento degli obiettivi prefissati, avendone contestato aspetti minimali di ordine economico, riservati alla valutazione dei creditori ed agevolmente emendabili mediante la concessione di un termine per apportare integrazioni o produrre documenti. Afferma che, nell’escludere la scarsa rilevanza delle lacune evidenziate, la Corte territoriale non ne ha fornito alcuna spiegazione logico-giuridica, non essendosi limitata a verificare l’autenticità dei dati aziendali risultanti dalla documentazione prodotta e la loro idoneità a rappresentare adeguatamente la realtà aziendale, ma avendo indebitamente esteso il proprio sindacato alle valutazioni contenute nella relazione del professionista attestatore, senza considerare che quest’ultimo, pur non essendo un c.t.u., svolge una funzione assimilabile a quella di un ausiliario del giudice, e che la tutela dei creditori è affidata al commissario giudiziale, il quale deve controllare che i dati sottoposti alla valutazione dei creditori siano completi, attendibili e veritieri. Aggiunge la ricorrente che, nel rilevare la sottostima delle spese degli ausiliari, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della mancanza di una norma che richieda la certezza del relativo pagamento, dell’impegno assunto dall’amministratore unico e dalla società terza, che escludeva l’incidenza di tali spese sulla fattibilità del piano, del carattere meramente indicativo dei compensi preventivati per il commissario giudiziale ed il liquidatore e dell’inferiorità degli stessi rispetto a quelli previsti per il curatore del fallimento. La Corte territoriale ha infine omesso di considerare che l’indicazione dell’IVA di rivalsa e del conteggio degl’interessi costituiscono aspetti economici rimessi alla valutazione dei creditori, mentre i diritti reali e personali gravanti sugli immobili risultavano dai relativi titoli e da schemi recanti l’indicazione dei canoni di locazione, allegati al piano.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della L.Fall., art. 162 e degli artt. 24 e 111 Cost., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, osservando che, nel ritenere giustificata la mancata concessione del termine per l’integrazione del piano e la produzione di documenti, in virtù della mancata indicazione delle modifiche proposte in sede di reclamo, la sentenza impugnata ha esteso il proprio sindacato ad aspetti rimessi alla valutazione dei creditori, senza tenere conto che essa reclamante si era dichiarata disponibile ad apportare tutte le modifiche richieste dalla sentenza di primo grado.

3. Così riassunte le censure proposte dal ricorrente, non merita accoglimento l’eccezione d’inammissibilità per difetto di autosufficienza sollevata dai controricorrenti in relazione alla mancata trascrizione, a corredo delle stesse, dei passi rilevanti della sentenza impugnata, della domanda di concordato e dei documenti allegati.

Com’è noto, il principio di autosufficienza, desumibile dall’art. 366 c.p.c., esige che dal ricorso possano evincersi tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in condizione di avere una completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, per acquisire gli elementi fondamentali del quadro in cui si collocano le statuizioni censurate e i motivi delle doglianze prospettate (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. lav. 28/12/2017, n. 31082; 21/07/2004, n. 13550; Cass., Sez. VI, 2/08/2016, n. 16103). Tale esigenza deve ritenersi nella specie adeguatamente soddisfatta attraverso l’illustrazione dei motivi d’impugnazione, al quale si apre con un breve richiamo delle ragioni addotte a sostegno della dichiarazione d’inammissibilità della proposta di concordato e del rigetto dell’istanza di concessione di un termine per l’integrazione della stessa, più che sufficiente a consentire di cogliere il significato e la portata delle censure proposte, la cui attinenza a profili prettamente giuridici consente di escludere la necessità di una puntuale trascrizione delle condizioni offerte nella proposta e dei documenti alla stessa allegati.

4. Quanto poi alla contestuale proposizione, con ciascuno dei motivi, di censure eterogenee, riflettenti alternativamente i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione, è sufficiente rilevare che la denunzia cumulativa dei predetti vizi non comporta di per sè l’inammissibilità dell’impugnazione, a condizione che, come accade nel caso in esame, la formulazione complessiva del motivo consenta d’individuare distintamente e senza incertezze quelle che investono l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche riferibili alla fattispecie e quelle aventi invece ad oggetto la ricostruzione dei fatti risultante dalla sentenza impugnata (cfr. Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24493; 11/04/2018, n. 8915; Cass., Sez. II, 23/04/2013, n. 9793).

