Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19374 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. I, 22/09/2011, (ud. 20/07/2011, dep. 22/09/2011), n.19374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9553/2007 proposto da:

L.N. (C.F. (OMISSIS)), nella qualità di titolare

dell’omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA U. BARTOLOMEI 23, presso l’avvocato SARACENI Stefania, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.F.S. SERVIZI FINANZIARI S.P.A., FALLIMENTO DI L.N., EDIL

CAVA S.R.L., BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA, EDIL LENZA S.N.C.,

METALMECCANICA FRACASSO S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 103/2007 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 08/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato STEFANIA SARACENI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sentenza n. 11/1996 pronunciata dal Tribunale fallimentare di Vallo della Lucania che ha dichiarato il fallimento di L.N., titolare di omonima impresa individuale, è stata impugnata da quest’ultimo con appello innanzi alla Corte d’appello di Salerno che, con sentenza n. 103 depositata l’8 febbraio 2007, ha dichiarato inammissibile il gravame, ritenendo che nella specie, trovando applicazione il regime previgente alla riforma introdotta dal D.Lgs. n. 5 del 2006, in quanto la pronuncia di fallimento era intervenuta in ordine a ricorso del creditore istante anteriore alla data del 16 luglio 2006, la fallita avrebbe dovuto esperire il precedente rimedio, indi proporre opposizione al medesimo tribunale fallimentare.

Avverso questa decisione L.N. ha proposto ricorso per cassazione in base a due motivi. L’intimato non ha spiegato difesa.

Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Il collegio ha disposto darsi luogo a motivazione semplificata,

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente denuncia:

1.- violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 5 del 2006, artt. 150 e 153 per aver la Corte del merito ritenuto applicabile il disposto dell’art. 18 nel suo testo originario, ritenendo per l’effetto esperibile l’opposizione alla sentenza di fallimento innanzi al medesimo giudice che aveva dichiarato il fallimento, secondo quanto previsto dal regime ante riforma.

2.- violazione dell’arto 50 c.p.c. per aver il giudice d’appello omesso la fissazione del termine per la riassunzione.

Occorre rilevare in linea preliminare che le censure esposte in entrambi i motivi, all’esito della loro illustrazione, non si sono tradotte nel quesito di diritto che, secondo quanto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., deve tendere all’enunciazione del principio di diritto ovvero a “dieta” giurisprudenziali sulla questione addotta che, sollecitando la funzione nomofilattica di questa Corte, individui la regula juris applicabile al caso concreto.

La riscontrata omissione determina l’inammissibilità del ricorso, senza farsi luogo alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, in assenza d’attività difensiva dell’intimato.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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