5. Il primo motivo è peraltro infondato.

Ai fini della valutazione in ordine all’ammissibilità della domanda di concordato, la sentenza impugnata si è infatti attenuta puntualmente all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che distingue, nell’ambito di tale apprezzamento, due diversi profili, aventi ad oggetto rispettivamente la fattibilità giuridica e quella economica della proposta formulata dal debitore, affermando che il sindacato spettante al tribunale in ordine al primo aspetto postula l’accertamento della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, mentre quello relativo al secondo è incentrato sulla verifica della realizzabilità del piano, restando invece riservata ai creditori la valutazione della probabilità di successo economico ed i rischi inerenti (cfr. Cass., Sez. Un., 23/01/2013, n. 1521; Cass., Sez. I, 25/09/2013, n. 21091; 9/05/2013, n. 11014). Nel ritenere giustificate le critiche mosse dalla sentenza di primo grado al quadro economico risultante dalla relazione del professionista attestatore, la Corte territoriale ha infatti escluso il carattere meramente formale e la portata marginale delle lacune rilevate, confermando in particolare l’impossibilità di valutare l’incidenza delle spese della procedura e di ricostruire i criteri adottati per la verifica a campione dei crediti, in quanto non indicati, nonchè la mancata determinazione degl’interessi dovuti sui crediti privilegiati ed ipotecari e l’inosservanza della regola stabilita dalla L.Fall., art. 160, comma 2, secondo cui i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca devono essere soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile, in caso di liquidazione, sul ricavato dei beni o diritti che costituiscono oggetto della prelazione. Tali rilievi, riguardanti essenzialmente l’incidenza delle poste contestate sulla chiarezza della proposta concordataria e sull’idoneità dei dati rappresentati a consentirne una valutazione libera e consapevole, non possono ritenersi inficiati dalle censure formulate dalla ricorrente, la quale, nello insistere sui profili giuridici delle predette voci, ed in particolare sul carattere indicativo delle spese stimate e sull’assunzione del relativo onere da parte di terzi, trascura l’incertezza derivante dalla mancata prestazione di apposite garanzie, puntualmente rilevata dalla sentenza impugnata, mentre, nel ribadire la possibilità di desumere i diritti gravanti sugl’immobili dai relativi elenchi e sulla spettanza ai creditori del giudizio in ordine all’incidenza dei crediti di rivalsa dell’IVA, non tiene conto dell’impossibilità di compiere qualsiasi valutazione, in assenza dei relativi dati.

La rilevanza attribuita alle predette carenze, ritenute idonee ad impedire un’adeguata valutazione della possibilità di ottenere il pagamento delle percentuali offerte attraverso la liquidazione delle attività della società, risulta peraltro conforme alla nozione di fattibilità economica emergente dal citato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la stessa va intesa in senso funzionale e relativo, cioè come idoneità del piano a garantire il conseguimento della causa concreta del concordato, consistente da un lato nel superamento dello stato di crisi dell’impresa e dall’altro in un soddisfacimento, sia pure modesto e parziale, dei creditori (cfr. Cass., Sez. I, 9/03/2018, n. 5825; 1/03/2018, n. 4790; 22/05/2014, n. 11423): è stato infatti precisato che la valutazione della fattibilità economica deve avere come obiettivo l’accertamento dell’eventuale manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, da individuarsi caso per caso in relazione alle modalità specificamente indicate dal proponente per il superamento della crisi aziendale, spettando invece ai creditori l’apprezzamento della convenienza della proposta rispetto all’alternativa rappresentata dal fallimento, oltre a quella della specifica realizzabilità della percentuale di soddisfazione prevista per ciascuno di essi (cfr. da ultimo Cass., Sez. I, 15/06/2020, n. 11522; 7/04/ 2017, n. 9061).

Non può condividersi la tesi sostenuta dalla difesa della ricorrente, secondo cui, attraverso il predetto apprezzamento, la Corte d’appello avrebbe indebitamente esteso il proprio sindacato agli aspetti economici del piano risultanti dalla relazione del professionista attestatore, la cui valutazione è riservata alla fase successiva a quella dell’ammissione al concordato, e rientra in particolare tra i compiti del commissario giudiziale: in quanto volte ad evidenziare il difetto di chiarezza della proposta formulata dalla debitrice, sotto il profilo dell’omessa indicazione di costi e debiti della sottostima di valori, le considerazioni svolte nella sentenza impugnata rientrano perfettamente nello ambito del controllo spettante al giudice nella fase di ammissione, il quale, dovendo avere ad oggetto la completezza e la regolarità della documentazione allegata alla proposta, comprende anche il riscontro dei dati aziendali, così come rappresentati nella relazione del professionista attestatore, in modo tale da assicurare che quest’ultima corrisponda alla funzione, assegnatale dalla legge, di fornire ai creditori tutti gli elementi necessari per una valutazione informata e consapevole della convenienza della proposta concordataria (cfr. tra le più recenti, Cass., Sez. I, 26/02/2019, n. 5653; 9/03/2018, n. 5825; 28/03/2017, n. 7959).

Nel contestare la predetta valutazione, la ricorrente non è d’altronde in grado d’indicare elementi di fatto emersi dal dibattito processuale e trascurati dalla sentenza impugnata, idonei ad orientare in senso diverso la decisione, ma si limita ad insistere sull’attendibilità e completezza dei dati riportati nella relazione allegata alla proposta, in tal modo dimostrando di voler sollecitare, attraverso l’apparente deduzione del vizio di motivazione, una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, nonchè la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili con il ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 cit. da parte del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547).

6. Il secondo motivo è invece inammissibile.

Premesso infatti che, nel confermare il rigetto dell’istanza di concessione del termine, la Corte d’appello ha richiamato la disamina effettuata in ordine alla fattibilità economica della proposta, esprimendo una prognosi negativa in ordine alla possibilità di emendarla o integrarla, è sufficiente ribadire in proposito il principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la L.Fall., art. 162, comma 1, nello stabilire che il tribunale “può” (e non “deve”) concedere un termine per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti, attribuisce al giudice un potere di natura discrezionale, il cui mancato esercizio non necessita di motivazione e non è censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass., Sez. I, 18/06/2020, n. 11882; 25/09/2013, n. 21901).

7. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuna controricorrente in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

 

 

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